Legge regionale 9 giugno 1995, n. 20 - Testo storico

Legge regionale 9 giugno 1995, n. 20

Bollettino ufficiale regionale 20 06 1995 n. 28

Concessione per il triennio 1995/1997 di contributi annui all'U.S. Aosta Calcio S.r.l., per la partecipazione al campionato nazionale di calcio, serie C2.

Art. 1

(Finalità)

1. La Giunta regionale, in considerazione della rilevanza promozionale sportiva derivante dalla presenza di una società calcistica nel settore professionistico, è autorizzata a concedere all'U.S. Aosta Calcio S.r.l., per il triennio 1995/1997, contributi per un ammontare complessivo di lire 1.050.000.000, a titolo di sostegno per la partecipazione al campionato nazionale di calcio, serie C2.

2. I contributi di cui al comma 1 sono così ripartiti:

a) lire 500.000.000, a carico dell'esercizio finanziario 1995, comprensive del contributo di lire 350.000.000 relativo al campionato 1994/1995 e dell'acconto di lire 150.000.000 per il campionato 1995/1996;

b) lire 350.000.000, a carico dell'esercizio finanziario 1996, comprensive del saldo di lire 200.000.000 del contributo relativo al campionato 1995/1996 e dell'acconto di lire 150.000.000 per il campionato 1996/1997;

c) lire 200.000.000, a carico dell'esercizio finanziario 1997, relative al saldo del contributo per il campionato 1996/1997.

3. La concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 è subordinata alla permanenza della squadra nel campionato nazionale di calcio, serie C2, o in campionati di categoria superiore.

Art. 2

(Modalità di erogazione e di liquidazione)

1. Per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 1, l'U.S. Aosta Calcio S.r.l. presenta apposita domanda all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali.

2. La domanda di cui al comma 1 è corredata da una relazione dettagliata illustrante l'attività, compresa quella del settore giovanile, programmata per la stagione agonistica a cui si riferisce il contributo.

3. L'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali esamina la domanda, ne verifica la regolarità e, entro trenta giorni dalla data di presentazione, predispone l'atto da sottoporre alla Giunta regionale, che decide in via definitiva.

4. Il contributo è liquidato in acconto e saldo. Il saldo del contributo è liquidato a campionato concluso e previa presentazione di una relazione illustrante l'attività, compresa quella del settore giovanile, svolta nella stagione sportiva cui si riferisce il saldo del contributo.

Art. 3

(Divieto di cumulo)

1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con i contributi previsti dalla legge regionale 30 ottobre 1987, n. 85 (Interventi a favore dello sport).

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, come determinato dall'articolo 1, graverà sul capitolo 66510 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1995 e sul corrispondente capitolo di spesa del bilancio preventivo per gli anni successivi.

2. Alla copertura dell'onere di lire 500.000.000 per l'anno 1995 si provvede mediante prelievo di pari somma dal capitolo 69000 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1995, per lire 350.000.000 a valere sullo specifico accantonamento previsto al punto D.2. (Promozione sociale, istruzione e cultura - Interventi a sostegno di attività sportive svolte a livello nazionale) e per lire 150.000.000 sull'accantonamento previsto al punto A.6. (Interventi a carattere istituzionale - Ripiano disavanzo USL relativo all'anno 1994) dell'allegato 1 del bilancio stesso. Alla copertura dell'onere di lire 350.000.000 per l'anno 1996 e di lire 200.000.000 per l'anno 1997 si provvede mediante utilizzo delle disponibilità iscritte sul capitolo 69000 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1995/1997 a valere sullo specifico accantonamento previsto al punto D.2. (Promozione sociale, istruzione e cultura - Interventi a sostegno di attività sportive svolte a livello nazionale) dell'allegato 1 al bilancio stesso.

Art. 5

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1995 sono apportate le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

a) in diminuzione:

cap. 69000: "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti"

lire 500.000.000;

b) in aumento:

cap. 66510: "Contributo straordinario annuo all'"U.S. Aosta Calcio S.r.l." per la partecipazione al campionato nazionale di calcio, serie C2"

lire 500.000.000.