Legge regionale 29 maggio 1992, n. 20 - Testo storico

Legge regionale n. 20 del 29 05 1992

Bollettino ufficiale 9 6 1992 n. 25

Autorizzazione di spesa per lo svolgimento di un referendum popolare.

Art. 1

1. Per le spese connesse allo svolgimento del referendum popolare avente per scopo l’abrogazione della legge regionale 12 novembre 1990 n. 68 (intervento della Regione Autonoma Valle d’Aosta a sostegno della candidatura per l’organizzazione dei giochi olimpici invernali 1998) č autorizzata la spesa di lire 1600 milioni che grava sul capitolo 22820 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1992.

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo, per pari importo, dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1992 a valere sull’accantonamento previsto all’allegato n. 8 del bilancio per l’anno in corso concernente: " Revisione pianta organica "( Cod. A. 1.4.).

Art. 2

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1992 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

In diminuzione

Cap. 69000 Fondo globale per il finanziamento di spese correnti L. 1.600.000.000

In aumento

Cap. 22820 Spese per elezioni e referendum di interesse regionale L. 1.600.000.000

Art. 3

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.