Legge regionale 15 giugno 1978, n. 20 - Testo storico

Legge regionale n. 20 del 15 06 1978

Bollettino ufficiale 7 7 1978 n. 6

Revisione per l’anno 1977 delle aliquote di cui all’articolo 2, lettera b), della legge regionale 6 agosto 1974, n. 27.

Art. 1

Le aliquote di cui alla lettera b) dell’articolo 2 della legge regionale 6 agosto 1974, n. 27, da applicare per l’anno 1977 sono stabilite fino ad un massimo di:

- L. 170 per autobus/ Km per tutte le linee o tratti di linea svolgentesi in territorio regionale i cui capilinea siano a quota inferiore a mt. 800;

- L. 341 per autobus/ Km per tutte le linee o tratti di linea svolgentesi in territorio regionale con almeno un capolinea situato a quota superiore a mt. 800, purché posto nel territorio della Regione Valle d’Aosta, con esclusione di linee che hanno percorso esclusivamente corrente sulla direttrice Torino - Aosta - Courmayeur.

Art. 2

La Giunta regionale adotta i provvedimenti previsti dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 6 agosto 1974, n. 27.

Art. 3

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, previsto in annue L. 310.000.000, graverà sul Cap. 4835 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1978 e sul corrispondente capitolo di bilancio per gli anni successivi.

Alla copertura dell’onere di cui al precedente comma, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al capitolo 2175 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1978 (punto n. 12 dell’allegato E al bilancio stesso).

Per gli anni futuri, gli oneri necessari saranno iscritti con la legge d’approvazione dei corrispondenti bilanci.

Art. 4

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione

Cap. 2175 - Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese correnti - Allegato E) L. 310.000.000

Variazioni in aumento

Cap. 4835 - Spese di concessione di contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori (leggi regionali 6 agosto 1974, n. 27; 23 luglio 1975, n. 25, 5 novembre 1976, nn. 45 e 46 e 15 giugno 1978, n. 20) L. 310.000.000

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.