Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 21 - Testo vigente

Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 21

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020). Modificazioni di leggi regionali.

(B.U. del 23 dicembre 2017 edizione straordinaria, n. 57)

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

Art. 1 - Disposizioni per la gestione regionale delle tasse automobilistiche. Modificazioni alla legge regionale 15 aprile 2008, n. 9

Art. 2 - (omissis)

Art. 3 - Abrogazioni

CAPO II

MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA REGIONALE

Art. 4 - Disposizioni in materia di contenimento della spesa per il personale

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 5 - Disposizioni in materia di personale regionale. Modificazione alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 37

Art. 5bis - Procedure selettive interne per il triennio 2019/2021

Art. 6 - Disposizioni in materia di cantieri forestali e di sistemazioni idraulico-forestali e difesa del suolo. Modificazione alla l.r. 30/2011

CAPO IV

FINANZA LOCALE

Art. 7 - Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale. Modificazione alla legge regionale 19 maggio 2005, n. 11

Art. 8 - Cessione di spazi finanziari. Investimenti nei settori strategici

Art. 9 - Finanziamento delle spese di progettazione di interventi di edilizia scolastica di competenza degli enti locali

Art. 10 - Disposizioni in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Modificazioni alla l.r. 6/2014

Art. 11 - Gestione dei servizi cimiteriali di interesse regionale. Modificazione alla l.r. 24/2016

CAPO V

INTERVENTI IN MATERIA DI SANITÀ E POLITICHE SOCIALI

Art. 12 - Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti

Art. 13 - Contributo straordinario alle Unités des Communes valdôtaines e al Comune di Aosta

CAPO VI

INTERVENTI IN FAVORE DELLA FAMIGLIA

Art. 14 - Inserimento dell'articolo 13bis alla legge regionale 27 maggio 1998, n. 44

Art. 15 - Modificazione al capo VII della l.r. 44/1998

Art. 16 - Inserimento dell'articolo 22bis alla l.r. 44/1998

Art. 17 - Disposizioni finanziarie

CAPO VII

INTERVENTI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO

Art. 18 - Interventi in materia di politiche del lavoro

Art. 19 - Sostegno economico alle famiglie mediante concorso alle spese per il riscaldamento domestico. Legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43

Art. 20 - Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale

Art. 21 - Rideterminazione della spesa del Piano di interventi in ambito agricolo e nel settore delle opere di pubblica utilità

Art. 22 - Programma di sviluppo rurale 2014/2020

Art. 23 - Piano straordinario di investimenti per i Comuni

CAPO VIII

ALTRE DISPOSIZIONI. MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

Art. 24 - Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese. Modificazione alla legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1

Art. 25 - Interventi regionali a sostegno delle iniziative riguardanti i rifugi alpini e i bivacchi. Modificazione alla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18

Art. 26 - Disposizioni in materia di promozione degli investimenti. Modificazione alla legge regionale 13 giugno 2016, n. 8

Art. 27 - Distribuzione di riserve della società partecipata Compagnia valdostana delle acque-Compagnie valdôtaine des eaux (CVA S.p.A.)

Art. 28 - Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali

Art. 29 - Entrata in vigore

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

Art. 1

(Disposizioni per la gestione regionale delle tasse automobilistiche. Modificazioni alla legge regionale 15 aprile 2008, n. 9)

1. (1)

2. Dopo l'articolo 62bis della l.r. 9/2008, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

"Art. 62ter

(Esenzione per veicoli a basso impatto ambientale)

1. I veicoli nuovi, immatricolati a partire dal 1° gennaio 2017 e sino al 31 dicembre 2019, appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1, alimentati con tecnologia ibrida a doppia alimentazione elettrica/termica ovvero ad alimentazione esclusiva a idrogeno, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica per il primo periodo fisso di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 (Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463), e per le quattro annualità successive. Per i veicoli provenienti da altra Regione o Provincia autonoma, l'esenzione opera limitatamente al periodo residuo che intercorre tra la data di ingresso nel territorio regionale del veicolo e il termine dell'ultima annualità esente.

2. L'esenzione permane, in quanto collegata ai veicoli di cui al comma 1, anche nel caso di passaggio di proprietà nel territorio della Regione. Qualora l'intestatario del veicolo sia soggetto passivo per un debito d'imposta relativo alle tasse automobilistiche e oggetto di avviso di accertamento, l'esenzione è revocata a far data dal giorno di emissione dell'atto impositivo.".

3. Dopo l'articolo 62ter della l.r. 9/2008, come introdotto dal comma 2, è inserito il seguente:

"Art. 62quater

(Esenzione per la massa rimorchiabile)

1. Per i periodi di imposta con scadenza di pagamento successiva al 1° gennaio 2018, sono esentati dalla tassa automobilistica dovuta in relazione alla massa rimorchiabile, prevista dall'articolo 6, commi 22bis, 22ter e 22quater, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), gli autocarri aventi massa complessiva fino a 6 tonnellate. Le somme già versate fino al 31 dicembre 2017 non sono rimborsabili.".

4. Dopo l'articolo 62quater della l.r. 9/2008, come introdotto dal comma 3, è inserito il seguente:

"Art. 62quinquies

(Esenzioni permanenti)

1. La gestione delle esenzioni di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), è assicurata dalla struttura competente a far data dal 1° gennaio 2018. La gestione dell'esenzione per i soggetti disabili di cui all'articolo 17, comma primo, lettera fbis), è assicurata dalla struttura regionale competente in materia di invalidità civile.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce ogni altro aspetto o adempimento, anche procedimentale, utile ai fini dell'applicazione del presente articolo.".

5. Dopo il comma 2 dell'articolo 63 della l.r. 9/2008, è aggiunto il seguente:

"2bis. Per i periodi di imposta con scadenza di pagamento successiva al 1° gennaio 2018, il contribuente che ha effettuato, nei termini previsti dalla legge, l'annotazione al PRA della cessazione della circolazione per rottamazione, nel periodo in corso di validità della tassa automobilistica versata, può richiedere il rimborso per il periodo nel quale non ha goduto del possesso del veicolo, purché questo sia pari ad almeno un quadrimestre. Il rimborso è riconosciuto in misura proporzionale al numero di mesi interi successivi a quello in cui si è verificato l'evento interruttivo del possesso.".

6. Dopo l'articolo 63 della l.r. 9/2008, come modificato dal comma 5, è inserito il seguente:

"Art. 63bis

(Interruzione dell'obbligo di pagamento per i soggetti autorizzati al commercio di veicoli)

1. Dal 1° gennaio 2018 gli elenchi previsti dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono trasmessi, in modalità telematica, dai soggetti autorizzati alla rivendita nel mese successivo a quello di scadenza della tassa auto versata.

2. Costituisce titolo per l'interruzione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica la cessione di mezzi di trasporto effettuata, nei confronti dei contribuenti che ne fanno professionalmente regolare commercio, entro l'ultimo mese di validità della tassa corrisposta; al fine dell'interruzione, i soggetti autorizzati, o abilitati al commercio per la loro rivendita, sono tenuti alla trascrizione del titolo di proprietà al PRA dei veicoli loro consegnati.

3. L'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità della tassa corrisposta e fino al mese precedente a quello in cui avviene la rivendita.

4. Ai fini dell'interruzione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica, i soggetti autorizzati, o abilitati, al commercio e alla rivendita dei veicoli concessi in uso noleggio senza conducente, che risultino proprietari dei veicoli stessi, sono tenuti, prima di presentare la richiesta di sospensione, a variare la destinazione d'uso dei veicoli, ai sensi dell'articolo 82 del d.lgs. 285/1992, da uso di terzi a uso proprio.".

Art. 2

(Esenzioni e agevolazioni IRAP) (2)

Art. 3

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25 (Legge finanziaria per gli anni 2003/2005);

b) il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006);

c) l'articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2006, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006, modificazioni a disposizioni legislative, variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006);

d) l'articolo 2 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014);

e) l'articolo 28 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019).

