Legge regionale 3 agosto 1972, n. 20 - Testo storico

Legge regionale n. 20 del 03 08 1972

Bollettino ufficiale 15 8 1972 n. 9

MODIFICAZIONI ALLA TABELLA DI SVILUPPO DELLA CARRIERA ECONOMICA A RUOLO APERTO PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DELLA FUNIVIA BUISSON - CHAMOIS.

Art. 1

Con effetto dall’1- 7- 1970 la tabella di sviluppo della carriera economica a ruolo aperto per il personale addetto ai servizi della Funivia Buisson - Chamois, di cui all’Allegato B alla legge regionale 30-8- 1970 n. 20, č abrogata e sostituita dalla nuova tabella, annessa quale Allegato A alla presente legge.

Nel trattamento economico di cui al comma precedente č conglobato l’assegno integrativo mensile di cui all’articolo 20 della legge 18 -3- 1968 n. 249, all’articolo unico della legge 10- 3- 1969 n. 78 e all’articolo 1 della legge 1- 8- 1969 n. 464.

Con decorrenza dall’1- 7- 1970 al personale regionale di ruolo addetto alla Funivia Buisson - Chamois competono aumenti periodici biennali dello stipendio o del salario, in numero illimitato, nella misura del 4 percento del trattamento economico annuo iniziale o del trattamento economico annuo acquisito per effetto dell’attribuzione dei successivi stipendi o salari previsti dallo sviluppo della carriera a ruolo aperto, secondo le modalitą previste dall’articolo 5 della legge regionale 10- 11- 1966 n. 13.

Art. 2

Sono estese, per quanto applicabili, al personale addetto al funzionamento della Funivia regionale Buisson - Chamois le norme di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 30- 6- 1972 n. 13.

Art. 3

La copertura per l’anno 1972 e per gli anni seguenti delle spese annue derivanti a carico della Regione dall’applicazione della presente legge, - previste in complessive Lire cinque milioni e da finanziare con imputazione agli appositi stanziamenti annui ordinari del capitolo di spesa relativo agli emolumenti al personale addetto alla Funivia di Chamois -, č assicurato dallo stanziamento di Lire quattrocento milioni compreso nella previsione del capitolo 206 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno finanziario 1972 ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento. - Spese correnti. -Allegato E").

Per il finanziamento della spesa di Lire cinque milioni derivante dall’applicazione della presente legge per l’anno 1972 č approvato lo aumento di Lire cinque milioni allo stanziamento del capitolo 163 ("Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto alla Funivia di Chamois") della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1972, mediante prelievo della somma di Lire cinque milioni dal sopramenzionato capitolo 206 della Parte Spesa del bilancio stesso.

Art. 4

La spesa derivante a carico della Regione per il pagamento delle somme arretrate dovute per conguaglio assegni e contributi previdenziali e assicurativi per il personale addetto alla Funivia di Chamois, in applicazione della presente legge, per il periodo dal primo luglio 1970 al 31 dicembre 1971, prevista in complessive Lire otto milioni, al netto degli acconti gią corrisposti, sarą finanziata con imputazione all’apposito capitolo 59 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1972 ("Spese per conguaglio stipendi, ecc., ecc."), il cui stanziamento annuo viene aumentato di Lire otto milioni, previo aumento di Lire otto milioni allo stanziamento del capitolo 13 ("Provento delle quote fisse di ripartizione, tra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere e) - f) del primo comma, dal secondo comma dell’articolo 3 e dall’articolo 4 della legge 6 -12- 1971 n. 1065") della Parte Entrata del bilancio stesso, in relazione al gią accertato maggior gettito ripartibile delle imposte di fabbricazione sulla benzina venduta nel territorio della Valle d’Aosta nell’anno 1971.

Art. 5

Allegati alla legge

Sono annesse alla presente legge e ne fanno parte integrante, quale Allegato A, le nuove tabelle di attuazione della carriera economica "a ruolo aperto", comprendenti due tabelle di sviluppo di carriera economica per il personale addetto alla Funivia di Chamois.

Art. 6

La presente legge entrerą in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarą inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarą dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Allegato A alla legge regionale 3 agosto 1972, n. 20.

Tabelle di sviluppo delle carriere economiche a ruolo aperto per il personale addetto ai servizi della funivia Buisson - Chamois. Tabella n. 1

Carriera ausiliaria (ruolo n. 1).

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 1

Sviluppo del ruolo aperto per la qualifica di capo servizio tecnico, posti 1: //

Stipendio annuo lordo, dopo 8 anni, L. 2.790.000; //

Stipendio annuo lordo, dopo 4 anni, L. 2.420.000; //

Stipendio annuo lordo, iniziale, L. 2.050.000.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 2

Sviluppo del ruolo aperto per la qualifica di vice capo servizio tecnico, posti 1: //

Stipendio annuo lordo, dopo 12 anni, L. 2.420.000; // Stipendio annuo lordo, dopo 8 anni, L. 2.050.000; //

Stipendio annuo lordo, dopo 4 anni, L. 1.770.000; //

Stipendio annuo lordo, iniziale, L. 1.530.000.

Tabella n. 2

Carriera ausiliaria (ruolo n. 2).

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 3

Sviluppo del ruolo aperto per la qualifica di manovratore, posti 2: //

Stipendio annuo lordo, dopo 16 anni, L. 2.420.000; // Stipendio annuo lordo, dopo 12 anni, L. 2.050.000; // Stipendio annuo lordo, dopo 8 anni, L. 1.770.000; //

Stipendio annuo lordo, dopo 4 anni, L. 1.530.000; //

Stipendio annuo lordo, iniziale, L. 1.300.000.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 4

Sviluppo del ruolo aperto per la qualifica di fattorino, posti 3: //

Stipendio annuo lordo, dopo 16 anni, L. 2.230.000; // Stipendio annuo lordo, dopo 12 anni, L. 1.890.000; // Stipendio annuo lordo, dopo 8 anni, L. 1.630.000; //

Stipendio annuo lordo, dopo 4 anni, L. 1.410.000; //

Stipendio annuo lordo, iniziale, L. 1.220.000.