Legge regionale 9 novembre 1962, n. 21 - Testo storico

Legge regionale n. 21 del 09 11 1962

Bollettino ufficiale 15 11 1962

Concorso finanziario della Regione nelle spese per la istituzione ed il funzionamento in Aosta di una Sezione dell'Istituto Nazionale della Nutrizione per studi e ricerche sull'alimentazione delle popolazioni dell'arco alpino.

Art. 1

È autorizzata, a decorrere dall’esercizio finanziario 1962 - 1963 la concessione di contributi regionali per un importo annuo di spesa non superiore a Lire 1.500.000 (un milione cinquecento mila) all’Istituto Nazionale della Nutrizione, con sede in Roma - di cui all’articolo 1 (lettera d) della legge 6 marzo 1958 n. 199 - per l’istituzione ed il funzionamento in Aosta di una Sezione di studi e ricerche sull’alimentazione delle popolazioni dell’arco alpino.

Art. 2

Alla concessione ed erogazione dei contributi di cui al precedente articolo si provvederà in base alle norme di apposita Convenzione da stipulare tra la Regione e l’Istituto Nazionale della Nutrizione.

Art. 3

Per il finanziamento della spesa di Lire 1.500.000, prevista a carico del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963 per l’applicazione della presente legge, sono approvate le seguenti variazioni agli stanziamenti dei capitoli 185 e 188 dello stato di previsione della Parte seconda - SPESA del bilancio stesso:

Variazioni in diminuzione:

Capitolo 185 - Spese per acquisto di materiali di dotazione del Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi e spese per acquisto di apparecchi sanitari, scientifici e tecnologici L. 1.500.000

Variazione in aumento:

Capitolo 188 - Spese e contributi per la Sezione di Aosta dell’Istituto Nazionale della Nutrizione L. 1.500.000

Art. 4

All’approvazione, al finanziamento e all’erogazione delle spese annue per la concessione dei contributi regionali di cui ai precedenti articoli si provvederà con deliberazioni della Giunta regionale, con imputazione delle spese al sopracitato capitolo 188 del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963 e ai corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci di previsione per i successivi esercizi finanziari.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.