Legge regionale 2 agosto 1999, n. 21 - Testo storico

Legge regionale 2 agosto 1999, n. 21

Bollettino Ufficiale regionale 10 08 1999 n. 35

Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 1998, n. 7 (Ripartizione e distribuzione dei contingenti di carburanti e lubrificanti in esenzione fiscale).

Art. 1

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale

27 febbraio 1998, n. 7

)

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 27 febbraio 1998, n. 7 (Ripartizione e distribuzione dei contingenti di carburanti e lubrificanti in esenzione fiscale) è sostituito dal seguente:

"3. I soggetti legittimati all'introduzione devono comunicare alla struttura regionale competente in materia di generi contingentati, di seguito denominata struttura competente, ogni variazione relativa agli impianti o alla clientela suscettibile di influire sull'entità dell'assegnazione."

Art. 2

(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale

27 febbraio 1998, n. 7

)

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 7/1998 è sostituito dal seguente:

"2. I buoni di prelievo, convalidati dal dirigente della struttura competente o da un suo delegato, devono essere immediatamente trasmessi al competente ufficio del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e controfirmati dal direttore dello stesso ufficio o da un suo delegato."

Art. 3

(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale

27 febbraio 1998, n. 7

)

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 7/1998 è sostituito dal seguente:

"1. A garanzia del pagamento dei diritti fiscali relativi alle rimanenze dei carburanti e lubrificanti, nell'ipotesi di cessazione dell'attività, di azzeramento del fido di cui all'art. 8 o di altra causa che comporti l'estinzione del rapporto, i soggetti legittimati devono depositare, presso la struttura competente, atto di fideiussione bancaria o assicurativa irrevocabile, da rinnovarsi annualmente, per un importo pari al valore dell'esenzione fiscale sul fido di cui all'art. 8 per i carburanti e sull'assegnazione per l'olio lubrificante."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 7/1998, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

"1bis. La Giunta regionale può esentare dall'obbligo di prestare l'atto di garanzia fideiussoria di cui al comma 1 le ditte affidabili e di notoria solvibilità già esonerate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative)."

Art. 4

(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale

27 febbraio 1998, n. 7

)
  1. L'articolo 13 della l.r. 7/1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 13

(Modalità di distribuzione)

1. I contingenti di carburanti sono distribuiti mediante l'attribuzione ad ogni soggetto beneficiario di una carta a microprocessore sulla quale sono imputati, da parte della struttura competente, il quantitativo annuo ed il tipo di carburante.

2. Per l'utilizzo della carta a microprocessore, il beneficiario deve pagare una tassa regionale il cui ammontare e le relative modalità di riscossione sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

3. La carta a microprocessore è personale e ne è vietata a qualsiasi titolo la cessione, salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 2; è altresì vietato il deposito della carta presso i distributori di carburanti.

4. Le persone giuridiche pubbliche devono comunicare alla struttura competente i nominativi delle persone fisiche autorizzate ad utilizzare la carta a microprocessore.

5. La perdita dei requisiti di cui all'art. 15, comma 1, comporta la disattivazione della carta a microprocessore per il prelievo di carburante in esenzione fiscale e l'obbligo per il beneficiario di presentarla alla struttura competente per le operazioni necessarie.

6. In caso di furto o di smarrimento della carta, i titolari ne debbono dare tempestiva comunicazione alla struttura competente, la quale provvede all'inibizione della stessa ed alla sua sostituzione.

7. Alla distribuzione, al caricamento e alla gestione delle carte provvede la struttura competente, avvalendosi eventualmente anche di soggetti esterni all'Amministrazione regionale sulla base di apposita convenzione approvata con deliberazione della Giunta regionale.

8. I criteri e le modalità di assegnazione dei contingenti di carburanti sono determinati con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59 (Norme in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione), così come sostituito dal comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale)."

