Legge regionale 23 aprile 1979, n. 21 - Testo storico

Legge regionale n. 21 del 23 04 1979

Bollettino ufficiale 18 5 1979 n. 5

Aumento, limitatamente all'anno 1979, della spesa per l'applicazione della legge regionale 3 agosto 1972, n. 19, recante provvidenze nel settore dei miglioramenti fondiari.

Art. 1

Per l'anno 1979 č autorizzata la maggiore spesa di lire quattrocentomilioni per l'applicazione delle norme della legge regionale 3 agosto 1972, n. 19, recante provvidenze nel settore dei miglioramenti fondiari.

Art. 2

Limitatamente all'anno 1979, le spese annue a carico della Regione di cui all'articolo 13 della legge regionale 3 agosto 1972, n. 19, sono autorizzate nei seguenti importi:

a) Titolo I - Elettrificazione rurale L. 100.000.000

b) Titolo II - Acquedotti rurali L. 100.000.000

c) Titolo III - Fabbricati rurali al servizio di alpeggi e mayens L. 450.000.000

Art. 3

L'onere di L. 400.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge graverą sul capitolo 3970 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979, previo prelievo di pari somma dal capitolo 2745 della Parte Spesa del bilancio stesso.

Art. 4

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in aumento

Cap. 3970 - Provvidenze nel settore del miglioramento fondiario (legge regionale 3 agosto 1972, n. 19) L. 400.000.000

Variazioni in diminuzione

Cap. 2745 - Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale - allegato F) L. 400.000.000

La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.