Legge regionale 4 agosto 2006, n. 21 - Testo vigente

Legge regionale 4 agosto 2006, n. 21

Manutenzione, per l'anno 2006, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni.

(B.U. 12 settembre 2006, n. 38)

CAPO I

INDUSTRIA, ARTIGIANATO, ENERGIA E POLITICHE DEL LAVORO

Art. 1

(Disposizioni in materia di servizi camerali. Modificazioni alla legge regionale 20 maggio 2002, n. 7)

1. (1)

2. (2)

Art. 2

(Disposizioni in materia di artigianato valdostano di tradizione. Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2)

1. (3)

2. (4)

3. (5)

4. (6)

Art. 3

(Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego. Modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7)

1. (7)

2. (8)

Art. 4

(Disposizioni in materia di interventi promozionali per l'uso razionale dell'energia. Modificazione alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3) (9)

CAPO II

LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, AMBIENTE E GOVERNO DEL TERRITORIO

Art. 5

(Disposizioni in materia di conferimento di rifiuti solidi urbani e assimilati. Modificazione alla legge regionale 16 agosto 1982, n. 37) (10)

Art. 6

(Definizione di procedimenti pendenti, preordinati all'erogazione dei contributi di cui alla legge regionale 28 febbraio 1990, n. 10)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 10 agosto 2004, n. 16 (Nuove disposizioni in materia di gestione e funzionamento del parco naturale Mont Avic. Abrogazione delle leggi regionali 19 ottobre 1989, n. 66, 30 luglio 1991, n. 31, e 16 agosto 2001, n. 16), vige nuovamente l'articolo 21, comma 3, lettera a), della legge regionale 30 luglio 1991, n. 30 (Norme per l'istituzione di aree naturali protette), al solo fine della definizione dei procedimenti preordinati alla concessione e all'erogazione dei contributi di cui all'articolo 6 della legge regionale 28 febbraio 1990, n. 10 (Norme concernenti l'obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e la disciplina dei relativi benefici economici. Abrogazione della legge regionale 12 dicembre 1986, n. 71 e successive modificazioni), in favore di coloro che hanno terminato i lavori di rifacimento del manto di copertura del tetto in lose di pietra entro la data di entrata in vigore della citata l.r. 16/2004.

Art. 7

(Disposizioni in materia di incarichi per il supporto alle attività inerenti alla realizzazione di opere pubbliche. Modificazioni alla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12)

1. (11)

2. (12)

3. (13)

Art. 8

(Disposizioni in materia di composizione delle commissioni edilizie comunali. Modificazione alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11) (14)

Art. 9

(Disposizioni in materia di lavori pubblici afferenti alle attività di protezione civile. Modificazioni alla legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5)

1. (15)

2. (16)

Art. 10

(Proroga del termine per la sperimentazione della televisione digitale terrestre e della rete unitaria della pubblica amministrazione. Modificazione alla legge regionale 4 novembre 2005, n. 25) (17)

CAPO III

ISTRUZIONE

Art. 11

(Disposizioni in materia di agevolazioni per il diritto allo studio universitario. Modificazione alla legge regionale 14 giugno 1989, n. 30)

1. Il comma 2bis dell'articolo 3 della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30 (Interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario), come inserito dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34, è abrogato.

2. I commi 1 e 3 dell'articolo 11 della l.r. 34/2005 sono abrogati.

Art. 12

(Disposizioni in materia di formazione dei dirigenti scolastici. Modificazione alla legge regionale 26 luglio 2000, n. 19) (18)

Art. 13

(Disposizioni in materia di valutazione dell'attività dell'IRRE-VDA. Modificazione alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 12)

1. L'articolo 20 della legge regionale 27 luglio 2001, n. 12 (Trasformazione dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d'Aosta (IRRSAE) in Istituto regionale di ricerca educativa della Valle d'Aosta (IRRE-VDA). Abrogazioni di leggi regionali concernenti l'IRRSAE), è abrogato.