1bis. Le abrogazioni di cui al comma 1, lettere a) e c), si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo all'adozione del Registro unico nazionale del Terzo settore (3).

CAPO II

MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA REGIONALE

Art. 4

(Disposizioni in materia di contenimento della spesa per il personale)

1. Per l'anno 2018, l'Amministrazione regionale può ricoprire a tempo indeterminato, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, non oltre il 10 per cento dei posti della dotazione organica vacanti al 1° gennaio 2018 e non oltre il 10 per cento dei posti che si rendano vacanti nell'anno 2018.

2. Resta escluso dall'ambito di applicazione del limite assunzionale di cui al comma 1 il reclutamento di personale amministrativo tecnico ausiliario regionale (ATAR) dell'organico delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione, di personale con qualifica di operatore socio-sanitario operante presso i Centri educativi assistenziali (CEA) regionali e di personale appartenente agli organici del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco e del Corpo forestale della Valle d'Aosta, nonché di quello necessario a garantire il trasferimento delle funzioni e dei servizi alla Regione concernenti il piano di zona e lo sportello sociale, ai sensi dell'articolo 10 (4).

3. Per l'anno 2018, gli enti locali possono ricoprire a tempo indeterminato, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, non oltre il 50 per cento dei posti della dotazione organica vigente al 1° gennaio 2017 che risultano ancora vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge e che si rendano vacanti nel corso dell'anno. Per i Comuni, la dotazione organica di riferimento è quella complessiva dell'ambito territoriale sovracomunale costituito, mediante convenzione tra i Comuni interessati, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane). Sono fatte salve le assunzioni di personale programmate dagli enti locali nel 2017 e per le quali al 31 dicembre 2017 risulta già avviata la procedura di reclutamento. Resta escluso dall'ambito di applicazione del limite assunzionale di cui al primo periodo il reclutamento di personale addetto ai servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali per persone anziane e non autosufficienti o in condizioni di fragilità.

3bis. Per il triennio 2018/2020, al fine di garantire il normale svolgimento dei servizi di informazione e accoglienza turistica sul territorio regionale e l'efficiente gestione dei compiti istituzionali dell'ente, l'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo può ricoprire a tempo indeterminato, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, non oltre il 50 per cento dei posti della dotazione organica vigente al 1° gennaio 2018 che risultino ancora vacanti alla medesima data e che si rendano vacanti nel corso del predetto triennio (5).

3ter. Per la spesa relativa al personale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), resta fermo, anche per il 2018, quanto stabilito dall'articolo 57, comma 3, della l.r. 30/2011 (6).

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 5

(Disposizioni in materia di personale regionale. Modificazione alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 37)

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), la dotazione organica complessiva dell'Amministrazione regionale è definita in 2.905 unità di personale, di cui 136 unità con qualifica di dirigente, così distribuite nei seguenti organici:

a) Giunta regionale: 2.028 unità di personale, di cui 124 unità con qualifica di dirigente;

b) Consiglio regionale: 83 unità di personale, di cui 8 unità con qualifica di dirigente;

c) Corpo forestale della Valle d'Aosta: 166 unità di personale, di cui 2 unità con qualifica di dirigente;

d) istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione: 396 unità di personale;

e) personale professionista del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco: 232 unità di personale, di cui 2 unità con qualifica di dirigente.

2. Il contingente di personale con qualifica di dirigente di cui al comma 1 è comprensivo di quello di cui agli articoli 8, comma 2, 9, comma 1, e 11, commi 1 e 2bis, della l.r. 22/2010, nonché di quello i cui incarichi possono essere conferiti ai sensi degli articoli 21, comma 2, e 22, comma 4, della medesima legge.

3. Per le finalità di cui all'articolo 6 della l.r. 22/2010, i limiti di spesa relativi alla dotazione organica di cui al comma 1, per i segretari particolari, per gli addetti alle attività giornalistiche e di informazione della Giunta regionale e del Consiglio regionale e per il personale amministrato dall'ex Direzione Agenzia regionale del lavoro assunto con contratto di diritto privato, collocati al di fuori della dotazione organica, sono definiti in euro 115.181.310 per retribuzioni, indennità accessorie e oneri di legge a carico del datore di lavoro, ivi comprese le assunzioni a tempo determinato, al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dovuta per legge (Missione 1 - Programma 10 - Risorse umane - parz.), di cui:

a) euro 114.501.110 per il personale assegnato agli organici facenti capo alla Giunta e al Consiglio regionale, per i segretari particolari e per gli addetti alle attività giornalistiche e di informazione della Giunta regionale e del Consiglio regionale, collocati al di fuori della dotazione organica;

b) euro 680.200 per il personale amministrato dalla Giunta regionale, dell'ex Direzione Agenzia regionale del lavoro assunto con contratto di diritto privato, non ricompreso nella dotazione organica della struttura regionale.

4. Le risorse finanziarie destinate annualmente al Fondo unico aziendale del personale regionale e del personale dell'ex Direzione Agenzia regionale del lavoro non utilizzate al termine di ciascun esercizio finanziario possono essere portate in aumento delle risorse dell'esercizio finanziario successivo. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni per la riproposizione nel bilancio dell'anno successivo di tali importi.

5. La spesa relativa al rinnovo contrattuale del personale regionale, del personale dell'ex Direzione Agenzia del lavoro e degli addetti alle attività giornalistiche e di informazione della Giunta e del Consiglio regionale per il triennio economico 2018/2020 è determinata complessivamente in euro 4.820.000 per l'anno 2018, in euro 1.710.000 per l'anno 2019 e in euro 3.520.000 per l'anno 2020 (Missione 1 - Programma 10 - Risorse umane - Parz.). La spesa prevista è così ripartita:

a) anno 2018: personale regionale e addetti alle attività giornalistiche e di informazione euro 4.800.000, personale dell'ex Direzione Agenzia del lavoro euro 20.000;

b) anno 2019: personale regionale e addetti alle attività giornalistiche e di informazione euro 1.700.000, personale dell'ex Direzione Agenzia del lavoro euro 10.000;

c) anno 2020: personale regionale e addetti alle attività giornalistiche e di informazione euro 3.500.000, personale dell'ex Direzione Agenzia del lavoro euro 20.000.

6. Dopo il comma 3 dell'articolo 39 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste), è inserito il seguente:

"3bis. Per le unità cinofile del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco, è stipulata apposita polizza assicurativa a copertura del rischio derivante da infortunio o malattia conseguente all'impiego delle predette unità nello svolgimento delle attività di istituto.".

7. L'onere finanziario derivante dall'applicazione del comma 6 è determinato in euro 5.000, a decorrere dall'anno 2018 (Programma 1.11 - Altri servizi generali - Parz.).

