Legge regionale 7 agosto 2007, n. 21 - Testo vigente

Legge regionale 7 agosto 2007, n. 21

Disposizioni in materia di modalità di elezione del Presidente della Regione e degli Assessori, di presentazione e di approvazione della mozione di sfiducia e di scioglimento del Consiglio regionale

(B.U. 14 agosto 2007, n. 33)

Art. 1

(Oggetto)

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma secondo, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), la presente legge determina le modalità di elezione del Presidente della Regione e degli Assessori, la presentazione e l'approvazione della mozione di sfiducia, nonché i casi di scioglimento del Consiglio regionale.

Art. 2

(Presidente della Regione)

1. Il Presidente della Regione è eletto dal Consiglio regionale fra i suoi componenti, subito dopo l'elezione del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di presidenza.

2. Il candidato alla carica di Presidente della Regione:

a) illustra al Consiglio regionale il programma di governo;

b) propone il numero e l'articolazione degli Assessorati;

c) propone i nominativi dei componenti la Giunta, indicando tra essi il Vice-Presidente.

3. L'elezione del Presidente della Regione si effettua a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 3

(Giunta regionale)

1. La Giunta regionale è composta dal Presidente della Regione e dagli Assessori, tra cui il Vice-Presidente. Il Presidente della Regione e la Giunta costituiscono il Governo della Regione.

2. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente della Regione in caso di assenza o di impedimento temporaneo dello stesso.

3. Chi ha ricoperto per due legislature consecutive cariche all'interno della Giunta regionale non è, allo scadere della seconda legislatura, eleggibile all'interno della Giunta nella successiva legislatura. E' consentito ricoprire una carica all'interno della Giunta nella terza legislatura consecutiva, se in una delle due legislature precedenti la carica ricoperta ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno.

Art. 4

(Elezione degli Assessori regionali)

1. Dopo l'elezione del Presidente della Regione, il Consiglio regionale, su proposta del Presidente della Regione stesso, elegge, con un'unica votazione, gli Assessori regionali.

2. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta regionale e individualmente degli atti adottati nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. L'elezione degli Assessori si effettua a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 5

(Mozione di sfiducia costruttiva nei confronti del Presidente della Regione)

1. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia costruttiva nei confronti del Presidente della Regione mediante mozione motivata, contenente l'indicazione:

a) del candidato alla carica di Presidente della Regione;

b) del programma di governo;

c) del numero e dell'articolazione degli Assessorati;

d) dei nominativi dei componenti la Giunta, compreso il Vice-Presidente.

2. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati e non può essere messa in discussione e votata prima di tre giorni e dopo quindici giorni dalla data di presentazione.

3. La mozione è approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, per appello nominale.

4. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione comporta la cessazione dalla carica dello stesso e della Giunta regionale ed il contestuale subentro del nuovo Presidente della Regione e della nuova Giunta.

Art. 6

(Mozione di sfiducia nei confronti degli Assessori)

1. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti di singoli Assessori mediante mozione motivata.

2. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati e non può essere messa in discussione e votata prima di tre giorni e dopo quindici giorni dalla data di presentazione.

3. La mozione è approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, per appello nominale.

4. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti di singoli Assessori comporta la cessazione dalla carica degli stessi e determina l'assunzione ad interim delle funzioni assessorili da parte del Presidente della Regione fino all'elezione del nuovo Assessore.

5. Nell'ipotesi in cui sia sfiduciato il Vice-Presidente, il Presidente della Regione indica un altro Assessore che assume le funzioni di Vice-Presidente.

6. L'elezione del nuovo Assessore si effettua, su proposta del Presidente della Regione, a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 7

(Morte, impedimento permanente, decadenza e dimissioni del Presidente della Regione e degli Assessori)

1. In caso di morte, impedimento permanente accertato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, o decadenza del Presidente della Regione, all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta si procede entro sessanta giorni dal verificarsi delle predette ipotesi, con le modalità di cui agli articoli 2 e 4. Fino all'elezione del nuovo Presidente della Regione e della nuova Giunta, la Giunta rimane in carica per l'ordinaria amministrazione, fatta salva l'adozione degli atti indifferibili ed urgenti, e la carica di Presidente della Regione è assunta dal Vice-Presidente.