Art. 5

(Modifiche all'articolo 15 della legge regionale

27 febbraio 1998, n. 7

)

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 7/1998 è sostituito dal seguente:

"1. Le carte a microprocessore per il rifornimento di carburanti sono attribuite, limitatamente ad un solo veicolo di cui il richiedente risulti intestatario nei documenti di circolazione, agli utenti, iscritti come residenti nei registri di anagrafe dei Comuni della Valle d'Aosta, titolari di patente di guida. Ai soggetti sprovvisti di patente di guida, a causa dello stato di invalidità, fermi restando gli altri requisiti, può essere attribuita la carta a microprocessore qualora risulti assegnata loro l'indennità di accompagnamento."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 7/1998, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

"1bis. Nel caso in cui i coniugi in regime patrimoniale di comunione legale siano intestatari o cointestatari di due veicoli, a ciascuno di essi è attribuita una carta a microprocessore relativa ad un solo veicolo."

3. La lettera e) del comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 7/1998 è sostituita dalla seguente:

"e) imprese di trasporto concessionarie di autoservizi pubblici di linea aventi sede in Valle d'Aosta, per il fabbisogno occorrente per le linee previste dal Piano di bacino di traffico della Regione e per i servizi integrativi del servizio pubblico di linea di cui agli artt. 54, 55, 57, 58, 59 e 61 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), nonché, limitatamente al fabbisogno occorrente per i percorsi in Valle d'Aosta, per le altre linee in concessione, anche statali. La percorrenza chilometrica relativa all'anno per cui si chiede la distribuzione di carburanti deve essere autorizzata e certificata dall'organo competente al rilascio della concessione; eventuali differenze tra tale percorrenza e il chilometraggio effettivamente realizzato sono oggetto di conguaglio sull'assegnazione dell'anno successivo;"

  1. La lettera f) del comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 7/1998 è sostituita dalla seguente:

"f) soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea della Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 9 agosto 1994, n. 42 (Direttive per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) limitatamente ad un veicolo per ogni soggetto iscritto nel ruolo di cui all'art. 8 della l.r. 42/1994, con esclusione dei veicoli destinati ai servizi a chiamata di cui all'art. 59 della l.r. 29/1997."

5. Dopo la lettera g) del comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 7/1998 sono inserite le seguenti:

"gbis) consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi e per gli effetti di cui al Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale);

gter) associazioni classificabili come organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale);

gquater) associazioni di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Interventi a favore dello sport), limitatamente ad un solo veicolo per associazione, purché destinato al trasporto combinato di merci e persone, che non superi la portata di nove persone."

  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 7 /1998 è inserito il seguente:

"3bis) per le imprese agricole di cui al comma 3, lettera g), l'assegnazione di carburante in esenzione fiscale può avvenire anche se i requisiti della proprietà del veicolo e della partita IVA sono riscontrabili in capo a soggetti diversi, purché appartenenti allo stesso nucleo familiare."

7. Il comma 6 dell'articolo 15 della l.r. 7/1998 è sostituito dal seguente:

"6. Costituisce requisito per l'attribuzione della carta a microprocessore la detenzione del veicolo a titolo di comodato, limitatamente alle persone giuridiche pubbliche e alle associazioni riconosciute, purché il contratto assuma la forma della scrittura privata autenticata."

Art. 6

(Modifiche all’articolo 16 della legge regionale

27 febbraio 1998, n. 7

)
  1. L'articolo 16 della l.r. 7/1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 16

(Assegnazione delle quote)

  1. Le assegnazioni delle quote di carburanti ai soggetti indicati all'art. 15 sono effettuate su base mensile, fatta eccezione per quelle relative ai soggetti di cui all'art. 15, commi 3, lett. e) e 4, che sono effettuate su base annuale.
  2. L'assegnazione di carburante decorre a partire dalla data in cui la struttura competente acquisisce i dati necessari per l'emissione della carta a microprocessore."

Art. 7

(Modifiche all'articolo 18 della legge regionale

27 febbraio 1998, n. 7

)

1. Il comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 7/1998 è sostituito dal seguente:

"4. L'olio lubrificante in esenzione fiscale di cui al comma 1 deve essere venduto sul territorio regionale in contenitori recanti la dicitura "Esente da imposta di consumo per la vendita e il consumo in Valle d'Aosta"."

