Legge regionale 24 aprile 1990, n. 22 - Testo storico

Legge regionale n. 22 del 24 04 1990

Bollettino ufficiale 2 5 1990 n. 18

Disposizioni transitorie disciplinanti il finanziamento dei progetti presentati ai sensi della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 1

(Autorizzazione di spesa)

1. È autorizzata la spesa di L. 1.347.000.000 per il finanziamento dei progetti, presentati in data anteriore al 31 agosto 1989, ai sensi della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni, recante interventi a sostegno dell’occupazione e a favore dei lavoratori in cassa integrazione guadagni, abrogata con decorrenza 1° settembre 1989.

2. I contributi sono ammessi per gli importi e alle condizioni in vigore alla data di presentazione dei progetti.

3. L’Agenzia del lavoro, di cui alla legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13 recante riorganizzazione degli interventi regionali di promozione all’occupazione, provvede alla verifica delle condizioni di ammissibilità, al controllo dell’attuazione dei progetti ed ad ogni altra attività amministrativa connessa con l’attuazione della presente legge.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge di L. 1.347.000.000 graverà sui seguenti capitoli di nuova istituzione del bilancio di previsione della regione per l’esercizio finanziario 1990:

Cap. 36474 " Contributi a sanatoria ad imprese per interventi a sostegno dell’occupazione " per L. 917.000.000

Cap. 36704 " Contributi a sanatoria nelle spese di avviamento dell’attività lavorativa autonoma, finalizzati al sostegno dell’occupazione " per L. 90.000.000

Cap. 22703 " Contributi a sanatoria ai Comuni e alle Comunità Montane per l’attuazione di opere e di servizi socialmente utili finalizzati al sostegno dell’occupazione" per L. 340.000.000

2. Alla Copertura dell’onere di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese d’investimento) " del bilancio di previsione per l’anno in corso a valere sull’accantonamento previsto all’allegato 8 del bilancio stesso relativo a " Interventi per l’avvio di nuove tecnologie e per lo sviluppo di nuovi prodotti " per il quale risulta quindi disponibile la minor somma di L. 5.653.000.000.

Art. 3

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della regione per l’esercizio finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) " L. 1.347.000.000

In aumento

Programma regionale: 2.2.2.09

" Interventi promozionali per l’industria "

Codificazione: 2.1.1.6.3.2.10.02.05

Cap. 36474 (di nuova istituzione)

" Contributi a sanatoria ad imprese per interventi a sostegno dell’occupazione "

LR 24 aprile 1990, n. 22 L. 917.000.000

Programma regionale: 2.2.2.10

" Interventi promozionali per l’artigianato "

Codificazione: 2.1.2.4.3.3.10.02.05

Cap. 36704 (di nuova istituzione)

" Contributi a sanatoria nelle spese di avviamento dell’attività lavorativa autonoma, finalizzati al sostegno dell’occupazione "

LR 24 aprile 1990, n. 22 L. 90.000.000

Programma regionale: 2.1.1. " Finanza locale "

Codificazione: 2.1.1.5.2.2.08.02.05

Cap. 22703 (di nuova istituzione)

" Contributi a sanatoria ai Comuni e alle Comunità Montane per l’attuazione di opere e di servizi socialmente utili finalizzati al sostegno dell’occupazione "

LR 24 aprile 1990, n. 22 L. 340.000.000

TOTALE L. 1.347.000.000

Art. 4

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale della Regione Valle d’Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.