Legge regionale 17 agosto 2004, n. 21 - Testo vigente

Legge regionale 17 agosto 2004, n. 21

Disposizioni in materia di opere di rilevante interesse regionale, disciplina del Fondo per speciali programmi di investimento e istituzione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV). Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), da ultimo modificata dalla legge regionale 28 aprile 2003, n. 13.

(B.U. 31 agosto 2004, n. 35)

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

CAPO II

OPERE DI RILEVANTE INTERESSE REGIONALE

Art. 2 - Opere di rilevante interesse regionale. Definizione

Art. 3 - Procedure di programmazione delle opere di rilevante interesse regionale

Art. 4 - Realizzazione delle opere di rilevante interesse regionale

Art. 5 - Progettazione preliminare

Art. 6 - Progettazione definitiva e acquisizione degli assensi

Art. 7 - Monitoraggio delle opere di rilevante interesse regionale

CAPO III

FONDO PER SPECIALI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO. MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 1995, N. 48

Art. 8 - Sostituzione dell'articolo 17

Art. 9 - Sostituzione dell'articolo 18

Art. 10 - Sostituzione dell'articolo 19

Art. 11 - Sostituzione dell'articolo 20

Art. 12 - Modificazioni all'articolo 21

Art. 13 - Sostituzione dell'articolo 22

Art. 14 - Sostituzione dell'articolo 23

Art. 15 - Inserimento dell'articolo 23 bis

Art. 16 - Sostituzione dell'articolo 24

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 17 - Disposizioni finanziarie

Art. 18 - Disposizioni transitorie

Art. 19 - Dichiarazione d'urgenza

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina le modalità di individuazione, di progettazione e di realizzazione delle opere di rilevante interesse regionale, correlate ad interventi strategici orientati a sostenere e ad incrementare lo sviluppo sociale ed economico della Regione, detta nuove norme in materia di Fondo per speciali programmi di investimento per la realizzazione di interventi pubblici di interesse locale e istituisce il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV).

CAPO II

OPERE DI RILEVANTE INTERESSE REGIONALE

Art. 2

(Opere di rilevante interesse regionale. Definizione)

1. Per opere di rilevante interesse regionale si intendono i lavori pubblici coerenti con il Piano territoriale paesistico, approvato con legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 (Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP)), ed aventi rilevanza regionale in relazione alle finalità perseguite, con particolare riferimento a quelle di sviluppo economico-sociale, di tutela e di riqualificazione ambientale, ancorché localizzate nel territorio di un singolo Comune.

2. Le opere di cui al comma 1 devono comunque comportare una previsione di spesa complessiva di investimento non inferiore a euro 10.000.000.

3. Ai fini della valutazione della spesa si prendono in considerazione i costi dei lavori, le spese tecniche per la progettazione, la direzione e l'assistenza lavori, la sicurezza dei cantieri, i collaudi, i frazionamenti e gli accatastamenti, i costi per l'acquisizione dei terreni e degli immobili, per la risoluzione delle interferenze e gli ulteriori costi direttamente correlati alla realizzazione dell'opera. Ai fini della valutazione della spesa complessiva sono altresì ricompresi i costi degli studi di fattibilità e di carattere urbanistico-territoriale, necessari alla definizione e alla realizzazione dell'opera.

Art. 3

(Procedure di programmazione delle opere di rilevante interesse regionale)

1. La Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, sottopone all'approvazione del Consiglio regionale un piano di interventi che comportano la realizzazione di opere di rilevante interesse regionale, definiti, in particolare, mediante l'indicazione di massima della localizzazione delle opere, del settore interessato e delle finalità perseguite.

2. Il piano può essere integrato o modificato, su proposta della Giunta regionale e con le modalità di cui al comma 1, quando emerga la necessità di nuovi interventi o quando risulti necessario apportare correzioni od aggiunte ad interventi già previsti ed approvati.

3. Successivamente all'approvazione del piano, al fine dell'individuazione delle opere di rilevante interesse regionale correlate agli interventi individuati, la Giunta regionale dispone l'elaborazione di studi di fattibilità.