Art. 5bis

(7)

(Procedure selettive interne per il triennio 2019/2021) (7a1)

1. Per il triennio 2019/2021, in relazione a quanto previsto dall'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c) d) ed e), e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), la Regione, gli enti locali e gli altri enti del comparto unico regionale, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, fermi restando i limiti assunzionali vigenti e il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, procedure selettive per la progressione verticale tra le categorie o le posizioni riservate al personale di ruolo. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile, da ciascun ente, ai sensi dell'articolo 41, comma 14, della l.r. 22/2010. (7a2)

2. Il numero di posti per le procedure selettive interne non può superare il 20 per cento di quello previsto nei piani dei fabbisogni per le nuove assunzioni consentite per la relativa categoria o posizione. La predetta percentuale del 20 per cento è calcolata, con riferimento, separatamente, alla Regione, al complesso degli enti locali e al complesso dei restanti enti del comparto unico regionale, sulla sommatoria dei posti risultanti dai piani dei fabbisogni presentati, entro il 15 marzo di ogni anno, alla struttura regionale competente in materia di programmazione di risorse umane, da ciascun ente interessato che, a tal fine, deve anche indicare la facoltà di avvalersi delle procedure selettive interne di cui al presente articolo. Ai fini del calcolo del 20 per cento, si applica l'arrotondamento alla unità superiore, per ogni categoria o posizione. Relativamente agli enti del comparto unico diversi dalla Regione, il numero di posti per le procedure selettive interne è determinato dalla struttura regionale competente in materia di programmazione del fabbisogno di personale, sino a concorrenza della percentuale del 20 per cento del numero di posti risultante dai piani dei fabbisogni per le nuove assunzioni, in base all'ordine cronologico di ricezione delle manifestazioni della volontà di avvalersi delle procedure selettive interne espresse dagli enti interessati, attestato dalle registrazioni del sistema di protocollazione della Regione. (7a)

3. Le procedure selettive interne di cui al presente articolo sono espletate per tutti gli enti interessati dalla struttura regionale competente in materia di concorsi, in conformità a quanto previsto dall'articolo 22, comma 15, del d.lgs. 75/2017. Fatto salvo quanto diversamente disposto dai commi da 3bis a 3octies, alle procedure selettive interne di cui al presente articolo si applica il regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 (Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalità e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6). Alle procedure selettive possono partecipare i dipendenti degli enti che hanno manifestato la volontà di avvalersi di tale facoltà e, nel caso degli enti locali, anche i dipendenti di altro ente del medesimo ambito territoriale sovracomunale costituito, mediante convenzione tra Comuni, ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 6/2014. I dipendenti vincitori delle procedure selettive interne sono assegnati all'ente di provenienza o, nel caso degli enti locali, anche ad uno degli altri enti appartenenti al medesimo ambito territoriale sovracomunale. (7b)

3bis. L'avviso pubblico di selezione, approvato con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di concorsi, deve contenere le seguenti indicazioni:

a) il numero dei posti che si intendono ricoprire presso l'ente interessato;

b) i requisiti di ammissione alla procedura;

c) i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;

d) i motivi di esclusione dalla procedura;

e) le dichiarazioni da rendere nella domanda di partecipazione;

f) i titoli che danno luogo a punteggio;

g) i titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio;

h) le materie oggetto della prova scritta e della prova orale;

i) la votazione minima richiesta per il superamento delle prove;

j) le modalità di convocazione dei candidati ammessi a sostenere le prove ovvero, se già definito, il calendario delle stesse;

k) l'avviso, per i candidati con disabilità, di specificare gli ausili necessari e i tempi aggiuntivi eventualmente richiesti, in relazione alla situazione personale, per l'espletamento delle prove d'esame;

l) ogni altra notizia utile. (7c)

3ter. All'avviso di selezione è data pubblicità, per almeno trenta giorni consecutivi, mediante:

a) affissione all'albo pretorio dell'ente interessato;

b) pubblicazione nel sito istituzionale della Regione. (7d)

3quater. La mancata presentazione di domande di partecipazione alla procedura o la presentazione di un'unica domanda o di un numero di domande inferiore o uguale al numero dei posti previsti dall'avviso di selezione non danno luogo alla proroga, né alla riapertura del termine fissato nell'avviso per la presentazione delle domande di partecipazione. (7e)

3quinquies. I candidati che alla data di presentazione della domanda non siano in possesso del requisito di cui all'articolo 16 del r.r. 1/2013 relativamente alla categoria per cui è stata avviata la procedura selettiva devono superare, con esito positivo, una prova di accertamento linguistico effettuato, ai sensi del medesimo articolo 16 del r.r. 1/2013, sulla lingua diversa da quella dichiarata nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva. (7f)

3sexies. Le prove d'esame consistono in una prova scritta teorico-pratica e in una prova orale sulle materie previste dall'avviso pubblico di selezione, disciplinate ai sensi del r.r. 1/2013. (7g)

3septies. Danno luogo a punteggio i seguenti titoli:

a) conseguimento di valutazioni positive, nel triennio anteriore alla data di pubblicazione dell'avviso di selezione, conteggiate nel modo seguente:

1) media delle valutazioni del triennio compresa tra 50 e 69: punti 1/10;

2) media delle valutazioni del triennio compresa tra 70 e 89: punti 2/10;

3) media delle valutazioni del triennio compresa tra 90 e 94: punti 3/10;

4) media delle valutazioni del triennio compresa tra 95 a 100: punti 4/10;

b) servizio effettivamente prestato nella categoria di appartenenza presso un ente del comparto unico della Valle d'Aosta, a tempo determinato e indeterminato per ogni anno, fino ad un massimo di dieci anni: punti 0,5/10;

c) superamento di procedure selettive per l'accesso alla categoria e posizione oggetto dell'avviso di selezione, anche per diverso profilo, presso un ente del comparto unico della Valle d'Aosta: punti 1/10. (7h)

3octies. La graduatoria finale, utilizzabile unicamente per la copertura dei posti oggetto della procedura selettiva interna cui si riferisce, è espressa in trentesimi ed è approvata con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di concorsi e pubblicata nel sito istituzionale della Regione. I nominativi dei candidati aventi diritto all'inquadramento nel profilo professionale oggetto dell'avviso di selezione sono comunicati all'ente interessato da parte della struttura regionale competente in materia di programmazione del fabbisogno di personale. (7i)

Art. 6

(Disposizioni in materia di cantieri forestali e di sistemazioni idraulico-forestali e difesa del suolo. Modificazione alla l.r. 30/2011)

1. Il personale con qualifica di operaio idraulico-forestale comune, impiegato nell'ambito dei cantieri forestali di cui alle leggi regionali 27 luglio 1989, n. 44 (Norme concernenti i cantieri forestali, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei relativi addetti), e 1° dicembre 1992, n. 67 (Interventi in materia di sistemazioni idraulico-forestali e difesa del suolo), è reclutato mediante attingimento dalla graduatoria regionale in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, all'uopo aggiornata, in un termine non superiore a trenta giorni, previa riapertura mediante avviso pubblicato, per almeno quindici giorni, nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e nel sito istituzionale, per l'inserimento dei soggetti che ne abbiano interesse, in possesso dei requisiti di partecipazione stabiliti nel bando originario di partecipazione. La validità della graduatoria cessa in ogni caso alla scadenza in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il personale con qualifica di operaio idraulico-forestale qualificato, qualificato super, specializzato e specializzato super impiegato nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, nonché il personale con qualifica di operaio comune, qualora non sia possibile attingere dalla graduatoria regionale di cui al comma 1 e, in ogni caso, allorquando la predetta graduatoria venga a scadenza, è reclutato, alternativamente:

a) mediante selezione per titoli, valorizzando la precedente esperienza lavorativa svolta, in ambiti connessi al settore di attività interessato, presso l'Amministrazione regionale, altri enti facenti parte del comparto unico regionale o la società di servizi di cui alla legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44 (Costituzione di una società per azioni per la gestione di servizi alla pubblica amministrazione regionale), ed eventuale espletamento di prove d'esame consistenti in una o più prove teoriche, pratiche o teorico-pratiche;(7j)

b) mediante avviamento degli iscritti alle liste dei centri per l'impiego; in tal caso, l'assunzione è subordinata al superamento di apposita prova attitudinale, volta ad accertare l'idoneità professionale rispetto alle mansioni da svolgere.

3. Il comma 1 dell'articolo 56 della l.r. 30/2011 è sostituito dal seguente:

"1. Quando in ragione della complessità o dei tempi di realizzazione non risulti possibile fare fronte agli interventi di cui alle leggi regionali 27 luglio 1989, n. 44 (Norme concernenti i cantieri forestali, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei relativi addetti), e 4 agosto 2009, n. 26 (Interventi a favore degli enti locali per l'adeguamento e la realizzazione di opere minori di pubblica utilità), con personale assunto direttamente dalla Regione, le strutture regionali competenti possono procedere, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, ad affidamenti in appalto ad imprese private dei relativi lavori e servizi.".

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è autorizzato nei limiti stabiliti per le ll.rr. 44/1989 e 67/1992 nell'allegato 1 alla presente legge.

