Legge regionale 16 giugno 1978, n. 22 - Testo storico

Legge regionale n. 22 del 16 06 1978

Bollettino ufficiale 1 8 1978 n. 7

Adesione della Regione al Consorzio garanzia fidi fra gli albergatori della Valle d’Aosta. Concessione di garanzia fideiussoria e di contributo in conto interessi.

Art. 1

La Regione Valle d’Aosta aderisce, quale socio, al Consorzio garanzia fidi fra gli albergatori della Valle d’Aosta, costituito in Aosta, con atto del notaio Colombo, in data 9 novembre 1976.

Art. 2

La Giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fideiussoria della Regione, nell’interesse del Consorzio garanzia fidi fra gli albergatori della Valle d’Aosta, fino alla concorrenza massima di lire 300 milioni, per la garanzia dei crediti accordati da Istituti di credito ad imprese alberghiere aderenti al predetto Consorzio.

Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell’articolo 1944 del codice civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 3

Il Presidente della Giunta regionale o in caso di sua assenza o impedimento, l’Assessore regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per l’adesione al Consorzio e per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli Istituti di credito, nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al ricupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

La Giunta regionale è autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria.

Art. 4

La Giunta regionale è altresì autorizzata a concedere al Consorzio garanzia fidi fra gli albergatori della Valle d’Aosta, per l’anno 1978, un contributo di lire 60 milioni ripartito come segue:

a) lire 25 milioni al fine di consentire l’abbattimento, fino ad un massimo di due punti, del tasso di interesse fissato fra il predetto Consorzio e gli Istituti di credito;

b) lire 35 milioni al fine di consentire l’abbattimento, nella misura di sei punti, del tasso di interesse applicato dagli Istituti di credito per affidamenti concessi alle aziende alberghiere aderenti al Consorzio sotto forma di finanziamento quinquennale con piano di rientro semestrale e destinati all’acquisto, all’ammodernamento di attrezzature alberghiere nonché al rifacimento o sistemazione di opere murarie delle aziende alberghiere.

La destinazione dei finanziamenti, con durata quinquennale, dovrà essere regolarmente documentata e accertata.

Art. 5

La parte della somma di lire 25 milioni, di cui alla lettera a) del precedente articolo 4, eventualmente non utilizzata dal Consorzio garanzia fidi fra gli albergatori della Valle d’Aosta nel corso dell’anno 1978, potrà essere accantonata nell’apposito fondo rischi costituito dal Consorzio stesso; per contro, la parte della somma di lire 35 milioni, di cui alla lettera b) del precedente articolo 4, eventualmente non utilizzata nel corso dell’anno 1978, potrà essere utilizzata per analoghi finanziamenti negli anni successivi.

Art. 6

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge, valutati in annue lire 3.000.000, graveranno sul capitolo 2610 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1978 e sul corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni successivi.

L’onere derivante dalla concessione del contributo di cui all’articolo 4 della presente legge, graverà sul nuovo capitolo 4892 che si istituisce, con l’articolo seguente, nella parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1978.

Alla copertura degli oneri di cui ai commi precedenti si provvede:

- per L. 3.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 4890 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario1978;

- per L. 60.000.000 mediante riduzione di pari importo del Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento iscritto al capitolo 2745 del bilancio stesso (punto n. 4 all’allegato F della legge di bilancio).

Per gli anni futuri, l’onere di L. 3.000.000 sarà iscritto con la legge approvativa del bilancio di previsione.

Art. 7

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione

Cap. 4890 - Contributi, concorso in spese per mutui, sussidi e interventi per iniziative e manifestazioni economiche e per lo sviluppo delle attività economiche L. 3.000.000

Cap. 2745 - Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spesa in conto capitale - Allegato F) L. 60.000.000

Totale L. 63.000.000

Variazioni in aumento

Cap. 2610 - Oneri derivanti dalle garanzie della Regione in dipendenza di disposizioni legislative (legge regionale 1° aprile 1975, n. 7) L. 3.000.000

Cap. 4892 - di nuova istituzione Contributo al Consorzio garanzia fidi tra gli albergatori della dalle d’Aosta (legge regionale 16 giugno 1978, n. 22) L. 60.000.000

Totale L. 63.000.000

Alla copertura dell’onere di L. 3.000.000 per gli anni successivi, si provvederà con la legge di bilancio.

Nell’allegato I è aggiunto quanto segue:

legge regionale 21 aprile 1978, n. 10. " Garanzia fideiussoria della Regione presso Istituti di credito a favore del Consorzio garanzia fidi fra gli albergatori della Valle d’Aosta ".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.