4. La struttura regionale competente in materia di opere pubbliche, con l'ausilio del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV) di cui all'articolo 24 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), come sostituito dall'articolo 16 della presente legge, e delle strutture regionali di volta in volta interessate in relazione al settore oggetto dell'intervento, provvede, con le modalità e nei tempi stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, ad effettuare una apposita istruttoria sugli studi di fattibilità ovvero sui progetti, se già disponibili nei livelli preliminare, definitivo o esecutivo, al fine di accertare l'effettiva fattibilità tecnica ed economica e la conformità dell'opera, o delle opere correlate all'intervento, alle caratteristiche di cui all'articolo 2.

5. Gli studi di fattibilità e i progetti, la cui istruttoria ai sensi del comma 4 abbia dato esito positivo, sono inseriti dalla Giunta regionale in un programma di realizzazione delle opere correlate agli interventi da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale con le modalità previste dall'articolo 7 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, e che costituisce integrazione al programma regionale di previsione di cui al medesimo articolo.

Art. 4

(Realizzazione delle opere di rilevante interesse regionale)

1. Agli adempimenti necessari alla realizzazione delle opere correlate agli interventi provvede, di norma, la struttura regionale competente in materia di opere pubbliche, salva la possibilità per la Giunta regionale di individuare altri soggetti in relazione ai settori interessati e alle finalità perseguite dalle medesime opere, anche mediante la stipulazione di convenzioni ai sensi dell'articolo 104 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), con le quali è altresì designato il responsabile regionale del procedimento.

2. All'approvazione della progettazione definitiva ed esecutiva provvede il soggetto attuatore individuato con le modalità di cui al comma 1.

Art. 5

(Progettazione preliminare)

1. Il progetto preliminare delle opere correlate agli interventi deve essere corredato della relazione di cui all'articolo 12, comma 3, della l.r. 12/1996, come modificato dall'articolo 96 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e della documentazione utile all'espletamento dei procedimenti derogatori di cui agli articoli 33, 34 e 35 della l.r. 11/1998 e di quelli derogatori alle determinazioni del PTP, eventualmente necessari.

2. Il coordinatore del ciclo di cui all'articolo 4, comma 3, della l.r. 12/1996, come modificato dall'articolo 3 della l.r. 29/1999, o il responsabile regionale del procedimento qualora il soggetto attuatore sia diverso dalla Regione convoca, entro trenta giorni dal ricevimento del progetto preliminare, una conferenza di servizi finalizzata all'esame contestuale del progetto preliminare e della documentazione di cui al comma 1. Alla conferenza partecipano i responsabili delle strutture regionali interessate, i rappresentanti delle amministrazioni chiamate ad esprimere intese, concerti, nulla osta o assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione dell'opera, nonché, senza diritto di voto, i sindaci dei Comuni nel cui territorio l'intervento è localizzato.

3. Il progetto preliminare, le eventuali deroghe alle determinazioni del PTP e quelle di cui agli articoli 33, 34 e 35 della l.r. 11/1998 sono approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, adottata sulla base degli esiti della conferenza di cui al comma 2. La deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

4. Nei casi in cui sia richiesta la valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 18 giugno 1999, n. 14 (Nuova disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale)), le funzioni della conferenza sono svolte dal Comitato tecnico dell'ambiente di cui all'articolo 4 della l.r. 14/1999, all'uopo integrato dai rappresentanti delle strutture regionali interessate e delle amministrazioni di cui al comma 2. La valutazione di compatibilità ambientale dell'opera, il progetto preliminare, le eventuali deroghe alle determinazioni del PTP e quelle di cui agli articoli 33, 34 e 35 della l.r. 11/1998 sono approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, adottata sulla base degli esiti della conferenza condotta dal Comitato tecnico dell'ambiente integrato. La deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 6

(Progettazione definitiva e acquisizione degli assensi)

1. Il coordinatore del ciclo di cui all'articolo 4, comma 3, della l.r. 12/1996, come modificato dall'articolo 3 della l.r. 29/1999, indice una conferenza di servizi sulla base del progetto definitivo per l'acquisizione delle intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione delle opere, ove gli stessi non siano già stati acquisiti in seno alla conferenza di cui all'articolo 5, comma 2.

