Legge regionale 5 maggio 1986, n. 20 - Testo storico

Legge regionale n. 20 del 05 05 1986

Bollettino ufficiale 20 05 1986 n. 6, 1° S.S. al n. 12 del 15 05 1986

Norme transitorie per la composizione delle commissioni di prima istanza per l'accertamento dell'invalidità civile di cui all'articolo 29 della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70.

Art. UNICO

1. Per un periodo di anni cinque le funzioni di presidente della commissione di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile, di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 29 della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70 ("Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, ecc.") possono essere attribuite a medici dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, appartenenti all'area della prevenzione e sanità pubblica.

2. Per un uguale periodo il medico specialista componente delle predette commissioni di cui alla lettera b) del sopra richiamato articolo 29 può appartenere all'area di medicina.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.