Legge regionale 5 luglio 1974, n. 21 - Testo storico

Legge regionale n. 21 del 05 07 1974

Bollettino ufficiale 25 7 1974 n. 6

Aumento, per l’anno 1974, della spesa annua per l’applicazione della legge regionale 7 marzo 1973, n. 7, recante norme ed interventi nel settore dell’agricoltura per la conservazione del paesaggio agricolo montano e per la protezione della natura.

Art. 1

È autorizzata, per l’anno 1974, la maggiore spesa di lire ottocentomilioni per l’applicazione della legge regionale 7 marzo 1973, n. 7, recante norme ed interventi nel settore dell’agricoltura per la conservazione del paesaggio agricolo montano e per la protezione della natura.

Art. 2

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverà sul capitolo 342 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1974, previo prelievo di pari somma dal capitolo 206 della parte Spesa del bilancio stesso.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte SPESA

:

Variazione in aumento:

- Capitolo 342 " Spese per interventi nel settore dell’agricoltura per la conservazione del paesaggio agricolo montano e per la protezione della natura ". L. 800.000.000

Variazione in diminuzione:

- Capitolo 206 " Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento ".

(Spese correnti -Allegato E). L. 800.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.