CAPO IV

FINANZA LOCALE

Art. 7

(Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale. Modificazione alla legge regionale 19 maggio 2005, n. 11)

1. L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare agli interventi in materia di finanza locale è determinato, in deroga all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), in euro 192.602.197,25 per l'anno 2018.

2. Per l'anno 2018, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite e destinate con le modalità di cui ai commi 3 e 4, anche in deroga alla l.r. 48/1995, in relazione agli impatti sulla finanza regionale e locale derivanti dalla partecipazione della Regione agli obiettivi complessivi di finanza pubblica, nonché a quelli di perequazione e di solidarietà e dell'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti.

3. Per l'anno 2018, la somma di cui al comma 1 è ripartita fra gli interventi finanziari di cui all'articolo 5 della l.r. 48/1995 nel modo seguente:

a) trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione, euro 91.524.844 (Programma 18.001 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali - Parz.);

b) interventi per programmi di investimento, euro 1.149.011,34 da utilizzare:

1) quanto ad euro 139.792,34 per il finanziamento dei programmi del Fondo per speciali programmi di investimento (FoSPI) 2006/2008 e 2009/2011 di cui al capo II del titolo IV della l.r. 48/1995 e del Fondo regionale investimenti occupazione (FRIO) 1992/1994, concessi ai sensi della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 (Istituzione del Fondo Regionale Investimenti Occupazione (FRIO));

2) quanto ad euro 1.009.219 per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 maggio 1994, n. 21 (Interventi regionali per favorire l'accesso al credito degli enti locali e degli enti ad essi strumentali dotati di personalità giuridica);

c) i trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione, euro 99.928.341,91 ripartiti ed autorizzati nelle misure indicate nell'allegato 2, ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 48/1995.

4. Per l'anno 2018, le risorse finanziarie di cui al comma 3, lettera a), sono destinate:

a) per euro 4.441.529, al finanziamento dei Comuni, ripartiti secondo il criterio di cui all'articolo 6, comma 2bis, della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41 (Legge finanziaria per gli anni 1998/2000);

b) per euro 83.083.471, al finanziamento dei Comuni;

c) per euro 2.000.000, al finanziamento delle Unités des Communes valdôtaines;

d) per euro 1.999.844, per il reintegro ai Comuni del minor gettito relativo alla soppressione dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 giugno 2012, n. 19 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2012/2014).

5. Per l'anno 2018, in deroga a quanto previsto dall'allegato A alla l.r. 48/1995, nella formula per la determinazione dei trasferimenti di cui al comma 4, lettera b), il gettito cui fare riferimento è rappresentato da quello dell'imposta municipale propria, determinato con le modalità stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 11, comma 2, della l.r. 48/1995, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

6. La liquidazione delle risorse di cui al comma 4, lettere a) e b), è disposta, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione, con le seguenti modalità, tenuto conto che, se gli enti locali effettuano le comunicazioni o le trasmissioni richieste oltre i termini previsti, le liquidazioni sono effettuate successivamente all'intervenuto adempimento:

a) un primo acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 marzo;

b) un secondo acconto, fino al 30 per cento, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione;

c) un ulteriore acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 agosto, a condizione che l'ente locale abbia trasmesso il conto di bilancio;

d) il saldo entro il 31 ottobre, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

7. La liquidazione delle risorse di cui al comma 4, lettera c), è disposta, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione, in un'unica soluzione, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione. Se gli enti effettuano la comunicazione richiesta oltre il termine previsto, le liquidazioni sono effettuate successivamente all'intervenuto adempimento.

8. Salvo quanto previsto dalla presente legge, gli enti locali assumono a proprio carico gli oneri per la realizzazione degli interventi previsti nell'allegato 2 per la parte eccedente gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione.

9. Il comma 4 dell'articolo 11bis della legge regionale 19 maggio 2005, n. 11 (Nuova disciplina della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza. Abrogazione della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47), è abrogato.

Art. 8

(Cessione di spazi finanziari. Investimenti nei settori strategici)

1. Per l'anno 2018, in relazione a quanto disposto dall'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2017, n. 21 (Regolamento recante criteri e modalità di attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano), al fine di favorire investimenti in settori strategici, la Regione, nel rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), è autorizzata a cedere agli enti locali del proprio territorio spazi finanziari per un importo massimo di euro 30.000.000, per i quali non è prevista la restituzione negli esercizi successivi.

2. I criteri e le modalità di cessione degli spazi di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, adottata previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

3. Gli spazi finanziari cedibili, nell'importo massimo di cui al comma 1, risultano disponibili nel prospetto Verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, allegato alla legge di bilancio di previsione della Regione per il triennio 2018/2020.

Art. 9

(Finanziamento delle spese di progettazione di interventi di edilizia scolastica di competenza degli enti locali)

1. Per l'anno 2018, la Regione è autorizzata ad effettuare trasferimenti agli enti locali per finanziare spese di progettazione relative ad interventi di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza del patrimonio di edilizia scolastica di competenza degli enti locali.

2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in euro 500.000 per l'anno 2018, è finanziato mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995.

Art. 10

(Disposizioni in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Modificazioni alla l.r. 6/2014)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 6/2014 è abrogata.

2. Il comma 7 dell'articolo 17 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017), è abrogato.

3. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 6/2014, è aggiunta la seguente:

"ebis) Plan de zone et guichet social, aux termes de l'art. 19 de la loi n° 328 du 8 novembre 2000 (Loi-cadre pour la réalisation du système intégré des actions et des services sociaux) et de l'art. 2 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 (Dispositions en vue de la rationalisation de l'organisation du service socio-sanitaire régional et de l'amélioration de la qualité et de la pertinence des prestations sanitaires et d'aide sociale fournies en Vallée d'Aoste);".

4. L'onere a carico degli enti locali derivante dall'applicazione del comma 3 è finanziato mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995, individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano dal 1° gennaio 2019.

6. La Regione e il Comune di Aosta, nel corso dell'anno 2018, adottano tutte le iniziative necessarie al trasferimento delle funzioni e dei servizi previsto dai commi 1 e 3. Entro il 30 giugno 2018, la Regione e gli altri soggetti interessati definiscono l'Accordo di programma per l'adozione del piano di zona della Valle d'Aosta 2019/2021.

7. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 6/2014, è abrogata.

8. Gli articoli 23 della l.r. 30/2011 e 17, comma 8, della l.r. 13/2014 sono abrogati.

9. Dopo la lettera ebis) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 6/2014, come introdotta dal comma 3, è aggiunta la seguente:

"eter) Services aux migrants et premier centre d'accueil des sans abri.".

10. L'onere a carico degli enti locali derivante dall'applicazione del comma 9 è finanziato mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995, individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995.

Art. 11

(Gestione dei servizi cimiteriali di interesse regionale. Modificazione alla l.r. 24/2016)

1. Al comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 24/2016, le parole: "euro 150.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 50.000".

2. Al comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 24/2016, le parole: "mediante la liquidazione di un acconto pari al 50 per cento dell'importo stanziato e, a consuntivo," sono soppresse.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in euro 50.000 per l'anno 2018, è finanziato mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995. Per gli anni successivi gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995.

CAPO V

INTERVENTI IN MATERIA DI SANITÀ E POLITICHE SOCIALI

Art. 12

(Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti)

1. La spesa sanitaria di parte corrente oggetto di trasferimento annuale all'Azienda Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta (Azienda USL) è determinata per il triennio 2018/2020 in euro 254.000.000 per l'anno 2018, in euro 254.000.000 per l'anno 2019 e in euro 254.100.000 per l'anno 2020 ed è ripartita in:

a) spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA);

b) spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA;

c) spesa per la corresponsione delle borse di studio ordinarie e aggiuntive ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 31 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi regionali 31 agosto 1991, n. 37, e 30 gennaio 1998, n. 6).

2. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera a), è determinato in euro 252.678.874 per l'anno 2018, in euro 252.508.348 per l'anno 2019 e in euro 252.480.500 per l'anno 2020, di cui euro 900.000, per ciascun anno del triennio 2018/2020, per il pay-back e di cui euro 7.500.000, per ciascun anno del triennio 2018/2020, per il saldo di mobilità sanitaria (Programma 13.01 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA - Parz.).

3. Gli oneri per i saldi di mobilità sanitaria, relativi agli anni 2018 e 2019, stimati in annui euro 7.500.000, trovano copertura nelle risorse stanziate allo stesso titolo, ai sensi della presente legge, rispettivamente per le annualità 2019 e 2020.

4. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera b), è determinato in annui euro 1.019.500 per il triennio 2018/2020 (Programma 13.02 - Servizio sanitario regionale - Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA).

5. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera c), è determinato in euro 301.626 per l'anno 2018, in euro 472.152 per l'anno 2019 e in euro 600.000 per l'anno 2020 (Programma 13.07 - Ulteriori spese in materia sanitaria. Parz.).

6. In relazione a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), e all'entrata in vigore delle disposizioni in materia di specialistica ambulatoriale di cui agli articoli 15 e 16 e relativi allegati del medesimo decreto, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sanità, di concerto con l'assessore regionale competente in materia di bilancio, le conseguenti variazioni di bilancio tra i programmi 13.01 e 13.02.

7. La Regione può trasferire all'Azienda USL le somme versate dallo Stato, da enti o da aziende in attuazione di disposizioni statali finalizzate al contenimento della spesa sanitaria o al finanziamento di specifiche iniziative e attività. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sanità e di concerto con l'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. La spesa per investimenti in ambito sanitario, sostenuta da parte dell'Azienda USL, è determinata in annui euro 10.400.000 per l'anno 2018, in euro 7.450.000 per l'anno 2019 e in euro 6.650.000 per l'anno 2020. La suddetta spesa, per l'anno 2018, è finanziata per euro 5.500.000 con le modalità di cui all'articolo 14, comma 5, della l.r. 24/2016 e per euro 4.900.000 (Programma 13.05 - Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari. Parz.). La spesa per le annualità 2019 e 2020 è finanziata interamente nell'ambito del Programma 13.05 - Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari.

9. Gli stanziamenti di cui al comma 8 sono assegnati e trasferiti annualmente all'Azienda USL, sulla base del piano triennale degli investimenti, predisposto dall'Azienda, ai sensi della normativa vigente.

10. Le risorse aggiuntive regionali, ricomprese nel finanziamento di cui al comma 1, destinate al finanziamento del trattamento accessorio del personale dipendente dell'Azienda USL, sono determinate per l'anno 2018 in euro 1.800.000 e sono distribuite per euro 900.000 alla dirigenza e per euro 900.000 al comparto.

11. Le modalità di corresponsione delle risorse di cui al comma 10 sono concordate a livello di contrattazione integrativa aziendale dall'Azienda USL con le organizzazioni sindacali di categoria, nel rispetto delle linee generali di indirizzo approvate dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, tenuto conto degli obiettivi regionali e aziendali e delle attività da svolgere, in ogni caso aggiuntive rispetto a quelle già individuate nella contrattazione di budget.

12. (7k)

13. Dopo il comma 9 dell'articolo 15 della l.r. 19/2015, è inserito il seguente:

"9bis. Sono esclusi dall'applicazione della quota fissa di cui al comma 8 tutti gli assistiti con ISEE inferiore a 10.000 euro e tutti gli assistiti esenti per condizione o patologia ai sensi della normativa statale vigente, limitatamente ai farmaci e ai prodotti di assistenza integrativa correlati alla condizione e alla patologia motivo di esenzione.".

14. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 13 dell'articolo 22 della l.r. 13/2014;

b) il comma 11 dell'articolo 15 della l.r. 19/2015.

Art. 13

(Contributo straordinario alle Unités des Communes valdôtaines e al Comune di Aosta)

1. Nelle more della definizione del nuovo modello organizzativo del welfare regionale, è autorizzato, per l'anno 2018, un contributo straordinario alle Unités des Communes valdôtaines e al Comune di Aosta da destinare a spese in ambito sociale, per euro 1.850.000.

2. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, definisce le modalità di ripartizione del contributo straordinario di cui al comma 1 tra le Unités des Communes valdôtaines e il Comune di Aosta, anche tenuto conto dei posti letto gestiti in strutture residenziali per anziani.

3. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2018/2020 nella Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 03 (Interventi per gli anziani), a valere sull'esercizio finanziario 2018.

4. Le eventuali economie realizzate nell'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 10, comma 3, della l.r. 19/2015 sono portate in aumento del contributo straordinario di cui al comma 1.

CAPO VI

INTERVENTI IN FAVORE DELLA FAMIGLIA

Art. 14

(Inserimento dell'articolo 13bis alla legge regionale 27 maggio 1998, n. 44)

1. Dopo l'articolo 13 della legge regionale 27 maggio 1998, n. 44 (Iniziative a favore della famiglia), è inserito il seguente:

"Art. 13bis

(Centri delle Famiglie)

1. La Regione, nell'ambito delle politiche di sostegno alla famiglia, riconosce e sostiene l'apertura, nel territorio regionale, di Centri delle Famiglie, quali luoghi di aggregazione aventi le seguenti finalità:

a) promozione del benessere della famiglia, anche attraverso la diffusione di informazioni inerenti ai compiti di cura quotidiani e delle opportunità offerte dal territorio;

b) sostegno delle competenze genitoriali, con particolare riferimento alla tutela dei bambini e dei ragazzi in occasione di eventi critici e di problematiche della vita familiare e al rinforzo degli strumenti educativi nel rapporto con i figli adolescenti;

c) sviluppo di risorse familiari e comunitarie, in particolar modo attraverso l'attivazione e la promozione di gruppi di "famiglie-risorsa", di gruppi di "auto-mutuo aiuto", di progetti di integrazione per le famiglie di nuova immigrazione e di banche del tempo, quali sistemi di scambio di attività e di conoscenze tra le persone;

d) promozione della cultura dell'accoglienza e della solidarietà tra famiglie;

e) sostegno alla maternità e all'infanzia, con particolare riferimento alle gestanti in difficoltà e alle madri sole;

f) sensibilizzazione del territorio per l'implementazione di partenariati con gli enti locali, pubblici e privati, che concorrano alla dissuasione da comportamenti scorretti e pericolosi per i giovani e alla promozione di spazi di aggregazione protetti;

g) promozione di attività e progetti di solidarietà tra le generazioni, al fine di migliorare la qualità della vita dell'anziano attivo;

h) collaborazione con gli enti pubblici nelle campagne di sensibilizzazione e di informazione sulle tematiche inerenti al disagio delle famiglie.

2. I Centri delle Famiglie pianificano la propria attività, coordinandosi con la struttura regionale competente in materia di politiche familiari, tenuto conto, ove possibile, delle attività degli enti locali, per rendere coerenti e integrabili le azioni promosse nel territorio regionale; a tal fine, i Centri delle Famiglie perseguono l'attivazione di collaborazioni con:

a) i Comuni e le Unités des Communes valdôtaines;

b) i servizi socio-sanitari territoriali;

c) le istituzioni scolastiche ed educative;

d) le associazioni, le forme organizzate dei cittadini e delle famiglie, nonché le organizzazioni del privato sociale.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i requisiti gestionali, strutturali e organizzativi dei Centri delle Famiglie, nonché l'entità del relativo finanziamento.".

Art. 15

(Modificazione al capo VII della l.r. 44/1998)

1. Il titolo del capo VII della l.r. 44/1998 è sostituito dal seguente: "Verifica e promozione delle politiche familiari".

