Legge regionale 24 aprile 1990, n. 21 - Testo storico

Legge regionale n. 21 del 24 04 1990

Bollettino ufficiale 2 5 1990 n. 18

Aumento della spesa per l’applicazione della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93 e successive modificazioni concernente norme in materia di servizi a favore delle persone anziane ed inabili.

Art. 1

1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93 e successive modificazioni concernente norme in materia di servizi a favore delle persone anziane ed inabili, č autorizzata per l’anno 1990 l’ulteriore spesa di lire 10.250.000.000.

2. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverą sui seguenti capitoli del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1990:

a) quanto a lire 9.900.000.000 sul cap. 22805

b) quanto a lire 350.000.000 sul cap. 22820.

3. Alla copertura della spesa di lire 10.250.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) " della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1990 a valere sull’apposito accantonamento previsto all’allegato n. 8 al bilancio stesso.

Art. 2

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazioni in diminuzione:

Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) " L. 10.250.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 22805 "Contributi ai Comuni nelle spese di gestione di servizi sociali a favore delle persone anziane ed inabili"

Legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93

Legge regionale 7 maggio 1985, n. 30 L. 9.900.000.000

Cap. 22820 "Contributi ai Comuni nelle spese di investimento in servizi a favore delle persone anziane ed inabili"

Legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93 L. 350.000.000

La presente legge sarą pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.