Legge regionale 23 aprile 1979, n. 22 - Testo storico

Legge regionale n. 22 del 23 04 1979

Bollettino ufficiale 14 5 1979 n. 5

Proroga, per l'anno 1979, della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26, recante provvedimenti per favorire il credito in agricoltura.

Art. 1

L'applicazione della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26, è prorogata per l'anno 1979 con le stesse norme e modalità.

Art. 2

Per gli interventi di cui all'articolo 2 - lettera a) della legge 9 maggio 1977, n. 26, è autorizzata la spesa di L. 70.000.000 per l'anno in corso 1979.

Per gli interventi di cui all'articolo 2 - lettera b) della legge 9 maggio 1977, n. 26, è autorizzata la spesa di L. 50.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari dall'anno 1979 all'anno 1983.

Per gli interventi di cui all'articolo 3 della legge 9 maggio 1977, n. 26, è autorizzata la spesa di L. 80.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari dall'anno 1979 all'anno 2000.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1979 graverà sui seguenti capitoli della Parte Spesa del bilancio stesso:

Cap. 4076 - Concorso regionale nel pagamento quote di interessi per prestiti di conduzione e di anticipazione in agricoltura, per gli scopi di cui all'articolo 2, n. 1 e n. 4 lettera b) della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

(Ai sensi articolo 8, 1° comma delle leggi regionali 9 maggio 1977, n. 26 e 23 aprile 1979 n. 22);

Cap. 4077 - Concorso regionale nel pagamento quote di interessi per prestiti di dotazione in agricoltura, per gli scopi di cui all'articolo 2, n. 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

(Ai sensi articolo 8, 2° comma delle leggi regionali 9 maggio 1977, n. 26 e 23 aprile 1979 n. 22);

Cap. 4078 - Concorso regionale nel pagamento di interessi su mutui contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, per esecuzione di opere di miglioramento fondiario previste dall'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

(Ai sensi articolo 8, 3° comma delle leggi regionali 9 maggio 1977, n. 26 e 23 aprile 1979 n. 22)

Alla copertura dell'onere di L. 200.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1979 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 2745 dello stato di previsione della Spesa dello stesso esercizio finanziario 1979.

All'onere previsto ai sensi del 2° e 3° comma del presente articolo per i successivi esercizi finanziari dall'anno 1979 rispettivamente agli anni 1983 e 2000 si provvederà con lo stanziamento delle somme necessarie ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della Spesa.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 4076 - Concorso regionale nel pagamento quote di interessi per prestiti di conduzione e di anticipazione in agricoltura, per gli scopi di cui all'articolo 2, n. 1 e n. 4 lettera b) della legge 3 luglio 1928, n. 1760.

(Ai sensi articolo 8, 1° comma delle leggi regionali 9 maggio 1977, n. 26 e 23 aprile 1979, n. 22) L. 70.000.000

Cap. 4077 - Concorso regionale nel pagamento quote di interessi per prestiti di dotazione in agricoltura, per gli scopi di cui all'articolo 2, n. 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

(Ai sensi articolo 8, 2° comma, delle leggi regionali 9 maggio 1977, n. 26 e 23 aprile 1979, n. 22) L. 50.000.000

Cap. 4078 - Concorso regionale nel pagamento di interessi su mutui contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, per esecuzione di opere di miglioramento fondiario previste dall'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

(Ai sensi articolo 8, 3° comma delle leggi regionali 9 maggio 1977, n. 26 e 23 aprile 1979 n. 22) L. 80.000.000

Totale L. 200.000.000

Variazione in diminuzione:

Cap. 2745 - fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale - Allegato F) L. 200.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.