Art. 16

(Inserimento dell'articolo 22bis alla l.r. 44/1998)

1. Dopo l'articolo 22 della l.r. 44/1998, è inserito il seguente:

"Art. 22bis

(Promozione e sostegno di azioni volte al benessere della famiglia)

1. La Regione promuove azioni volte al benessere della famiglia attraverso interventi di sostegno, anche economico, tra cui:

a) l'organizzazione e il sostegno di iniziative di formazione e informazione rivolte alle famiglie e agli amministratori locali per incentivare la partecipazione delle famiglie nei processi decisionali e di verifica delle politiche attivate;

b) il sostegno alle iniziative finalizzate alla creazione di reti di solidarietà tra famiglie, enti pubblici, terzo settore e altre organizzazioni;

c) l'individuazione di specifici indicatori volti a costruire un sistema di riconoscimento pubblico delle azioni di attenzione alla famiglia attuate da soggetti pubblici e privati del territorio e a sostenerne ulteriormente lo sviluppo, anche attraverso contributi economici, al fine di diffondere buone prassi e realizzare un territorio "amico della famiglia";

d) la realizzazione e il sostegno di iniziative a favore della conciliazione dei tempi della famiglia con i tempi di lavoro;

e) la valorizzazione e il sostegno dell'associazionismo familiare anche finalizzato, in un'ottica di sussidiarietà orizzontale, alla realizzazione di attività di supporto alle famiglie, complementari o integrative rispetto ai servizi offerti dagli enti pubblici;

f) la realizzazione e l'implementazione di sinergie tra le politiche abitative, dei trasporti, dell'educazione, dell'istruzione, della formazione professionale, del lavoro, della cultura, dell'ambiente, dell'urbanistica, dello sport e di tutte le politiche che concorrono al benessere familiare.".

Art. 17

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 14, 15 e 16 è determinato in euro 105.000 per l'anno 2018, di cui euro 100.000 finanziati mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995 ed euro 5.000 a valere sul Programma 12.1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Parz.. Per gli anni successivi gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995.

CAPO VII

INTERVENTI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO

Art. 18

(Interventi in materia di politiche del lavoro)

1. L'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'articolo 18, comma 1, della l.r. 24/2016 è determinata, per il triennio 2018/2020, in complessivi euro 11.272.000, annualmente così suddivisi:

a) anno 2018 euro 3.757.000;

b) anno 2019 euro 3.760.000;

c) anno 2020 euro 3.755.000

(Programma 15.03 - Sostegno all'occupazione - parz.; Programma 15.02 - Formazione professionale - parz. e Programma 14.01 - Industria e PMI e artigianato - parz.).

2. La Regione promuove ulteriori interventi in materia di politiche del lavoro e di formazione professionale mediante l'utilizzo del Fondo sociale europeo (FSE), di altri fondi europei e di fondi statali.

3. Per l'applicazione del comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19

(Sostegno economico alle famiglie mediante concorso alle spese per il riscaldamento domestico. Legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43)

1. A decorrere dall'anno 2018, l'autorizzazione di spesa per l'applicazione della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43 (Disposizioni in materia di sostegno economico alle famiglie mediante concorso alle spese per il riscaldamento domestico), è determinata in euro 4.000.000 annui (Programma 17.1 - Fonti energetiche - parz.).

Art. 20

(Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale)

1. La Regione attua, nel periodo 2014/2023, gli investimenti definiti nell'ambito del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FESR), cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale e previsto dai regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recanti, fra l'altro, disposizioni comuni e specifiche sul Fondo europeo di sviluppo regionale e sull'obiettivo Investimenti per la crescita e l'occupazione.

2. In relazione all'approvazione, con decisione della Commissione europea C/2015/907, in data 12 febbraio 2015, del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FESR), gli investimenti di cui al comma 1 sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili, in applicazione, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari).

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per il periodo 2014/2020, la spesa complessiva, a carico della Regione, di euro 17.852.643, di cui euro 9.652.643, quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma, ed euro 8.200.000, quale quota aggiuntiva di risorse regionali. La quota di cofinanziamento regionale è determinata per il triennio 2018/2020 in complessivi euro 5.902.583, di cui 3.949.952 già autorizzati per il periodo 2014/2017 e riprogrammati, ed è annualmente così suddivisa:

a) anno 2018 euro 2.282.800;

b) anno 2019 euro 2.021.456;

c) anno 2020 euro 1.598.327.

La quota di risorse aggiuntive regionali è determinata, per il triennio 2018/2020, in complessivi euro 4.334.345, ed è annualmente così suddivisa:

a) anno 2018 euro 800.000;

b) anno 2019 euro 1.634.345;

c) anno 2020 euro 1.900.000 (8).

4. La Regione attua, nel periodo 2007/2020, gli investimenti definiti nell'ambito del Programma Valle d'Aosta oggetto di contributo del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013 (ex Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS)).

5. Per le finalità di cui al comma 4, è autorizzata, per il periodo 2007/2020, la spesa complessiva, a carico della Regione, di euro 35.311.031, così suddivisa:

a) euro 18.790.167, quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma;

b) euro 16.520.864, quale quota complessiva di risorse regionali aggiuntive che, per il triennio 2018/2020, viene determinata in euro 7.905.000, annualmente così suddivisa:

1) anno 2018 euro 7.885.000;

2) anno 2019 euro 10.000;

3) anno 2020 euro 10.000.

6. La Regione attua, nel periodo 2014/2020, investimenti nell'ambito di Piani, Patti e Accordi di programma quadro 2014/2020, cofinanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

7. Per le finalità di cui al comma 6 e per consentire l'avvio degli interventi, è autorizzata, per il periodo 2018/2020, la spesa complessiva, a carico della Regione, di euro 5.391.800, annualmente così suddivisa:

a) anno 2018 euro 556.800, quale quota di cofinanziamento regionale;

b) euro 4.835.000, quale quota di risorse regionali aggiuntive, per il triennio 2018/2020, annualmente così suddivisa:

1) anno 2018 euro 940.000;

2) anno 2019 euro 1.065.000;

3) anno 2020 euro 2.830.000.

8. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione dei Programmi di Cooperazione territoriale europea relativi al periodo 2014/2020, previsti dai regolamenti (UE) n. 1299/2013, n. 1301/2013 e n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recanti, fra l'altro, disposizioni comuni e specifiche sul Fondo europeo di sviluppo regionale e sull'obiettivo Cooperazione territoriale europea, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale, per il periodo 2018/2020, oltre che per il finanziamento di attività nell'ambito dei Programmi tematici a gestione diretta della Commissione europea, sono determinati in complessivi euro 281.733, annualmente così suddivisi:

a) anno 2018 euro 104.997;

b) anno 2019 euro 87.736;

c) anno 2020 euro 89.000.

9. Per i Programmi di Cooperazione territoriale europea 2014/2020 (FESR), i trasferimenti del contributo dell'Unione europea (FESR) e dello Stato a valere sul Fondo di rotazione di cui alla l. 183/1987, effettuati dal Capofila di Progetto in favore dei Partner, sono contabilizzati, in entrata e in uscita, tra i servizi per conto terzi e partite di giro, stante l'assenza di discrezionalità e autonomia decisionale del medesimo nell'espletamento di tale attività per i Programmi interessanti la Valle d'Aosta.

10. La Regione attua, nel periodo 2014/2020, gli investimenti definiti nell'ambito del Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FSE), cofinanziato dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo di rotazione statale e previsto dai regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recanti, fra l'altro, disposizioni comuni e specifiche sul Fondo sociale europeo e sull'obiettivo Investimenti per la crescita e l'occupazione.

11. Gli investimenti di cui al comma 10 sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili, in applicazione, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e della l. 183/1987.

12. Per le finalità di cui al comma 10, è autorizzata, per il triennio 2018/2020, la spesa complessiva a carico della Regione di euro 8.063.418,34, così suddivisa:

a) euro 7.463.418,34, quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma, annualmente così suddivisa:

1) anno 2018 euro 3.046.347,01;

2) anno 2019 euro 2.665.063,26;

3) anno 2020 euro 1.752.008,07;

b) euro 600.000, quale quota aggiuntiva di risorse regionali così suddivisa:

1) anno 2018 euro 300.000;

2) anno 2019 euro 300.000.

