Legge regionale 25 ottobre 2022, n. 22 - Testo vigente

Legge regionale 25 ottobre 2022, n. 22

Disposizioni urgenti in materia di organizzazione del Servizio sanitario regionale. Modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35.

(B.U. del 2 novembre 2022, n. 57)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge reca misure urgenti e temporanee per fronteggiare, nell'ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale, gli impatti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'organizzazione del Servizio sanitario regionale, sopperendo alla carenza, aggravatasi durante il periodo pandemico, di personale sanitario indispensabile ad assicurare le prestazioni sanitarie e le attività previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA), definiti in rapporto ai bisogni sanitari e di salute della popolazione e alle risorse disponibili.

Art. 2

(Indennità sanitaria temporanea)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, per il periodo 2022/2026, è attribuita al personale della dirigenza medica e al personale infermieristico, titolare di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno con l'Azienda USL della Valle d'Aosta, un'indennità sanitaria temporanea che integra il trattamento economico nella misura mensile determinata in sede di contrattazione integrativa aziendale, da avviare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. (1)

2. Nelle more della contrattazione di cui al comma 1, l'integrazione è riconosciuta nella misura mensile determinata, per il personale della dirigenza medica, in euro 800 lordo busta e, per il personale infermieristico, in euro 350 lordo busta.

3. Gli eventuali trattamenti economici più favorevoli in godimento per effetto di quanto disposto dal comma 2 e dall'articolo 18 della legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024), sono riassorbiti con le modalità e nelle misure stabilite in sede di contrattazione integrativa aziendale di cui al comma 1.

Art. 3

(Modificazioni alla l.r. 35/2021)

1. All'articolo 17, comma 3, lettera d), della l.r. 35/2021, le parole: "destinati all'indennità di attrattività regionale di cui all'articolo 18" sono sostituite dalle seguenti: "destinati all'indennità sanitaria temporanea di cui all'articolo 2 della deliberazione legislativa del Consiglio regionale n. 1902/XVI del 19 ottobre 2022".

2. L'articolo 18 della l.r. 35/2021 è abrogato.

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 2 è determinato per il triennio 2022/2024 in annui euro 9.300.000, di cui annui euro 4.942.080 per il personale della dirigenza medica e annui euro 4.357.920 per il personale infermieristico.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024 nella missione 13 (Tutela della salute), Programma 01 (Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), Titolo 1 (Spesa corrente).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'anno 2022, mediante l'utilizzo delle risorse già trasferite all'Azienda USL della Valle d'Aosta per il finanziamento dell'articolo 18 della l.r. 35/2021, abrogato dall'articolo 3, comma 2, e, per gli anni 2023 e 2024, con le risorse iscritte nel bilancio di previsione della Regione nella Missione 13, Programma 1, Titolo 1, già autorizzate dall'articolo 17, comma 3, lettera d), della l.r. 35/2021, come modificato dall'articolo 3, comma 1.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni contabili.

Art. 5

(Clausola valutativa)

1. Al termine di ciascun anno del periodo 2022/2026, l'assessore regionale competente in materia di sanità, sulla base delle informazioni e dei dati trasmessi dall'Azienda USL della Valle d'Aosta, informa la Giunta regionale e la Commissione consiliare competente degli effetti derivanti dall'applicazione della presente legge. (2)

Art. 6

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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(1) Comma modificato dal comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'art. 2 recitava:

"1. Per le finalità di cui all'articolo 1, limitatamente al triennio 2022/2024, è attribuita al personale della dirigenza medica e al personale infermieristico, titolare di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno con l'Azienda USL della Valle d'Aosta, un'indennità sanitaria temporanea che integra il trattamento economico nella misura mensile determinata in sede di contrattazione integrativa aziendale, da avviare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.".

(2) Comma modificato dal comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'art. 5 recitava:

"1. Al termine di ciascun anno del triennio 2022/2024, l'assessore regionale competente in materia di sanità, sulla base delle informazioni e dei dati trasmessi dall'Azienda USL della Valle d'Aosta, informa la Giunta regionale e la Commissione consiliare competente degli effetti derivanti dall'applicazione della presente legge.".