Legge regionale 3 maggio 1983, n. 20 - Testo storico

Legge regionale n. 20 del 03 05 1983

Bollettino ufficiale 13 5 1983 n. 8

Rimborso forfettario alla RAI dei costi sostenuti a tutto l’anno 1981 per la gestione degli impianti attivati in Valle d’Aosta per la ricezione di programmi televisivi provenienti dall’area culturale francese.

Art. 1

Per il rimborso forfettario alla RAI dei costi sostenuti a tutto l’anno 1981 per la gestione degli impianti attivati in Valle d’Aosta per la ricezione di programmi televisivi provenienti dall’area culturale francese è autorizzata per l’anno 1983 la spesa di Lire 180.000.000.

Art. 2

La Giunta regionale provvederà all’adozione di provvedimenti deliberativi per l’esecuzione della presente legge.

Art. 3

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge valutato in Lire 180.000.000 graverà sul capitolo 23930 del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1983.

Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali - Spese di investimento" del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1983 (Allegato n. 8 - Interventi a carattere generale).

Art. 4

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (Spese di investimento) L. 180.000.000

Variazione in aumento:

" Interventi a carattere generale - 2- 1- 2 altri interventi " Cap. 23930 - Interventi per l’adeguamento della rete televisiva, rimborso forfettario alla RAI per la gestione degli impianti attivati per la ricezione dei programmi televisivi provenienti dall’area culturale francese LR 24 agosto 1982, n. 40 L. 180.000.000

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.