Legge regionale 21 aprile 1981, n. 20 - Testo storico

Legge regionale n. 20 del 21 04 1981

Bollettino ufficiale 27 5 1981 n. 7

Nuove norme per la concessione dell’indennità giornaliera per ricovero ospedaliero a favore dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

Art. 1

Alle unità attive dei coltivatori diretti; agli artigiani, titolari d’impresa e rispettivi collaboratori; agli esercenti attività commerciali, titolari e collaboratori d’impresa, è corrisposta una indennità giornaliera per ricovero ospedaliero dipendente da malattia oppure da incidente per il quale non vi sia responsabilità di terzi.

Sono esclusi i ricoveri ospedalieri per la cura della tubercolosi o per infortuni sul lavoro per i quali provvedono altre leggi.

Art. 2

L’importo della indennità giornaliera è parificato a quella dovuta ai lavoratori in agricoltura per inabilità temporanea assoluta, per infortunio sul lavoro, di cui all’articolo 213 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni.

L’importo è adeguato automaticamente ogni triennio, a norma dell’articolo 234 del soprarichiamato DPR.

Art. 3

L’indennità giornaliera è concessa a partire dal quarto giorno successivo a quello in cui è occorso il ricovero ospedaliero e per un periodo massimo di centoottanta giorni di degenza nell’anno solare.

Essa è liquidata in una unica soluzione, salvo che il ricovero ospedaliero si protragga oltre il novantesimo giorno, nel qual caso la liquidazione del beneficio può avvenire a trimestri posticipati.

In caso di decesso dell’assistibile, l’indennità maturata può essere corrisposta agli eredi, previa presentazione della documentazione prescritta dalle norme che regolano le successioni.

L’indennità giornaliera è concessa con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale.

Art. 4

Gli aspiranti alla concessione dell’indennità giornaliera debbono presentare all’assessorato regionale alla sanità ed assistenza sociale domanda in carta libera, a pena di decadenza, entro sei mesi dall’avvenuta dimissione ospedaliera, corredata da una documentazione dell’ospedale o della casa di cura, attestante il periodo di degenza e la natura dell’infermità e dal certificato di residenza anagrafica in un comune della regione.

Inoltre le categorie interessate debbono produrre:

- i coltivatori diretti, dichiarazione di iscrizione negli elenchi dei soggetti alle assicurazioni sociali, rilasciata dal servizio dei contributi agricoli unificati della Valle d’Aosta;

- gli artigiani, dichiarazione di iscrizione all’albo regionale delle imprese artigiane;

- gli esercenti attività commerciali, dichiarazione di iscrizione all’elenco nominativo regionale degli esercenti attività commerciali.

Art. 5

Le spese derivanti a carico della Regione dall’applicazione della presente legge graveranno sul capitolo 41450 del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1981 il cui limite di spesa rimane fissato dalle leggi regionali 5 giugno 1974, n. 16 e 20 giugno 1978, n. 45.

Art. 6

Le norme previste dalla presente legge hanno effetto dal 1+ gennaio 1981 e da tale data sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 16 e l’articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1978, n. 45.

Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.