13. Le variazioni compensative tra i titoli degli stanziamenti di entrata e tra quelli di spesa sono disposte con deliberazione della Giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti previsti dal presente articolo. Per i Programmi a cofinanziamento europeo e statale che prevedono il cofinanziamento regionale, tali variazioni si estendono anche agli stanziamenti dei capitoli di spesa finanziati da risorse regionali, in linea con il principio contabile applicato della contabilità finanziaria che estende la natura vincolata dei trasferimenti UE alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale, ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente.

14. Le spese per interventi coerenti con i Programmi di cui al presente articolo possono essere rendicontate dalla Regione, a valere sui medesimi Programmi, purché rispondenti ai criteri di ammissibilità previsti dalla normativa vigente.

Art. 21

(Rideterminazione della spesa del Piano di interventi in ambito agricolo e nel settore delle opere di pubblica utilità)

1. L'autorizzazione di spesa del Piano di cui all'articolo 21 della l.r. 24/2016, finalizzato, per il triennio 2018/2020, alla realizzazione di interventi nel settore agricolo e della manutenzione delle opere di pubblica utilità, è rideterminata in euro 1.105.000 per ciascuno degli anni del triennio 2018/2020 con stanziamento iscritto nei seguenti programmi:

a) Programma 1.010 - Risorse umane;

b) Programma 16.01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare;

c) Programma 10.05 - Viabilità e infrastrutture stradali.

Art. 22

(Programma di sviluppo rurale 2014/2020)

1. La Regione attua, nel periodo 2014/2023, gli interventi definiti nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2014/2020, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1849/XIV del 25 febbraio 2016, in applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

2. L'autorizzazione di spesa per la gestione del Programma di cui al comma 1 è rideterminata, per il triennio 2018/2020, in euro 750.000 (Missione 16 - Programma 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - parz.), annualmente così suddivisa:

a) anno 2018 euro 250.000;

b) anno 2019 euro 250.000;

c) anno 2020 euro 250.000.

Art. 23

(Piano straordinario di investimenti per i Comuni)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 12 (Secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2017/2019), è incrementata di euro 1.303.000 per il 2018 ed è determinata in euro 317.172 per l'anno 2019 e in euro 954.894 per l'anno 2020, per il finanziamento degli interventi presentati dai Comuni nell'ambito del Piano straordinario di cui all'articolo 12 della l.r. 24/2016, ma non finanziati per insufficienza delle risorse all'uopo stanziate (Missione 04 Programma 03: Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica - parz.; Missione 06 Programma 01: Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - parz.; Missione 08 Programma 01: Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica ed assetto del territorio - parz.; Missione 10 Programma 05: Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - parz.) (9).

2. Le modalità di utilizzo delle risorse autorizzate dal comma 1 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO VIII

ALTRE DISPOSIZIONI. MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

Art. 24

(Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese. Modificazione alla legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1)

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1 (Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese), è sostituito dal seguente:

"2. In applicazione di quanto previsto dagli articoli 1, comma 2, lettera c), e 5, comma 2, lettera d), della l.r. 27/2006, la Regione, al fine di incrementare la protezione dei lavoratori durante i periodi di cessazione dell'attività lavorativa, interviene finanziariamente a sostegno dei versamenti volontari a favore dei soggetti, anche non aderenti agli strumenti previdenziali di cui all'articolo 6 della l.r. 27/2006, che si trovino in particolari situazioni di bisogno o difficoltà, nei tre anni antecedenti il raggiungimento dei requisiti pensionistici.".

2. Resta ferma la validità delle convenzioni sottoscritte ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della l.r. 1/2009 con Servizi previdenziali Valle d'Aosta S.p.A. per i trienni 2012/2014 e 2015/2017.

Art. 25

(Interventi regionali a sostegno delle iniziative riguardanti i rifugi alpini e i bivacchi. Modificazione alla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18)

1. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatta salva la concessione dei soli contributi funzionali alle iniziative di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della medesima l.r. 4/2004, che si rendono necessarie per garantire l'agibilità delle strutture, limitatamente alle spese di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), d) e f), sulla base dei criteri e con le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale;".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle domande di contributo presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'onere finanziario derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 240.000, al netto dei differimenti, per ciascun anno del triennio 2018/2020 (Programma 7.1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo - Parz.).

Art. 26

(Disposizioni in materia di promozione degli investimenti. Modificazione alla legge regionale 13 giugno 2016, n. 8)

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 13 giugno 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di promozione degli investimenti), dopo le parole: "alle leggi regionali di settore" sono inserite le seguenti: "nonché alla presente legge".

2. L'autorizzazione di spesa per l'applicazione della l.r. 8/2016 e delle leggi regionali di settore è determinata in euro 6.850.000 per l'anno 2018, euro 11.400.000 per il 2019 ed euro 14.600.000 per l'anno 2020.

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 2, si provvede mediante l'utilizzo della dotazione di risorse finanziarie assegnata alle leggi regionali di settore oltre che con gli specifici stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione finanziario della Regione nei Programmi 14.1 - Industria e PMI e artigianato (Parz.), 15.2 - Formazione professionale (Parz.) e 15.3 - Sostegno all'occupazione (Parz.).

Art. 27

(Distribuzione di riserve della società partecipata Compagnia valdostana delle acque-Compagnie valdôtaine des eaux (CVA S.p.A.))

1. Per il 2018, FINAOSTA S.p.A. riversa alla Regione, anche in più soluzioni, le somme disponibili nel corso della medesima annualità sul Fondo di dotazione della gestione speciale, per euro 51.400.000, all'uopo alimentato dalle riserve risultanti nel bilancio certificato del 2016 e distribuite da Compagnia valdostana delle acque-Compagnie valdôtaine des eaux (CVA S.p.A.), nella medesima annualità.

Art. 28

(Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)

1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali elencate nell'allegato 1 e dalle leggi regionali modificative delle stesse sono determinate nelle misure indicate nel medesimo allegato 1.

2. Le spese autorizzate dalla presente legge trovano copertura nelle risorse iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale 2018/2020.

Art. 29

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2018.

___________________

(1) Comma abrogato dall'art. 15, comma 2, lettera b), della L.R. 19 marzo 2018, n. 2.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 1 recitava:

"1. L'articolo 62bis della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010), è sostituito dal seguente:

"Art. 62bis

(Esenzione per il Terzo settore)

1. Ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica di proprietà gli enti del Terzo settore di cui al medesimo decreto, per i veicoli dei quali risultino proprietari negli archivi del PRA.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto ai soggetti interessati dietro presentazione alla struttura competente di apposita istanza corredata della documentazione attestante l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore. Fino all'operatività del predetto Registro, si applica l'articolo 101, comma 2, del d.lgs. 117/2017.

3. L'esenzione decorre dal periodo tributario successivo all'atto della presentazione della relativa istanza.

4. I beneficiari dell'esenzione sono tenuti a comunicare alla struttura competente ogni variazione di natura soggettiva od oggettiva intervenuta nei requisiti per il diritto all'esenzione, nel termine di trenta giorni dalla data in cui la variazione si è verificata.

5. Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione, con decorrenza dallo stesso mese in cui la variazione è intervenuta.".

(2) Articolo abrogato dall'art. 15, comma 2, lettera b), della L.R. 19 marzo 2018, n. 2.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 2 recitava:

"Art. 2

(Esenzioni e agevolazioni IRAP)

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2018, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106), sono esentati dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) gli enti del Terzo settore di cui al medesimo decreto, fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2018, ai soggetti passivi che intraprendono stabilmente nuove iniziative produttive nel territorio regionale si applicano le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), ridotte dello 0,92 per cento per cinque periodi di imposta, in regime de minimis. A tal fine, non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione di società già esistenti. La riduzione di imposta non si applica in caso di cessazione e inizio attività da parte dello stesso soggetto, nonché quando l'attività costituisce mera prosecuzione di un'attività svolta da altri soggetti.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può definire ogni altro aspetto o adempimento, anche procedimentale, utile ai fini dell'applicazione del presente articolo.".