2. Le dimissioni del Presidente della Regione sono presentate al Presidente del Consiglio regionale, che le comunica al Consiglio nella prima adunanza successiva, e diventano efficaci dalla data di presa d'atto da parte del Consiglio stesso da effettuarsi nella medesima adunanza. Fino all'elezione del nuovo Presidente della Regione e della nuova Giunta, la Giunta rimane in carica per l'ordinaria amministrazione, fatta salva l'adozione degli atti indifferibili ed urgenti, e la carica di Presidente della Regione è assunta dal Vice-Presidente. All'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta si procede, entro sessanta giorni dalla data di presa d'atto delle dimissioni del Presidente della Regione, con le modalità di cui agli articoli 2 e 4.

3. Nel caso in cui le ipotesi di cui al comma 1 riguardino un Assessore, il Presidente della Regione assume ad interim le funzioni assessorili fino all'elezione del nuovo Assessore. All'elezione del nuovo Assessore si procede con le modalità di cui all'articolo 6, comma 6.

4. Nel caso in cui le ipotesi di cui al comma 1 riguardino anche il Vice-Presidente, l'Assessore più anziano di età subentra nella carica di Presidente della Regione fino all'elezione del nuovo Presidente.

5. Le dimissioni degli Assessori sono presentate al Presidente della Regione, che le trasmette al Presidente del Consiglio regionale affinché le comunichi al Consiglio nella prima adunanza successiva. Le dimissioni diventano efficaci dalla data di presa d'atto da parte del Consiglio regionale da effettuarsi nella medesima adunanza. Il Presidente della Regione assume ad interim le funzioni assessorili fino all'elezione del nuovo Assessore. All'elezione del nuovo Assessore si procede con le modalità di cui all'articolo 6, comma 6.

6. La decadenza dalla carica di Presidente della Regione e da quella di Assessore consegue di diritto anche nei casi di sospensione dall'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 15, comma 4bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale).

Art. 8

(Scioglimento del Consiglio regionale)

1. Oltre che nelle ipotesi di cui all'articolo 48 dello Statuto speciale, il Consiglio regionale è sciolto anticipatamente, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto stesso, nelle seguenti ipotesi:

a) dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri regionali assegnati. Si considerano contestuali le dimissioni prodotte entro tre giorni decorrenti dalla data di presentazione delle prime dimissioni;

b) incapacità di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni, dalle dimissioni del Presidente della Regione o dal verificarsi delle altre ipotesi di cui all'articolo 7, comma 1.

2. Entro cinque giorni dal verificarsi delle ipotesi di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio regionale ne dà comunicazione ai consiglieri e al Presidente della Regione che, entro i successivi quindici giorni, decreta lo scioglimento anticipato e indice le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, fissandone la data di svolgimento entro i novanta giorni successivi alla data del decreto stesso.

3. In caso di annullamento delle elezioni, il Presidente della Regione, entro quindici giorni successivi al passaggio in giudicato della relativa sentenza, indice le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, fissandone la data di svolgimento entro i novanta giorni successivi.

4. In caso di scioglimento anticipato o di annullamento delle elezioni, i poteri del Presidente della Regione e della Giunta regionale sono prorogati solo per l'ordinaria amministrazione, salva l'adozione degli atti indifferibili ed urgenti, fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta; i poteri del Consiglio regionale sono prorogati, solo per l'adozione degli atti indifferibili ed urgenti, fino alla prima riunione del nuovo Consiglio regionale.

Art. 9

(Scadenza naturale della legislatura)

1. Nei casi di scadenza naturale della legislatura al termine del quinquennio, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni, i poteri del Presidente della Regione e della Giunta regionale sono prorogati solo per l'ordinaria amministrazione, salva l'adozione degli atti indifferibili ed urgenti, fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta; i poteri del Consiglio regionale sono prorogati, solo per l'adozione degli atti indifferibili ed urgenti, fino alla prima riunione del nuovo Consiglio regionale.

Art. 10

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, non si computano le cariche, quale che ne sia stata la durata, già ricoperte all'interno della Giunta regionale fino alle prime elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale successive alla data di entrata in vigore della presente legge.