Legge regionale 5 aprile 1989, n. 22 - Testo storico

Legge regionale n. 22 del 05 04 1989

Bollettino ufficiale 11 4 1989 n. 17

Modificazioni ed integrazioni alla Legge regionale 11 agosto 1975, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente: "Ordinamento delle guide e aspiranti guide alpine in Valle d’Aosta".

Art. 1

1. L’articolo 11 (Soccorso Alpino Valdostano) della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni è così sostituito:

Art. 11

(Soccorso Alpino Valdostano)

Per l’organizzazione e lo svolgimento del servizio di soccorso alpino nella Valle d’Aosta è costituito il " Soccorso Alpino Valdostano ", ente a base associativa, fornito di personalità giuridica e posto sotto la vigilanza dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale.

Esso opera da solo o d’intesa col Corpo Nazionale Soccorso Alpino del Club Alpino Italiano o con altri organismi.

Il " Soccorso Alpino Valdostano " partecipa dell’attività dell’Ufficio regionale della Protezione civile, istituito con legge regionale 18 febbraio 1983, n. 4.

In particolare, nell’ambito della Protezione civile, il " Soccorso Alpino Valdostano ", per quanto di competenza della Regione, concorre alla predisposizione ed attuazione degli interventi di soccorso e di prima assistenza, atti a fronteggiare situazioni di emergenza in montagna; organizza, stipulando a tal fine apposita convenzione da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale e avvalendosi dei propri soci, un servizio di pronto intervento tecnico, sanitario e di ascolto radio - telefonico 24 ore su 24, presso il centro operativo regionale della Protezione civile.

Sono, di diritto, soci effettivi dell’ente " Soccorso Alpino Valdostano " tutte le guide e aspiranti guide in attività di servizio che sono soci dell’Unione valdostana guide di alta montagna: sono ammessi inoltre come soci aggiunti i maestri di sci o altri volontari operanti in particolare nel settore sanitario la cui richiesta di iscrizione sia accolta dagli organi direttivi del " Soccorso Alpino Valdostano " a norma di statuto.

Partecipano all’assemblea del " Soccorso Alpino Valdostano " con voto deliberativo i soci effettivi; i soci aggiunti possono partecipare senza diritto di voto.

Lo statuto del " Soccorso Alpino Valdostano " e i regolamenti che disciplinano il servizio di soccorso sono deliberati dall’assemblea a maggioranza dei soci effettivi e sono approvati dalla Giunta regionale.

Il " Soccorso Alpino Valdostano " ha un bilancio proprio, alimentato dai compensi per le prestazioni di soccorso, dai contributi erogati dalla Regione a norma del successivo articolo 18 e da ogni altra eventuale entrata.

La revisione dei conti del " Soccorso Alpino Valdostano " è affidata ad apposito organo collegiale di cui lo statuto del " Soccorso Alpino Valdostano " medesimo disciplina composizione e funzionamento; di detto organo fa parte di diritto un componente designato dall’Assessore regionale dell’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale.

Nel caso di accertate gravi deficienze amministrative o altre irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell’ente, gli organi direttivi del " Soccorso Alpino Valdostano ", nominati e funzionanti a norma di statuto, possono essere disciolti con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme delibera della Giunta adottata su proposta dell’Assessore regionale dell’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale.

Con il medesimo decreto di cui al comma precedente viene nominato un Commissario straordinario il quale provvede alla ordinaria amministrazione e convoca, entro il termine massimo di tre mesi, l’assemblea dei soci per il rinnovo degli organi direttivi.

Le tariffe per le prestazioni inerenti al servizio di soccorso e le indennità spettanti a coloro che prendono parte alle operazioni di soccorso, nonché a coloro che svolgono il servizio di pronto intervento tecnico, sanitario e ascolto radio - telefonico sono stabilite con decreto dell’Assessore regionale dell’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, su proposta del " Soccorso Alpino Valdostano ".

Art. 2

1. La lettera b) del secondo comma, dell’articolo 18 (Contributi finanziari della Regione) della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni, è così sostituita:

" b) eroga un contributo annuo all’ente " Soccorso Alpino Valdostano " a pareggio del bilancio relativo all’organizzazione e allo svolgimento del servizio di Soccorso Alpino. La Regione, sulla base del bilancio preventivo presentato dal " Soccorso Alpino Valdostano ", eroga, all’inizio di ogni anno un acconto sul contributo a titolo di anticipazione, salvo conguaglio da effettuarsi dopo l’approvazione del conto consuntivo.

Eroga, inoltre, un corrispettivo annuo da determinarsi sulla base della convenzione, di cui all’articolo 1 della presente legge che sostituisce l’articolo 11 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, per il servizio di pronto soccorso tecnico, sanitario e di ascolto radio telefonico.

Si intendono come spese per l’attuazione di tale ultimo servizio le indennità corrisposte dall’Ente " Soccorso Alpino Valdostano " a coloro che svolgono il servizio di pronto soccorso nonché tutte le spese previste dalla convenzione.

Art. 3

1. La Giunta regionale è autorizzata a corrispondere per l’anno 189 al " Soccorso Alpino Valdostano " la somma di L. 200.000.000 a titolo di acconto sul contributo di cui alla lettera b) 1o comma dell’articolo 2 della presente legge, che sostituisce la lettera b) del secondo comma dell’articolo 18 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39. Per gli anni successivi la Giunta è autorizzata a rideterminare il relativo importo da erogare.

Art. 4

1. Per l’applicazione della presente legge è autorizzata, a decorrere dall’anno 1989, la spesa annua di lire 500.000.000, che graverà sul capitolo di nuova istituzione 23947 del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1989 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede nel modo seguente:

per l’anno 1989:

- quanto a lire 100.000.000 mediante prelievo di uguale somma dal cap. 50100 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese correnti) " del bilancio di previsione per l’anno 1989, a valere sull’apposito accantonamento previsto nell’allegato 8 del bilancio di previsione stesso;

- quanto a lire 400.000.000 mediante utilizzo della autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, articolo 18 lettera b) e successive modificazioni ed integrazioni ed iscritta nel cap. 37250 del bilancio di previsione per l’anno in corso;

per gli anni 1990 e 1991 mediante utilizzo rispettivamente per lire 200.000.000 e per lire 800.000.000 delle risorse disponibili iscritte nei programmi 2.1.2. " altri interventi " e 2.2.2.12. " Interventi promozionali per il turismo " del bilancio pluriennale 1989/ 1991.

3. A decorrere dall’anno 1990 alla eventuale rideterminazione delle spese derivanti dall’articolo 2 della presente legge si provvederà con la legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

Art. 5

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

IN DIMINUZIONE

Cap. 37250 " Contributi per il funzionamento del Soccorso Alpino Valdostano

- LR 11 agosto 1975, n. 39 articolo 18 lettera b)

- LR 8 maggio 1979, n. 29 articolo 14, comma 1o

- LR 14 luglio 1982, n. 26

- LR 22 marzo 1983, n. 12 articolo 1

- LR 31 maggio 1983, n. 39 articolo 12

- LR 21 dicembre 1984, n. 70 articolo 15

- LR 12 dicembre 1986, n. 66

- LR 10 maggio 1988, n. 32

L. 400.000.000

Cap. 50100 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese correnti) " L. 100.000.000

IN AUMENTO

Cap. 23947 (di nuova istituzione)

Programma regionale: 2.1.2.

Codificazione: 2.1.1.6.2.2.04.03.04.

" Contributi annui al " Soccorso Alpino Valdostano" per attività di soccorso in montagna e di protezione civile "

- LR 5 aprile 1989, n. 22 L. 500.000.000

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.