2. Alla conferenza di servizi di cui al comma 1 si applica l'articolo 21 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59) (*), integrato, a parziale deroga, dalle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6.

3. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni o strutture regolarmente convocate alla conferenza, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato in seno alla conferenza, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche necessarie ai fini dell'assenso.

4. Se una o più amministrazioni o strutture partecipanti hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio dissenso, l'amministrazione procedente, entro il termine di cui all'articolo 20, comma 1, della l.r. 18/1999 (**), assume, sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza, la determinazione di conclusione del procedimento.

5. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione o da una struttura preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute pubblica e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa, entro dieci giorni, al Consiglio dei ministri ove l'amministrazione dissenziente sia un'amministrazione statale, ovvero alla Giunta regionale negli altri casi. La decisione è assunta entro il termine di cui all'articolo 14quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi).

6. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni o delle strutture partecipanti o comunque invitate a partecipare alla conferenza. Il provvedimento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 7

(Monitoraggio delle opere di rilevante interesse regionale)

1. La struttura regionale competente in materia di opere pubbliche cura, con l'eventuale ausilio del NUVV, il monitoraggio delle opere di cui all'articolo 2 in ogni fase della loro realizzazione.

2. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione del piano approvato ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

CAPO III

FONDO PER SPECIALI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO. MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 1995, N. 48

Art. 8

(Sostituzione dell'articolo 17) (1)

Art. 9

(Sostituzione dell'articolo 18) (2)

Art. 10

(Sostituzione dell'articolo 19) (3)

Art. 11

(Sostituzione dell'articolo 20) (4)

Art. 12

(Modificazioni all'articolo 21) (5)

Art. 13

(Sostituzione dell'articolo 22) (6)

Art. 14

(Sostituzione dell'articolo 23) (7)

Art. 15

(Inserimento dell'articolo 23 bis) (8)

Art. 16

(Sostituzione dell'articolo 24) (9)

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 17

(Disposizioni finanziarie)

1. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione del capo II è istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio, il "Fondo per il finanziamento delle opere di rilevante interesse regionale", di seguito denominato fondo, il cui stanziamento è determinato con la legge finanziaria, tenuto conto della programmazione approvata dal Consiglio regionale.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del capo II, nell'ambito della programmazione approvata dal Consiglio regionale, possono essere finanziati direttamente con eventuali trasferimenti dello Stato a destinazione vincolata e con ogni altra modalità di finanziamento che si renda possibile in relazione alle finalità della presente legge.

3. Per l'utilizzo del fondo, la Giunta regionale è autorizzata, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, ad apportare con propria deliberazione, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 non trovano applicazione ai progetti inseriti in programmi già approvati dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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(*) Si veda, ora, l'art. 24, comma 2, della L.R. 6 agosto 2007, n. 19.

(**) Si veda, ora, l'art. 25, comma 6, della L.R. 6 agosto 2007, n. 19.

(1) Sostituisce l'art. 17 della L.R. 20 novembre 1995, n. 48.

(2) Sostituisce l'art. 18 della L.R. 20 novembre 1995, n. 48.

(3) Sostituisce l'art. 19 della L.R. 20 novembre 1995, n. 48.

(4) Sostituisce l'art. 20 della L.R. 20 novembre 1995, n. 48.

(5) Sostituisce il comma 1 dell'art. 21 della L.R. 20 novembre 1995, n. 48.

(6) Sostituisce l'art. 22 della L.R. 20 novembre 1995, n. 48.

(7) Sostituisce l'art. 23 della L.R. 20 novembre 1995, n. 48.

(8) Inserisce l'art. 23bis alla L.R. 20 novembre 1995, n. 48.

(9) Sostituisce l'art. 24 della L.R. 20 novembre 1995, n. 48.