Legge regionale 1° giugno 1984, n. 20 - Testo storico

Legge regionale n. 20 del 01 06 1984

Bollettino ufficiale 15 6 1984 n. 6

Finanziamento, per l’esercizio 1984, della legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2, concernente "Provvidenze per l’incremento del patrimonio alpinistico (rifugi e altre opere alpine)".

Art. 1

Per l’applicazione della legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2, e successive modificazioni e integrazioni, concernente " Provvidenze per l’incremento del patrimonio alpinistico (rifugi e altre opere alpine) " č autorizzata, limitatamente all’esercizio 1984 la spesa di Lire 800.000.000.

Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50050 (" Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali, spese di investimento "), allegato n. 8 - settore 2 - sviluppo economico - della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1984.

Art. 2

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050 Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese di investimento)

L. 800.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 37350 Contributi e sussidi a enti e privati per l’incremento e la conservazione del patrimonio alpinistico.

LR 10 gennaio 1961, n. 2

LR 9 maggio 1963, n. 11

L. 800.000.000

Art. 3

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.