Legge regionale 28 giugno 1991, n. 20 - Testo vigente

Legge regionale 28 giugno 1991, n. 20

Promozione di una fondazione per la formazione professionale turistica.

(B.U. 9 luglio 1991, n. 30).

Art. 1

1. Al fine di favorire lo sviluppo e il miglioramento qualitativo delle attività turistiche in Valle d'Aosta, la Regione promuove, in accordo con le forze economiche e sociali, la costituzione, ai sensi degli articoli 12 e 14 del Codice Civile, di una Fondazione che assuma il compito di organizzare e gestire scuole e corsi di formazione e riqualificazione per operatori e lavoratori dei diversi settori del turismo.

1 bis. La Fondazione di cui al comma 1 può altresì svolgere attività di istruzione tecnico-professionale mediante l'istituzione e la gestione di corsi di studi quinquennali a indirizzo turistico, in armonia con la normativa vigente in materia (1).

Art. 2

1. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere gli accordi e a compiere gli atti necessari per la costituzione della Fondazione di cui all'articolo 1, nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice civile, a condizione che l'atto costitutivo e lo Statuto siano conformi ai seguenti requisiti:

a) scopo della Fondazione dovrà essere lo svolgimento in Valle d'Aosta di attività di formazione e riqualificazione professionale nei diversi settori del turismo;

b) l'attività formativa si articolerà in corsi di diverso livello anche a carattere non ricorrente; dovrà inoltre essere perseguito, ove possibile, l'abbinamento dell'attività formativa ad iniziative di ricerca applicata e di assistenza tecnica alle unità produttive dei diversi settori del turismo;

b bis) la Fondazione potrà svolgere attività di istruzione tecnico-professionale mediante l'istituzione e la gestione di corsi di studi quinquennali a indirizzo turistico, in armonia con la normativa vigente in materia (2);

bter) la Fondazione potrà svolgere attività di ricerca attraverso la sperimentazione delle materie prime provenienti dal territorio finalizzata alla ideazione di tecniche e metodi innovativi nel settore enogastronomico; l'attività di ricerca potrà essere estesa ai metodi di conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti alimentari; (2a)

c) la durata della Fondazione è fissata fino al 31 dicembre 2053; (2b)

d) (3)

e) (3)

f) (3)

g) la Fondazione dovrà dotarsi di una struttura a carattere permanente per quanto concerne gli aspetti didattico - organizzativi (fabbricati, attrezzature, personale direttivo, amministrativo e esecutivo) e con carattere di flessibilità per quanto attiene ai docenti da impiegare e alle attività da svolgere; a tale proposito ogni possibile priorità dovrà essere data al personale già utilizzato nell'ambito dei corsi di addestramento alberghiero finora organizzati dalla Regione;

h) il patrimonio iniziale della Fondazione dovrà essere costituito, oltre che dai conferimenti della Regione previsti dall'articolo 3, dai conferimenti degli altri soci fondatori;

i) l'attività della Fondazione dovrà essere finalizzata dai contributi regionali di cui all'articolo 4, dai contributi degli altri soci fondatori e da altri eventuali contributi o liberalità di enti pubblici o di privati; potrà inoltre prevedersi il versamento di quote di iscrizione e di partecipazione da parte degli allievi; gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per l'attività della Fondazione o per l'incremento del patrimonio della stessa;

l) (3)

m) in caso di estinzione, per qualsiasi causa, della Fondazione, dovrà essere previsto che sia devoluta alla Regione la parte di patrimonio netto derivante da conferimenti della Regione medesima o da acquisti effettuati utilizzando in misura pari o superiore al 50 percento finanziamenti regionali.

Art. 2bis

(4)

1. Sono organi della Fondazione:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il revisore dei conti.

2. Il consiglio di amministrazione, organo di indirizzo e programmazione, dura in carica cinque anni ed è composto dall'assessore regionale competente in materia di turismo, o da un suo delegato, e da due altri membri, nominati, con deliberazione della Giunta regionale, tra soggetti aventi esperienza professionale nei settori alberghiero e della filiera agroalimentare di qualità o in rappresentanza delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale nei settori alberghiero e della filiera agroalimentare di qualità, tra i quali il consiglio di amministrazione nomina il presidente della Fondazione. (4a)

3. Il controllo sulla gestione amministrativa e contabile della Fondazione è affidato ad un revisore dei conti, nominato con deliberazione della Giunta regionale tra gli iscritti nell'apposito registro.

4. Al revisore dei conti spetta il compenso stabilito dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

5. Il consiglio di amministrazione ed il revisore dei conti trasmettono annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

Art. 2ter

(5)

1. Il direttore della Fondazione, nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, è scelto tra soggetti in possesso di idonei titoli e di comprovata esperienza nella gestione di enti di rilevanza territoriale ed economica.

