Legge regionale 1° aprile 1987, n. 20 - Testo storico

Legge regionale n. 20 del 01 04 1987

Aumento, per il triennio 1987/1989 della spesa per l'applicazione della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, relativa alla concessione di contributi per l'espropriazione e l'occupazione d'urgenza di aree di terreno a norma della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

(B.U. 30 aprile 1987, n. 8, 2° S.S. al n. 8 del 24 aprile 1987)

Art. 1

1. Per l'applicazione della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, " Concessione di contributi per l'espropriazione e l'occupazione d'urgenza di aree di terreno a norma della legge statale 22 ottobre 21971, n. 865, e successive modificazioni ", č autorizzata, per il triennio 1987/ 1989 la maggiore spesa annua di Lire 2.800.000.000 che graverą sul capitolo 23400 del bilancio per l'anno in corso e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

- per l'esercizio 1987 mediante riduzione di pari importo del fondo globale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento iscritto al capitolo 50050 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987 a valere sull'apposito accantonamento previsto dall'allegato n. 8 del bilancio stesso.

- per gli esercizi 1988 e 1989 mediante utilizzo delle risorse disponibili iscritte al programma 2.1.2 altri interventi del bilancio pluriennale 1987/ 1989.

Art. 2

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987 sono apportate le seguenti variazioni: Parte Spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali ("Spese di investimento") ". L. 2.800.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 23400 " Spese per la concessione di contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di beni immobili a norma della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (LR 11 novembre 1974, n. 44)"

L. 2.800.000.000

Art. 3

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.