Legge regionale 11 novembre 1965, n. 21 - Testo storico

Legge regionale n. 21 del 11 11 1965

Bollettino ufficiale 15 11 1965

APPROVAZIONE DI MAGGIORE SPESA ANNUA PER LA CORRESPONSIONE DI ASSEGNI MENSILI DI ASSISTENZA INTEGRATIVA AGLI INVALIDI CIVILI IRRECUPERABILI, A' SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 20 MAGGIO 1964, N. 6. - VARIAZIONI AL BILANCIO PREVENTIVO DELLA REGIONE PER L'ANNO 1965.

Art. 1

Per la corresponsione agli invalidi civili irrecuperabili degli assegni mensili di assistenza integrativa previsti dalla legge regionale 20 maggio 1964 n. 6, è approvata per l'anno 1965, in aggiunta alla spesa approvata con legge regionale 11 maggio 1965 n. 11, la maggiore spesa di Lire 35.000.000, da finanziare sull'apposito capitolo 470 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1965, mediante le seguenti variazioni del bilancio stesso:

A) Variazione allo stato di previsione della Parte ENTRATA

del bilancio:

Lo stanziamento annuo del capitolo 10 (" Provento quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione delle entrate erariali previste dall'articolo 2 della legge 29-11-1955 n. 1179 ") è aumentato di Lire trentacinque milioni;

B) Variazione allo stato di previsione della Parte SPESA del bilancio:

Lo stanziamento annuo del capitolo 470 (" Spese per assistenza integrativa regionale agli invalidi irrecuperabili - legge regionale 20-5-1964 n. 6 ") è aumentato di lire trentacinque milioni.

Art. 2

Per la corresponsione agli invalidi civili irrecuperabili degli assegni integrativi di cui al precedente articolo per l'anno 1966 e seguenti sarà stanziata la spesa annua di L. 125.000.000 sugli appositi istituendi capitoli di spesa dei bilanci di previsione della Regione per l'anno 1966 e seguenti corrispondenti al capitolo di spesa 470 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965.

Art. 3

Alla copertura della maggiore spesa annua di L. 35.000.000 per l'assistenza di cui ai precedenti articoli, si provvederà con l'aumento, già accertato per l'anno 1965, delle entrate di cui al capitolo 10 della parte entrate del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965 (" Provento quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall'articolo 2 della legge 29-11-1955 n. 1179 ").

Art. 4

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.