2. Il direttore:

a) collabora con il presidente e il consiglio di amministrazione all'individuazione e all'attuazione delle iniziative fondamentali da intraprendere per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) propone agli organi della Fondazione iniziative e progetti rilevanti per il perseguimento degli scopi della Fondazione;

c) partecipa ai lavori degli organi della Fondazione, senza diritto di voto;

d) provvede alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della Fondazione, della quale è tenuto ad assicurare la conformità agli obiettivi fissati e agli indirizzi impartiti dal consiglio di amministrazione.

3. Spettano, in particolare, al direttore tutti gli adempimenti che non siano altrimenti riservati agli altri organi della Fondazione, compresa l'adozione degli atti che impegnano la Fondazione verso l'esterno e di quelli concernenti la gestione del personale.

3ter. Il direttore si avvale della collaborazione di un comitato direttivo da lui presieduto e composto da non più di altri quattro dipendenti della Fondazione, che restano in carica per una durata pari a quella del consiglio di amministrazione che li nomina; il direttore può conferire al comitato direttivo o a singoli componenti una o più deleghe per l'esercizio di determinate attività di sua competenza. (5a)

Art. 3

1. La Regione concorre alla formazione del patrimonio iniziale della Fondazione di cui all'articolo 1 attraverso (6):

a) il conferimento in comodato, per la durata della Fondazione, degli immobili attualmente destinati a sede dei corsi alberghieri regionali, in Comune di Châtillon, con tutte le relative pertinenze ed arredi;

b) l'assegnazione di una somma capitale di lire 100 milioni.

Art. 4

1. La Regione eroga, a favore della Fondazione di cui all'articolo 1, un contributo annuo a titolo di concorso per il finanziamento delle attività della Fondazione medesima.

2. La Fondazione potrà fruire inoltre dei contributi per attività e per investimenti disciplinati dalle vigenti leggi regionali, alle stesse condizioni previste per gli enti pubblici.

3. Assegnazioni straordinarie per scopi determinati potranno essere disposte con successive leggi regionali.

Art. 5

1. La costituzione del comodato sugli immobili, di cui alla lettera a) dell'articolo 3, e l'erogazione della somma di cui alla lettera b) dello stesso articolo avverranno in concomitanza con il compimento delle formalità di costituzione della Fondazione.

Art. 6

1. Gli oneri tributari e le spese inerenti alla costituzione della Fondazione ed ai conferimenti dei soci fondatori diretti a formare il patrimonio iniziale sono assunti a totale carico della Regione.

Art. 7

1. Per l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 3 lettera b) è autorizzata per l'esercizio 1991, la spesa di lire 100.000.000, che graverà sull'istituendo capitolo 64329 avente la seguente descrizione: "Contributo per la dotazione della Fondazione per la formazione professionale e turistica".

2. Per la corresponsione del contributo di cui all'articolo 4 comma 1° è autorizzata, per l'esercizio 1991, la spesa di lire 400.000.000, che graverà sull'istituendo capitolo 64330 avente la seguente descrizione: " Contributo per il funzionamento della Fondazione per la formazione professionale e turistica".

3. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante utilizzo dello stanziamento di lire 500.000.000, iscritto al cap. 67030 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento " a valere sull'apposito n. 8 al bilancio per l'anno in corso (Area di intervento settoriale - Settore della politica sociale. E 1.9.).

4. (7).

Art. 8

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991 sono apportate, in termini di competenza e di cassa, le seguenti variazioni:

In diminuzione

Cap. 67030 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento " L. 500.000.000

In aumento

Programma regionale: 2.2.2.12.

"Interventi promozionali per il Turismo"

Codificazione: 2.1.2.4.2.3.10.24.09.

Cap. 64329 " Contributo per la dotazione della Fondazione per la formazione professionale e turistica "

LR 28 giugno 1991, n. 20 L. 100.000.000

Programma regionale: 2.2.2.12.

" Interventi promozionali per il Turismo "

Codificazione: 2.1.1.6.2.2.10.24.09.

Cap. 64330 " Contributo per il funzionamento della Fondazione per la formazione professionale turistica "

LR 28 giugno 1991, n. 20 L. 400.000.000

Totale in aumento L. 500.000.000

Art. 9

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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(1) Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 18 gennaio 2001, n. 4.

(2) Lettera inserita dall'art. 2 della L.R. 18 gennaio 2001, n. 4.

(2a) Lettera inserita dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 della L.R. 24 aprile 2019, n. 5.

