Legge regionale 29 maggio 1992, n. 20 - Testo storico
Legge regionale n. 20 del 29 05 1992
Bollettino ufficiale 9 6 1992 n. 25
Autorizzazione di spesa per lo svolgimento di un referendum popolare.
1. Per le spese connesse allo svolgimento del referendum popolare avente per scopo l’abrogazione della legge regionale 12 novembre 1990 n. 68 (intervento della Regione Autonoma Valle d’Aosta a sostegno della candidatura per l’organizzazione dei giochi olimpici invernali 1998) č autorizzata la spesa di lire 1600 milioni che grava sul capitolo 22820 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1992.
2. Alla copertura dell’onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo, per pari importo, dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1992 a valere sull’accantonamento previsto all’allegato n. 8 del bilancio per l’anno in corso concernente: " Revisione pianta organica "( Cod. A. 1.4.).
1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1992 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
In diminuzione
Cap. 69000 Fondo globale per il finanziamento di spese correnti L. 1.600.000.000
In aumento
Cap. 22820 Spese per elezioni e referendum di interesse regionale L. 1.600.000.000
La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.
Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.