Legge regionale 15 novembre 1964, n. 21 - Testo storico

Legge regionale n. 21 del 15 11 1964

Bollettino ufficiale 26 11 1964

APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO DI SPESA PER RILIEVI AEROFOTOGRAMMETRICI DEL TERRITORIO DELLA VALLE D'AOSTA E RELATIVA CARTOGRAFIA A CURVE DI LIVELLO IN SCALA 1: 5.000.

Art. 1

La Giunta Regionale č autorizzata a provvedere all'approvazione, all'impegno e alla liquidazione della spesa di Lire ventiquattro milioni cinquecentomila per la esecuzione di rilievi aerofotogrammetrici del territorio della Valle d'Aosta e della relativa cartografia a curve di livello in scala 1:5.000.

Art. 2

Al finanziamento della spesa di Lire ventiquattro milioni cinquecentomila, di cui al precedente articolo 1, si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della parte ENTRATA e allo stato di previsione della parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario primo luglio 1964 - 31 dicembre 1964:

A) variazione allo stato di previsione della parte ENTRATA: lo stanziamento del capitolo 23 (" Provento di quote fisse di ripartizione fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall'articolo 2 della legge 29/ 11/ 1955 n. 1179, sull'ordinamento finanziario della Regione ") č aumentato della somma di Lire sette milioni;

B) variazioni allo stato di previsione della parte SPESA:

a) in diminuzione:

- lo stanziamento del capitolo 241 " Spese e contributi per l'esecuzione di lavori straordinari per l'archeologia locale e per restauro e manutenzione straordinaria di castelli medioevali, musei e chiese; spese per il risanamento di quartieri popolari in relazione alla valorizzazione del patrimonio archeologico " č ridotto della somma di Lire 18.000.000;

b) in aumento:

- lo stanziamento del capitolo 141 č aumentato della somma di Lire venticinque milioni e la denominazione del capitolo stesso viene modificata come segue: " Spese, contributi e sussidi per elaborazione dei piani regolatori regionale e comunali, urbanistici e paesaggistici, per la tutela del paesaggio e rilievi aerofotogrammetrici e relativa cartografia"

Art. 3

Le spese per l'esecuzione dei rilievi aerofotogrammetrici e per la relativa cartografia, di cui al precedente articolo 1, saranno approvate, finanziate e liquidate con deliberazioni della Giunta Regionale e saranno imputate al capitolo 141 della parte SPESA del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1964 - 31 dicembre 1964.

Art. 4

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerą in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarą inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarą dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.