Legge regionale 15 novembre 1964, n. 22 - Testo storico

Legge regionale n. 22 del 15 11 1964

Bollettino ufficiale 26 11 1964 n. 0

CORRESPONSIONE DI UN SUSSIDIO GIORNALIERO ASSISTENZIALE A FAVORE DEI TUBERCOLOTICI RICOVERATI A CURA DEL CONSORZIO ANTITUBERCOLARE DELLA VALLE D’AOSTA E CHE NON FRUISCONO DI ALTRE PROVVIDENZE IN REGIME ASSICURATIVO.

Art. 1

La Giunta Regionale è autorizzata a concedere a decorrere dal secondo semestre 1964 a favore dei tubercolotici poveri ricoverati a carico del Consorzio Antitubercolare della Valle di Aosta, e che non fruiscono di altre provvidenze in regime assicurativo, un sussidio assistenziale nella misura giornaliera che sarà fissata annualmente dalla Giunta Regionale entro i limiti dell’apposito capitolo di spesa del bilancio di previsione della Regione.

Per il secondo semestre 1964 l’indennità giornaliera di cui al precedente comma è fissata nella misura di Lire centocinquanta.

Art. 2

Le spese erogate per la corresponsione del sussidio assistenziale di cui al precedente articolo, anticipate a cura del Consorzio Antitubercolare della Valle d’Aosta, saranno rimborsate dalla Regione al predetto Consorzio, a semestralità posticipate, su presentazione da parte del Consorzio stesso delle distinte di pagamento quietanze dagli interessati.

Art. 3

Le spese derivanti a carico del bilancio della Regione dalla applicazione della presente legge, previste per il corrente esercizio finanziario semestrale in Lire 2.000.000, saranno finanziate, con imputazione al Capitolo 230 del bilancio preventivo della Regione per l’esercizio finanziario stesso che presenta la necessaria disponibilità di fondi ("Contributi straordinari al Consorzio Antitubercolare per ricovero e assistenza ai tubercolotici poveri").

Le spese derivanti a carico del bilancio della Regione dalla applicazione della presente legge a decorrere dal primo gennaio 1965, previste in annue Lire 4.000.000, saranno finanziate con imputazione agli istituendi capitoli di spesa corrispondenti al soprariportato Capitolo 230 di spesa del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario primo luglio - 31 dicembre 1964.

Art. 4

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.