Legge regionale 11 novembre 1965, n. 22 - Testo storico

Legge regionale n. 22 del 11 11 1965

Bollettino ufficiale 0 11 1965 n. 0

MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 20 MAGGIO 1964 N. 6 E 11 MAGGIO 1965 N. 4 CONCERNENTI, RISPETTIVAMENTE, L’ASSISTENZA INTEGRATIVA REGIONALE A FAVORE DEGLI INVALIDI CIVILI IRRECUPERABILI E L’ASSISTENZA INTEGRATIVA REGIONALE A FAVORE DEI CIECHI CIVILI.

Art. 1

L’articolo 1 della legge regionale 11 maggio 1965 n. 4, concernente l’assistenza integrativa regionale mediante concessione di un "assegno di accompagnamento" a favore dei ciechi civili, è completato con la aggiunta del seguente nuovo comma finale:

"L’assegno di accompagnamento può essere concesso anche ai ciechi civili aventi diritto all’assegno mensile di assistenza integrativa regionale disposto a favore degli invalidi civili irrecuperabili con legge regionale 20 maggio 1964 n. 6, in aggiunta e senza riduzione dell’assegno stesso".

Il primo comma dell’articolo 1 della legge regionale 20 maggio 1964 n. 6 concernente l’assistenza integrativa regionale a favore degli invalidi civili irrecuperabili, è completato con l’aggiunta della seguente nuova frase:

"Per la determinazione di tale importo massimo mensile non è computabile l’assegno mensile di accompagnamento previsto a favore dei ciechi civili dalla legge regionale 11 maggio 1965 n. 4".

Art. 2

L’articolo 2 della legge regionale 11 maggio 1965 n. 4 è completato con l’aggiunta del seguente nuovo capoverso:

"d) abbiano parenti, obbligati agli alimenti, le cui condizioni economiche siano tali da poter garantire una completa assistenza al cieco".

Art. 3

Il penultimo comma dell’articolo 4 della legge regionale 11 maggio 1965 n. 4 è modificato come segue:

"L’accertamento delle condizioni economiche dei ciechi e dei loro parenti obbligati agli alimenti è effettuato d’ufficio a cura dell’Assessorato Regionale della Sanità e Assistenza Sociale".

Art. 4

La maggiore spesa annua per assistenza integrativa agli invalidi civili, prevista in annue Lire 2.400.000, derivante a carico della Regione dall’applicazione della presente legge sarà imputata al Capitolo 470 del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1965, che già presenta la necessaria disponibilità di fondi, nonché al corrispondente istituendo capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni 1966 e seguenti.

Art. 5

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.