Art. 8

(Modifiche all'articolo 19 della legge regionale

27 febbraio 1998, n. 7

)

1. Il comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 7/1998 è sostituito dal seguente:

"2. Al personale di cui al comma 1 è garantito il libero accesso agli impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico o privato, alle attrezzature e alle macchine di cui all'art. 15, comma 4, lett. a) e b)."

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 7/1998 è inserito il seguente:

"3bis. Il rifiuto di consentire il libero accesso di cui al comma 2 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 20."

Art. 9

(Modifiche all'articolo 20 della legge regionale

27 febbraio 1998, n. 7

)

1. Il comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 7/1998 è sostituito dal seguente:

"1. I rappresentanti legali o i dipendenti dei soggetti legittimati all'introduzione e alla vendita, che violino le disposizioni della presente legge in relazione alle modalità di introduzione e di vendita dei contingenti di carburanti e lubrificanti in esenzione fiscale, sono puniti con pena pecuniaria da lire 500.000 (Euro 258,23) a lire 5 milioni (Euro 2.582,28) e, in caso di recidiva, con la sospensione dalle assegnazioni, dai prelievi e dalla vendita per un periodo da giorni quindici a giorni centoventi, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle leggi vigenti."

Art. 10

(Modifiche all'articolo 21 della legge regionale

27 febbraio 1998, n. 7

)
  1. L'articolo 21 della l.r. 7/1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 21

(Infrazioni commesse dai soggetti beneficiari)

1. In caso di rifornimento mediante carta a microprocessore successivamente alla perdita dei requisiti di cui all'art. 15, di cessione della carta ad altro soggetto, di utilizzo di essa con finalità diverse dall'acquisto di carburanti, di rifornimento con carburante diverso da quello autorizzato o di altro uso improprio, il trasgressore è punito con pena pecuniaria da lire 200.000 (Euro 103,29) a lire 1 milione (Euro 516,46).

2. Nell'ipotesi di cessione della carta a microprocessore ad altro soggetto, le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano qualora il detentore dimostri la sussistenza di un rapporto di parentela di primo grado in linea retta, ovvero di matrimonio o di convivenza more uxorio, sempre che l'utilizzo della carta sia effettuato per il tipo di carburante imputato sulla stessa.

3. In caso di violazione dell'art. 5, comma 2, il trasgressore è punito con pena pecuniaria da lire 50.000 (Euro 25,82) a lire 200.000 (Euro 103,29).

4. Sono fatte salve in ogni caso le ulteriori sanzioni previste dalla legislazione vigente."

Art. 11

(Modifiche all'articolo 23 della legge regionale

27 febbraio 1998, n. 7

)

1. Il comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 7/1998 è sostituito dal seguente:

"2. Le somme introitate ai sensi degli artt. 20, commi 1 e 2, e 21, commi 1 e 3, sono imputate sul capitolo 7770 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) in entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1999 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi."

Art. 12

(Modifiche all'articolo 24 della legge regionale

27 febbraio 1998, n. 7

)

1. Il comma 3 dell'articolo 24 della l.r. 7/1998 è sostituito dal seguente:

"3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'art. 27, comma 4, si provvede mediante l'utilizzo degli introiti derivanti dalla tassa regionale di cui all'art. 13, comma 2."

Art. 13

(Modifiche all'articolo 28 della legge regionale

27 febbraio 1998, n. 7

)

1. L'articolo 28 della l.r. 7/1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 28

(Squilibri contabili pregressi)

1. Le situazioni di squilibrio tra la quantità di contingente introdotto e di buoni versati dalle imprese non operative in Valle d'Aosta nell'ultimo quinquennio sono da considerarsi estinte e non suscettibili di ripianamento.

2. Per imprese non operative si intendono le imprese di cui all'art. 6, nonché i soggetti di cui all'art. 18 che hanno cessato di svolgere la loro attività sul territorio regionale o non risultano avere introdotto carburante e lubrificante in esenzione fiscale."

Art. 14

(Norma finale)

1. Limitatamente agli esercizi finanziari 1999 e 2000 le sanzioni amministrative di cui agli articoli 20 e 21 della l.r. 7/1998 si applicano solo in caso di recidiva.

Art. 15

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.