(3) Comma inserito dall'art. 15, comma 1, della L.R. 19 marzo 2018, n. 2.

(4) Comma così modificato dall'art. 16, comma 1, della L.R. 19 marzo 2018, n. 2.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 4 recitava:

"2. Resta escluso dall'ambito di applicazione del limite assunzionale di cui al comma 1 il reclutamento di personale amministrativo tecnico ausiliario regionale (ATAR) dell'organico delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione e di personale appartenente agli organici del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco e del Corpo forestale della Valle d'Aosta, nonché di quello necessario a garantire il trasferimento delle funzioni e dei servizi alla Regione concernenti il piano di zona e lo sportello sociale, ai sensi dell'articolo 10.".

(5) Comma aggiunto dall'art. 16, comma 2, della L.R. 19 marzo 2018, n. 2.

(6) Comma aggiunto dall'art. 16, comma 3, della L.R. 19 marzo 2018, n. 2.

(7) Articolo inserito dall'art. 16, comma 4, della L.R. 19 marzo 2018, n. 2.

(7a1) Rubrica modificata dal comma 1 dell'art. 2 della L.R. 27 marzo 2019, n. 1.

Nella formulazione originaria, il testo della rubrica dell'art. 5bis recitava:

"Procedure selettive interne per il triennio 2018/2020".

(7a2) Comma modificato dal comma 2 dell'art. 2 della L.R. 27 marzo 2019, n. 1.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 5bis recitava:

"1. Per il triennio 2018/2020, in relazione a quanto previsto dall'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c) d) ed e), e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), la Regione, gli enti locali e gli altri enti del comparto unico regionale, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, fermi restando i limiti assunzionali vigenti e il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, procedure selettive per la progressione verticale tra le categorie o le posizioni riservate al personale di ruolo. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile, da ciascun ente, ai sensi dell'articolo 41, comma 14, della l.r. 22/2010.".

(7a) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 8 della L.R. 24 dicembre 2018, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'art. 5bis recitava:

"2. Il numero di posti per le procedure selettive interne non può superare il 20 per cento di quello previsto nei piani dei fabbisogni per le nuove assunzioni consentite per la relativa categoria o posizione. La predetta percentuale del 20 per cento è calcolata, con riferimento, separatamente, alla Regione, al complesso degli enti locali e al complesso dei restanti enti del comparto unico regionale, sulla sommatoria dei posti risultanti dai piani dei fabbisogni presentati, entro il 15 marzo di ogni anno, alla struttura regionale competente in materia di programmazione di risorse umane, da ciascun ente interessato che, a tal fine, deve anche indicare la facoltà di avvalersi delle procedure selettive interne di cui al presente articolo. Ai fini del calcolo del 20 per cento, si applica l'arrotondamento alla unità superiore, per ogni categoria o posizione.".

(7b) Comma sostituito dal comma 2 dell'art. 8 della L.R. 24 dicembre 2018, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'art. 5bis recitava:

"3. Le procedure selettive interne di cui al presente articolo sono espletate, per tutti gli enti interessati, dalla struttura regionale competente in materia di concorsi, in conformità a quanto previsto dall'articolo 22, comma 15, del d.lgs. 75/2017. A dette procedure possono partecipare i dipendenti degli enti che hanno manifestato la volontà di avvalersi di tale facoltà e, nel caso degli enti locali, anche i dipendenti di altro ente del medesimo ambito territoriale sovracomunale costituito, mediante convenzione tra Comuni, ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 6/2014. I dipendenti vincitori delle procedure selettive interne sono assegnati all'ente di provenienza o, nel caso degli enti locali, anche ad uno degli altri enti appartenenti al medesimo ambito territoriale sovracomunale.".

(7c) Comma aggiunto dal comma 3 dell'art. 8 della L.R. 24 dicembre 2018, n. 12.

(7d) Comma aggiunto dal comma 3 dell'art. 8 della L.R. 24 dicembre 2018, n. 12.

(7e) Comma aggiunto dal comma 3 dell'art. 8 della L.R. 24 dicembre 2018, n. 12.

(7f) Comma aggiunto dal comma 3 dell'art. 8 della L.R. 24 dicembre 2018, n. 12.

(7g) Comma aggiunto dal comma 3 dell'art. 8 della L.R. 24 dicembre 2018, n. 12.

(7h) Comma aggiunto dal comma 3 dell'art. 8 della L.R. 24 dicembre 2018, n. 12.

(7i) Comma aggiunto dal comma 3 dell'art. 8 della L.R. 24 dicembre 2018, n. 12.

(7j) Lettera sostituita dal comma 1 dell'art. 8 della L.r. 21 dicembre 2020, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera a) del comma 2 dell'art. 6 recitava:

"a) mediante selezione per titoli, valorizzando la precedente esperienza lavorativa svolta, in ambiti connessi al settore di attività interessato, presso l'Amministrazione regionale, altri enti facenti parte del comparto unico regionale o la società di servizi di cui alla legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44 (Costituzione di una società per azioni per la gestione di servizi alla pubblica amministrazione regionale), ed eventuale espletamento di prova teorico-pratica;".

(7k) Comma abrogato dal comma 2 dell'articolo 17 della L.R.13 luglio 2020, n. 8.

Nella formulazione originaria, il comma 12 dell'articolo 12 recitava:

"12. La lettera b) del comma 8 dell'articolo 15 della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018), è sostituita dalla seguente:

"b) a carico degli assistiti esenti per reddito ai sensi della normativa statale vigente e degli assistiti con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) compreso tra 10.000 euro e la soglia determinata con deliberazione della Giunta regionale, una quota fissa pari a 1 euro a confezione fino a un massimo di 2 euro a ricetta per l'assistenza farmaceutica convenzionata e la distribuzione per conto, e una quota fissa pari a 1 euro a ricetta di assistenza integrativa;".

(8) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 2, della L.R. 29 marzo 2018, n. 4.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 recitava:

"3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per il periodo 2014/2020, la spesa complessiva, a carico della Regione, di euro 17.852.643, di cui euro 9.652.643, quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma ed euro 8.200.000, quale quota aggiuntiva di risorse regionali. La quota di cofinanziamento regionale è determinata per il triennio 2018/2020 in complessivi euro 5.902.583, di cui 3.949.952 già autorizzati per il periodo 2014/2017 e riprogrammati, ed è annualmente così suddivisa:

a) anno 2018 euro 2.282.800;

b) anno 2019 euro 2.021.456;

c) anno 2020 euro 1.598.327.

La quota di risorse aggiuntive regionali è determinata, per il triennio 2018/2020, in complessivi euro 5.200.000, ed è annualmente così suddivisa:

a) anno 2018 euro 800.000;

b) anno 2019 euro 2.500.000;

c) anno 2020 euro 1.900.000.".

(9) Comma così sostituito dall'art. 12, comma 1, della L.R. 29 marzo 2018, n. 4.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 23 recitava:

"1. L'autorizzazione di spesa, prevista dall'articolo 4 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 12 (Secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2017/2019), è incrementata di euro 1.303.000 per il 2018 ed è determinata in euro 913.850 per il 2019 e 954.894 per il 2020 per il finanziamento degli interventi presentati dai Comuni nell'ambito del piano straordinario di cui all'articolo 12 della l.r. 24/2016, ma non finanziati per insufficienza delle risorse all'uopo stanziate (Missione 04 Programma 03: Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica - parz.; Missione 06 Programma 01: Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - parz.; Missione 08 Programma 01: Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - parz.; Missione 10 Programma 05: Trasporti e diritto alla mobilità - viabilità e infrastrutture stradali - parz.).".