Legge regionale 1° aprile 1977, n. 21 - Testo storico

Legge regionale n. 21 del 01 04 1977

Bollettino ufficiale 26 4 1977 n. 4

Aumento della garanzia fideiussoria della Regione presso l’Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d’Aosta a favore del Consorzio di miglioramento fondiario Doues, Champillon, Conca di By.

Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata ad elevare la garanzia fideiussoria della Regione a favore dell’Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d’Aosta nell’interesse del Consorzio di miglioramento fondiario Doues, Champillon e Conca di By, già autorizzata con leggi regionali 18 maggio 1972, n. 7 e 30 gennaio 1973, n. 4, fino alla concorrenza massima di Lire 352.300.000 per l’accensione di un mutuo integrativo da contrarre con il predetto Istituto di credito, in conformità dell’articolo 35 - 4° e 5° comma - della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e destinato al finanziamento delle spese per la costruzione di strade interpoderali e di acquedotto rurale, fino alla concorrenza massima di Lire 550.000.000.

Art. 2

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, alla copertura dei maggiori eventuali oneri derivanti dalla garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge, si provvederà, ove occorra, per l’esercizio finanziario 1977, con l’assegnazione al capitolo 2610 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1977, della somma necessaria da prelevarsi dallo stanziamento del capitolo relativo al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine.

Art. 3

Per la concessione della garanzia fideiussoria di cui al precedente articolo 1, restano valide le norme di cui alle leggi regionali 18 maggio 1972, n. 7 e 30 gennaio 1973, n. 4.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.