Legge regionale 9 novembre 1962, n. 22 - Testo storico

Legge regionale n. 22 del 09 11 1962

Bollettino ufficiale 15 11 1962

Concorso finanziario della Regione nelle spese per il Centro di volo a vela istituito presso l'Aeroporto regionale di Aosta a cura dell'Aereo Club Valle di Aosta.

Art. 1

È approvato il concorso finanziario della Regione nelle spese per il Centro di volo a vela istituito e gestito, presso l’Aeroporto regionale di Aosta, a cura dell’Aero - Club della Valle di Aosta secondo le norme, condizioni e modalità già stabilite dalle competenti Autorità aeronautiche.

Art. 2

Le spese da assumere a carico regionale per l’acquisto di apparecchiature, velivoli e strumentazioni, previste in complessive Lire 8.000.000 (ottomilioni), saranno finanziate sul capitolo 195 della parte SPESA del bilancio preventivo della Regione per l’esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963 (" Spese, contributi e sussidi ecc. per impianti, velivoli ed attrezzature del campo di aviazione di Aosta "), che presenta la necessaria disponibilità.

Le spese da assumere a carico regionale per la concessione di contributi a favore dell’Aero Club Valle di Aosta nelle spese annue di gestione del Centro di volo a vela, prevista in annue Lire 3.000.000 (tremilioni), saranno finanziate sul capitolo 118 della parte SPESA del bilancio preventivo della Regione per l’esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963 (" Spese e contributi per la gestione e la manutenzione del campo di aviazione di Aosta "), che presenta la necessaria disponibilità, nonché sui corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci preventivi della Regione per i successivi esercizi finanziari.

Alla approvazione ed alla liquidazione delle spese di cui sopra provvederà la Giunta regionale con motivate deliberazioni.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.