Legge regionale 5 maggio 1986, n. 21 - Testo storico

Legge regionale n. 21 del 05 05 1986

Bollettino ufficiale 15 05 1986 n. 0012 SUPPLEMENTO STRAORDINARIO 20 05 1986 N. 0001

Modificazione alle vigenti norme sull’ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 1

1. Nel secondo comma dell’articolo 4 della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1 e successive modificazioni, la lettera b) č sostituita dalla seguente: "b) l’assunzione di personale a paga oraria per l’esecuzione di lavori stradali, forestali, agrari, per l’assistenza e il controllo delle manifestazioni culturali e folcloristiche organizzate dalla Regione e, limitatamente ad interventi straordinari e per un periodo comunque non superiore a sette mesi, per l’esecuzione di scavi archeologici e lavori di restauro e manutenzione di monumenti e aree verdi".

2. La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.