Art. 14

(Disposizioni in materia di incarichi di dirigente tecnico dei ruoli scolastici regionali. Modificazione alla legge regionale 1° agosto 2005, n. 18) (19)

CAPO IV

SANITA' E POLITICHE SOCIALI

Art. 15

(Disposizioni in materia di interventi assistenziali in favore di minori. Modificazione alla legge regionale 1° giugno 1984, n. 17) (20)

Art. 16

(Disposizioni in materia di assistenza economica in favore dei meno abbienti. Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 19) (21)

Art. 17

(Disposizioni in materia di relazione annuale sullo stato di salute e di benessere sociale della popolazione regionale. Modificazione alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5) (22)

Art. 18

(Disposizioni in materia di integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex combattenti. Modificazione alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 17) (23)

CAPO V

TURISMO, SPORT E TRASPORTI

Art. 19

(Disposizioni in materia di Commissione tecnico-consultiva per le piste di sci. Modificazione alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 9) (24)

Art. 20

(Disposizioni in materia di contributi per la realizzazione di iniziative di interesse turistico-promozionale. Modificazione alla legge regionale 24 giugno 1992, n. 31) (25)

Art. 21

(Disposizioni in materia di contributi per investimenti nel settore del trasporto collettivo di persone. Modificazione alla legge regionale 9 maggio 1995, n. 15)

1. (26)

2. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), della l.r. 15/1995, come sostituita dal comma 1, si applica anche con riguardo al vincolo di destinazione e al divieto di alienazione relativi agli autobus oggetto di contributi concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 22

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Modificazione alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29) (27)

Art. 23

(Disposizioni in materia di interventi a favore dello sport. Modificazione alla legge regionale 1° aprile 2004, n. 3) (28)

CAPO VI

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 24

(Disposizioni in materia di affidamento del servizio di stampa e distribuzione del Bollettino ufficiale della Regione. Modificazione alla legge regionale 3 marzo 1994, n. 7) (29)

Art. 25

(Disposizioni in materia di introito dei compensi dovuti per gli incarichi attribuiti ai dirigenti regionali)

1. Gli eventuali compensi dovuti per gli incarichi svolti dai dirigenti regionali, in ragione del loro ufficio e conferiti dall'Amministrazione regionale o su designazione della stessa, sono accertati ed introitati al capitolo 9700 (Recuperi diversi) del bilancio di previsione della Regione. Le somme così introitate sono utilizzate per il finanziamento dei rinnovi contrattuali.

Art. 26

(Disposizioni in materia di rimborso delle spese legali e processuali agli amministratori e ai dipendenti regionali)

1. Per i procedimenti penali avviati nei confronti di consiglieri e assessori regionali, conclusi con sentenza definitiva alla data del 31 dicembre 2005, il rimborso, totale o parziale, delle spese legali e processuali di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali), è deliberato dalla Giunta regionale anche nel caso in cui dette spese non siano risultate a qualsiasi titolo coperte da assicurazione, a condizione che l'interessato abbia presentato, alla data del 31 dicembre 2005, denuncia di attivazione della garanzia assicurativa alla struttura regionale competente.

2. Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, la disposizione di cui al medesimo comma si applica anche ai dipendenti regionali.

Art. 27

(Obblighi per i concessionari del servizio pubblico di distribuzione di gas naturale)

1. Le imprese affidatarie del servizio pubblico di distribuzione di gas naturale ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144), e successive modificazioni, sono tenute a comunicare alla Regione i piani per lo sviluppo ed il potenziamento, nell'ambito del territorio regionale, delle reti e degli impianti di distribuzione.

Art. 28

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 3, comma 2, 4, 6, 14, 15, 18, 19, 20, 23 e 26 trovano copertura negli stanziamenti già iscritti nei pertinenti capitoli del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2006/2008 e non alterano gli equilibri di bilancio.

(1) Inserisce il comma 3bis all'art. 1 della L.R. 20 maggio 2002, n. 7.

(2) Aggiunge il comma 6bis all'art. 16 della L.R. 20 maggio 2002, n. 7.

