Legge regionale 4 settembre 2001, n. 21 - Testo storico

Legge regionale 4 settembre 2001, n. 21

Bollettino Ufficiale regionale 11 09 2001 n. 40

Disposizioni in materia di allevamento zootecnico e relativi prodotti.

Art. 1

(Finalità )

1. La Regione, al fine di assicurare il mantenimento ed il consolidamento dell'agricoltura di montagna, promuove gli interventi nel settore zootecnico attraverso un insieme coerente di aiuti che tengano in considerazione gli aspetti economici, sociali, ambientali ed ecologici legati all'attività di allevamento.

2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, la Regione concede incentivi per:

a) l'allevamento di tutte le specie animali, privilegiando la biodiversità, e le specie idonee a produzioni alimentari e non, purché in equilibrio con l'ambiente;

b) la pubblicità, la promozione diretta ed indiretta ed il controllo qualitativo dei prodotti zootecnici, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia.

Art. 2

(Tipologia degli interventi

nel settore dell'allevamento)

1. Gli incentivi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), sono concessi per i seguenti interventi:

a) la tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici degli animali ed i relativi controlli funzionali;

b) i controlli di rendimento, i test attitudinali e i controlli del valore genetico nonché l'organizzazione e la gestione riproduttiva degli animali iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici;

c) l'assistenza tecnica finalizzata all'utilizzo razionale delle risorse alimentari locali, quali prati e pascoli, all'impiego di tecniche e di mezzi di produzione rispettosi dell'ambiente e attenti al benessere animale, purché essa non rientri nella normale gestione aziendale;

d) le ricerche svolte da università, enti ed istituti di ricerca nel settore dell'allevamento e la divulgazione generalizzata degli esiti di queste;

e) le rassegne ed i concorsi zootecnici;

f) l'acquisto di bestiame femminile da riproduzione e di riproduttori maschi, iscritti nei libri genealogici e nei registri anagrafici, con esclusione delle specie avicole e suine;

g) la copertura delle spese sostenute da associazioni agricole, per la tutela assicurativa dei propri aderenti a garanzia di danni arrecati agli allevamenti da eventi fortuiti, malattie infettive e non infettive.

Art. 3

(Beneficiari degli interventi

nel settore dell'allevamento)

1. Possono beneficiare degli incentivi di cui all'articolo 2:

a) gli allevatori iscritti all'anagrafe regionale del bestiame e le aziende di allevamento di cui alla legge regionale 26 marzo 1993, n. 17 (Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento);

b) gli enti e gli organismi associativi i cui scopi statutari siano coerenti con le finalità di cui all'articolo 1.

Art. 4

(Tipologia degli interventi nel settore della pubblicità e della promozione)

1. Gli incentivi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), sono concessi per i seguenti interventi:

a) azioni pubblicitarie e promozionali dirette ad informare correttamente il consumatore in modo da indurlo ad acquistare i prodotti zootecnici tipici e locali delle filiere agro-alimentari regionali allo scopo di favorirne la commercializzazione;

b) azioni promozionali indirette consistenti:

1) nella divulgazione di cognizioni scientifiche;

2) nell'organizzazione e nella partecipazione a convegni, mostre, fiere, mercati ed esposizioni;

3) nell'effettuazione di ricerche di mercato e di sondaggi di opinione, purché i risultati relativi siano resi disponibili ed accessibili a tutti gli operatori, e sempre che dalle metodologie utilizzate non risultino favorite talune imprese e talune produzioni;

4) nei controlli di qualità non obbligatori dei prodotti e dei processi di produzione.

Art. 5

(Beneficiari degli interventi

nel settore della pubblicità e della promozione)

1. Possono beneficiare degli incentivi per le azioni pubblicitarie e promozionali dirette di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a):

a) i consorzi di valorizzazione, promozione e commercializzazione di prodotti tipici locali;

b) gli organismi associativi di produttori di prodotti tipici locali, comprese le cooperative ed i loro consorzi.

2. Possono beneficiare degli incentivi per le azioni promozionali indirette, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), gli imprenditori agricoli, anche associati in forma cooperativa o consortile.

Art. 6

(Entità dei contributi)

1. Per gli interventi nel settore dell'allevamento, di cui all'articolo 2, la Giunta regionale concede, nei limiti della disponibilità di bilancio, contributi in conto capitale:

a) fino al cento per cento della spesa ammessa, per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), c) e d);

b) fino al settanta per cento della spesa ammessa, per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) ed e);

c) fino al quaranta per cento della spesa ammessa per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f);

d) fino all'ottanta per cento del costo dei premi assicurativi per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g).

2. Per le azioni pubblicitarie e promozionali dirette, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), la Giunta regionale concede contributi in conto capitale fino al cinquanta per cento della spesa ammessa. La spesa ammessa non può essere superiore a lire 500 milioni per ogni iniziativa.

3. Per le azioni promozionali indirette, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), la Giunta regionale concede contributi in conto capitale, nel limite della spesa massima ammessa di lire 300 milioni:

a) fino all'ottanta per cento della spesa ammessa per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 3);

b) fino al settanta per cento della spesa ammessa per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 4).

Art. 7

(Progetti di ricerca e di sviluppo tecnologico)

1. La Giunta regionale concede all'imprenditore agricolo, singolo od associato, che partecipa a progetti di ricerca, di sviluppo tecnologico e dimostrativi nel settore dell'agricoltura e dell'agroindustria, nell'ambito dei programmi operativi previamente approvati dall'Unione europea, un contributo in conto capitale fino al novanta per cento dei costi sostenuti per la partecipazione a tali progetti.

Art. 8

(Norma finanziaria)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in lire 12.000.000.000 (euro 6.197.483) per l'anno 2001 e in annui euro 8.740.000 a decorrere dall'anno 2002.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nell'obiettivo programmatico 2.2.2.05. "Zootecnia" mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 42835 "Interventi nel settore della zootecnia" del medesimo obiettivo programmatico del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2001 e di quello pluriennale 2001/2003.

3. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9

(Abrogazioni)

  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
  1. il titolo V della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30;
  2. l'articolo 9 della legge regionale 13 giugno 1991, n. 19;
  3. gli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 del regolamento regionale 16 agosto 1994, n. 7.

Art. 10

(Norma finale)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui agli articoli 2, 4 e 7.