Legge regionale 19 giugno 1984, n. 21 - Testo storico

Legge regionale n. 21 del 19 06 1984

Bollettino ufficiale 13 7 1984 n. 7

Modifiche dell’articolo 1 della legge regionale 25 agosto 1980, n. 40 sulla disciplina del funzionamento della Commissione regionale di controllo sugli atti degli Enti locali.

Art. 1

L’articolo 1 della legge regionale 25 agosto 1980, n. 40, sostitutivo dell’articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1978, n. 11, concernente l’indennità ai componenti la Commissione regionale di controllo sugli atti degli Enti locali è modificato e sostituito come segue, con effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge:

" Ai componenti effettivi della Commissione regionale di controllo di cui all’articolo 2 della legge 15 maggio 1978, n. 11 è corrisposta una indennità lorda mensile pari al 35 percento dell’indennità spettante ai consiglieri regionali ai sensi dell’articolo 2, primo comma, lettera e), della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 69.

Per il componente effettivo esperto in materia sanitaria, di cui all’articolo 39 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2 l’indennità di cui al comma precedente è ridotta di due terzi.

Per il Presidente della Commissione l’indennità prevista per i componenti effettivi è maggiorata del venticinque per cento. Ai componenti supplenti, per ogni giornata di seduta è corrisposta una indennità lorda pari ad un sedicesimo dell’indennità mensile spettante ai componenti effettivi.

Uguale importo è detratto dalla indennità mensile spettante al componente effettivo assente.

Ai componenti la Commissione, effettivi e supplenti, che non risiedono nel Comune di Aosta, sarà corrisposta, per ogni giornata di seduta della Commissione, il rimborso delle spese di viaggio da calcolarsi in misura pari al 20 percento del prezzo della benzina super, per ogni chilometro di percorrenza (andata e ritorno) per partecipare alle riunioni ".

Art. 2

Qualora i componenti la Commissione debbano, per ragioni del loro mandato, recarsi fuori sede, ad essi spetterà il trattamento di missione previsto per i dipendenti regionali di più alto livello funzionale e retributivo.

In sostituzione del trattamento di missione di cui al comma precedente può essere chiesto, dagli interessati, il rimborso delle spese sostenute, purché debitamente documentate.

Le missioni dovranno essere preventivamente autorizzate dal Presidente della Giunta regionale.

Art. 3

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge previsto in annue L. 44.000.000 graverà sullo stanziamento già iscritto al capitolo 22250 (" Indennità, medaglie di presenza e rimborso spese di viaggio e spese di funzionamento della Commissione regionale di Controllo sugli atti degli Enti Locali "), del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1984 che presenta la necessaria disponibilità e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

Per gli anni futuri gli oneri necessari saranno iscritti con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.