Legge regionale 13 novembre 2002, n. 21 - Testo vigente

Legge regionale 13 novembre 2002, n. 21

Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), gią modificata dalle leggi regionali 11 marzo 1993, n. 13, e 1° settembre 1997, n. 31, e alla legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys).

(B.U. 19 novembre 2002, n. 50)

CAPO I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1993, N. 3

Art. 1

(Modificazione all'articolo 3) (1)

Art. 2

(Inserimento dell'articolo 3bis) (2)

Art. 3

(Inserimento dell'articolo 3ter) (3)

Art. 4

(Inserimento dell'articolo 3quater) (4)

Art. 5

(Modificazioni all'articolo 6)

1. (5)

2. (6)

Art. 6

(Modificazione all'articolo 7) (7)

Art. 7

(Modificazioni all'articolo 9)

1. (8)

2. (9)

Art. 8

(Sostituzione dell'articolo 27) (10)

Art. 9

(Modificazione all'articolo 33) (11)

Art. 10

(Modificazione all'articolo 51) (12)

Art. 11

(Inserimento del Titolo Vbis) (13)

Art. 12

(Sostituzione dell'articolo 60) (14)

Art. 13

(Disposizioni di coordinamento)

1. Le parole "Presidente della Giunta regionale" e "Presidente della Giunta", ovunque ricorrano nel testo della l.r. 3/1993, sono sostituite dalle parole "Presidente della Regione".

2. Le parole "Presidenza della Giunta regionale", ovunque ricorrano nel testo della l.r. 3/1993, sono sostituite dalle parole "Presidenza della Regione".

3. - 4. (14a)

5. Al comma 5 dell'articolo 13 della l.r. 3/1993 le parole "al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco" sono sostituite dalle parole "al Corpo valdostano dei vigili del fuoco".

6. Al comma 2 dell'articolo 42 della l.r. 3/1993 le parole "comma nove, lettera a)" sono sostituite dalle parole "comma sei".

Art. 14

(Disposizione finanziaria)

1. La spesa derivante dall'applicazione della presente legge, valutata in annui euro 15.000, grava sull'obiettivo programmatico 2.1.3. (Consultazioni elettorali e referendarie) al capitolo 22800 (Spese per le elezioni del Consiglio regionale) ed alla copertura dell'onere si provvede con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilitą generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

Art. 15

(Abrogazione) (15)

CAPO II

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 1998, N. 47

Art. 16

(Sostituzione dell'articolo 2) (16)

Art. 17

(Modificazione dell'articolo 4) (17)

(1) Modifica il comma 1 dell'articolo 3 della L.R. 12 gennaio 1993, n. 3.

(2) Inserisce l'articolo 3bis alla L.R. 12 gennaio 1993, n. 3.

(3) Inserisce l'articolo 3ter alla L.R. 12 gennaio 1993, n. 3.

(4) Inserisce l'articolo 3quater alla L.R. 12 gennaio 1993, n. 3.

(5) Inserisce il comma 5bis all'articolo 6 della L.R. 12 gennaio 1993, n. 3.

(6) Comma abrogato dall'art. 39, comma 2, lettera a), della L.R. 7 agosto 2007, n. 22. Sostituiva il comma 9 dell'articolo 6 della L.R. 12 gennaio 1993, n. 3.

(7) Modifica la lettera c) del comma 2 dell'articolo 7 della L.R. 12 gennaio 1993, n. 3.

(8) Sostituisce la lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della L.R. 12 gennaio 1993, n. 3.

(9) Sostituisce la lettera e) del comma 1 dell'articolo 9 della L.R. 12 gennaio 1993, n. 3.

(10) Sostituisce l'articolo 27 della L.R. 12 gennaio 1993, n. 3.

(11) Sostituisce il comma 1 dell'articolo 33 della L.R. 12 gennaio 1993, n. 3.

(12) Articolo abrogato dall'art. 39, comma 2, lettera b), della L.R. 7 agosto 2007, n. 22. Sostituiva la lettera d) del comma 1 dell'articolo 51 della L.R. 12 gennaio 1993, n. 3.

(13) Inserisce il Titolo Vbis alla L.R. 12 gennaio 1993, n. 3.

(14) Sostituisce l'articolo 60 della L.R. 12 gennaio 1993, n. 3.

(14a) Commi abrogati dall'art. 39, comma 2, lettera c), della L.R. 7 agosto 2007, n. 22.

Nella formulazione originaria, il testo dei commi 3 e 4 dell'articolo 13 recitava:

"3. Ogni riferimento, nel testo della l.r. 3/1993, al "Pretore" o alla "Pretura" deve intendersi effettuato al "Tribunale ordinario".

4. Ogni riferimento, nel testo della l.r. 3/1993, al certificato elettorale consegnato ad ogni elettore in occasione di ciascuna consultazione, ovvero ai tagliandi dei medesimi certificati elettorali, deve intendersi effettuato, in quanto compatibile, rispettivamente alla tessera elettorale personale, ovvero al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.".

(15) Abroga il comma 1 dell'articolo 62 della L.R. 12 gennaio 1993, n. 3.

(16) Sostituisce l'articolo 2 della L.R. 19 agosto 1998, n. 47.

(17) Sostituisce la lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 della L.R. 19 agosto 1998, n. 47.