Legge regionale 29 novembre 1971, n. 20 - Testo storico

Legge regionale n. 20 del 29 11 1971

Bollettino ufficiale 30 11 1971 n. 9

CONCESSIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE PRESSO ISTITUTI DI CREDITO, PER L’ASSUNZIONE DI MUTUI BANCARI DA PARTE DELL’ENTE OSPEDALIERO REGIONALE DI AOSTA.

Art. 1

È autorizzata la concessione della garanzia fideiussoria della Regione, per la durata massima di 30 anni, presso Istituti di credito nell’interesse ed a favore dell’Ente Ospedaliero Regionale di Aosta, con sede in Aosta, fino alla concorrenza massima di complessive Lire quattrocentocinquanta milioni, per l’assunzione di mutui destinati al finanziamento delle spese previste per l’esecuzione di un primo lotto dei progettati lavori di ampliamento dell’Ospedale Generale di Aosta, ammessi a contributo statale à sensi della legge 20 giugno 1969 n. 383.

Art. 2

La concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui al precedente articolo è subordinata all’osservanza, da parte dell’Ente Ospedaliero Regionale di Aosta, delle clausole e condizioni da approvare con deliberazioni della Giunta Regionale, anche ai fini del controllo della gestione dell’Ente stesso.

Art. 3

Il Presidente della Giunta Regionale o, in caso di sua assenza o impedimento, l’Assessore Regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli Istituti di credito e le Aziende Bancarie e previamente concordate ed approvate con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 4

Al finanziamento delle spese derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti ed ai conseguenti recuperi di somme, a debito ed a carico dell’Ente Ospedaliero Regionale di Aosta, si provvederà mediante imputazione di spese ed introito di somme agli istituendi sottoriportati capitoli della Parte SPESA e della Parte ENTRATA, con stanziamenti di Lire quattrocentocinquanta milioni, del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1971 e per i successivi anni di durata della fideiussione regionale:

Capitolo 261 della parte SPESA: " Spese per eventuali pagamenti di somme ad istituti di credito in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti bancari a favore dell’Ente Ospedaliero Regionale di Aosta (legge regionale 29 novembre 1971 n. 20) ".

Capitolo 229 della parte ENTRATA: " Entrate per riscossioni di crediti verso l’Ente Ospedaliero Regionale di Aosta, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti bancari (legge regionale 29 novembre 1971 n. 20) ".

Art. 5

La Giunta Regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, alla approvazione, al finanziamento ed alla liquidazione delle spese, eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui ai precedenti articoli, con imputazione delle spese stesse al sopramenzionato apposito capitolo della Parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1971 e al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi anni di durata della fideiussione regionale.

Art. 6

La Giunta Regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, agli atti necessari per il recupero, dall’Ente Ospedaliero Regionale di Aosta, delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione, in relazione agli eventuali pagamenti di somme per le spese di cui al precedente articolo 5, con introito al sopramenzionato apposito capitolo della Parte ENTRATA del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1971 ed al corrispondente capitolo di entrata dei bilanci preventivi della Regione per i successivi anni di durata della fideiussione regionale.

Art. 7

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.