(3) Sostituisce la lettera d) del comma 1 dell'art. 3 della L.R. 21 gennaio 2003, n. 2.

(4) Modifica il comma 4 dell'art. 7 della L.R. 21 gennaio 2003, n. 2.

(5) Inserisce il comma 7bis all'art. 8 della L.R. 21 maggio 2002, n. 2.

(6) Modifica il comma 9 dell'art. 8 della L.R. 21 gennaio 2003, n. 2.

(7) Sostituisce l'art. 5 della legge regionale 21 marzo 2003, n. 7.

(8) Modifica il comma 2 dell'art. 35 della L.R. 21 marzo 2003, n. 7.

(9) Modifica il comma 3 dell'art. 1 della L.R. 3 gennaio 2006, n. 3.

(10) Articolo abrogato dall'art. 25, comma 2, lettera b), della L.R. 3 dicembre 2007, n. 31. Aggiungeva il comma 1bis all'art. 3 della L.R. 16 agosto 1982, n. 37.

(11) Modifica il comma 2 dell'art. 6 della L.R. 20 giugno 1996, n. 12.

(12) Modifica il comma 4 dell'art. 6 della L.R. 20 giugno 1996, n. 12.

(13) Comma abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera b), della L.R. 15 marzo 2011, n. 5. Aggiungeva il comma 4bis all'art. 6 della L.R. 20 giugno 1996, n. 12.

(14) Sostituisce il comma 4 dell'art. 55 della L.R. 6 aprile 1998, n. 11.

(15) Sostituisce il comma 1 dell'art. 9 della L.R. 18 gennaio 2001, n. 5.

(16) Modifica il comma 4 dell'art. 9 della L.R. 18 gennaio 2001, n. 5.

(17) Modifica il comma 1 dell'art. 24 della L.R. 4 novembre 2005, n. 25.

(18) Inserisce l'art. 22bis alla L.R. 26 luglio 2000, n. 19.

(19) Aggiunge il comma 3bis all'art. 7 della L.R. 1 agosto 2005, n. 18.

(20) Articolo abrogato dall'art. 26, comma 1, lettera i), della L.R. 23 luglio 2010, n. 23. Aggiungeva il comma 1bis all'art. 8 della L.R. 1 giugno 1984, n. 17.

(21) Articolo abrogato dall'art. 26, comma 1, lettera i), della L.R. 23 luglio 2010, n. 23. Sostituiva il comma 4 dell'art. 6 della L.R. 27 maggio 1994, n. 19.

(22) Sostituisce il comma 3 dell'art. 4 della L.R. 25 gennaio 2000, n. 5.

(23) Modifica il comma 1 dell'art. 2 della L.R. 7 agosto 2002, n. 17.

(24) Sostituisce il comma 8 dell'art. 6 della L.R. 17 marzo 1992, n. 9.

(25) Sostituisce l'art. 1 della L.R. 24 giugno 1992, n. 31.

(26) Sostituisce la lettera a) del comma 4 dell'art. 6 della L.R. 9 maggio 1995, n. 15.

(27) Modifica il comma 3 dell'art. 32 della L.R. 1 settembre 1997, n. 29.

(28) Sostituisce la lettera e) del comma 5 dell'art. 6 della L.R. 1 aprile 2004, n. 3.

(29) Articolo abrogato dall'art. 13, comma 1, lettera b), della L.R. 23 luglio 2010, n. 25.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 24 recitava:

"(Disposizioni in materia di affidamento del servizio di stampa e distribuzione del Bollettino ufficiale della Regione. Modificazione alla legge regionale 3 marzo 1994, n. 7)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 3 marzo 1994, n. 7 (Norme per la redazione del Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta, per la pubblicazione degli atti ed istituzione dell'Albo notiziario della Regione autonoma Valle d'Aosta), le parole: "con preferenza, a parità di altre condizioni, per quelle aventi sede legale ed operanti in Valle d'Aosta da almeno cinque anni" sono soppresse.".