(2b) Lettera sostituita dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della L.R. 24 aprile 2019, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera c) del comma 1 dell'art. 2 recitava:

"c) la Fondazione dovrà avere durata non inferiore a 30 anni, a partire dalla data dell'atto costitutivo;".

(3) Lettera abrogata dall'articolo 3 della L.R. 28 aprile 2011, n. 7.

Nella formulazione originaria, la lettera d), del comma 1, dell'articolo 2 recitava:

"d) la Fondazione dovrà essere amministrata da un organo formato da componenti designati dalla Regione e dagli altri soci fondatori; i componenti di designazione regionale dovranno essere in numero non inferiore alla metà del totale;".

(4) Lettera abrogata dall'articolo 3 della L.R. 28 aprile 2011, n. 7.

Nella formulazione originaria, la lettera e), del comma 1, dell'articolo 2 recitava:

"e) dovrà essere previsto un organo collegiale con compiti di revisione e controllo sull'amministrazione della Fondazione, di cui faccia parte almeno un componente designato dalla Regione, scelto tra gli iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti;".

(4a) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 14 della L.R. 30 luglio 2019, n. 13.

Il comma 2 dell'art. 2bis era già stato sostituito dal comma 2 dell'art. 3 della L.R. 24 aprile 2019, n. 5, nel modo seguente:

"2. Il consiglio di amministrazione, organo di indirizzo e programmazione, dura in carica cinque anni ed è composto dall'assessore regionale competente in materia di turismo, o da un suo delegato, e da due altri membri, nominati, con deliberazione della Giunta regionale, tra soggetti aventi esperienza professionale nei settori alberghiero e della filiera agroalimentare di qualità o in rappresentanza delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale nei settori alberghiero e della filiera agroalimentare di qualità, tra i quali il consiglio di amministrazione nomina il presidente.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'art. 2bis recitava:

"2. Il consiglio di amministrazione, organo di indirizzo e programmazione, è composto dall'assessore regionale competente in materia di turismo, in qualità di presidente, al quale spetta la rappresentanza legale della Fondazione, e da due membri nominati con deliberazione della Giunta regionale che durano in carica cinque anni.".

(5) Lettera abrogata dall'articolo 3 della L.R. 28 aprile 2011, n. 7.

La lettera f), del comma 1, dell'articolo 2 era già stata così sostituita nel modo seguente dall'articolo 1 della L.R. 24 agosto 1992, n. 52:

" f) la nomina dei componenti di designazione regionale facenti parte dell'organo di amministrazione e di quello di revisione dovrà avvenire con delibera del Consiglio regionale, con voto che garantisca la presenza di designazioni della minoranza; tutte le persone designate dalla Regione dovranno avere i seguenti requisiti:

1) per l'organo di amministrazione è richiesto almeno uno dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea;

b) almeno tre anni di esperienza in associazioni o enti operanti nel campo della promozione turistica;

c) documentata collaborazione con società, riviste, centri o istituti operanti nel campo della promozione turistica o della formazione di personale addetto al settore turistico;

2) per l'organo di revisione è richiesto il seguente requisito: essere iscritti nel registro dei revisori ufficiali dei conti; o negli albi professionali dei ragionieri o dei dottori commercialisti. "

Nella formulazione originaria, la lettera f), del comma 1, dell'articolo 2 recitava:

"f) la nomina dei componenti di designazione regionale facenti parte dell'organo di amministrazione e di quello di revisione dovrà avvenire con delibera del Consiglio regionale con voto che garantisca la presenza della minoranza;".

(5a) Comma aggiunto dal comma 3 dell'art. 3 della L.R. 24 aprile 2019, n. 5.

(6) Lettera abrogata dall'articolo 3 della L.R. 28 aprile 2011, n. 7.

Nella formulazione originaria, la lettera l), del comma 1, dell'articolo 2 recitava:

"l) dovrà essere previsto che l'organo di amministrazione della Fondazione approvi e trasmetta ogni anno una relazione al Consiglio regionale in cui si illustrino l'attività svolta e i risultati conseguiti.".

(7) Articolo inserito dall'articolo 1 della L.R. 28 aprile 2011, n. 7.

(8) Articolo inserito dall'articolo 2 della L.R. 28 aprile 2011, n. 7.

(9) Alinea così corretto con avviso di errata corrige pubblicato nel B.U. del 30 luglio 1991, n. 34.

(10) Comma abrogato dall'articolo 25 della L.R. 14 gennaio 1994, n. 2.

Nella formulazione originaria, il comma 4, dell'articolo 7 recitava:

"4. A decorrere dall'anno 1992 gli oneri di cui all'articolo 3, lettera b), e articolo 4 comma 1, vengono determinati, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta), con legge di bilancio.".