Legge regionale 30 agosto 1970, n. 20 - Testo storico

Legge regionale n. 20 del 30 08 1970

Bollettino ufficiale 31 8 1970 n. 8

APPROVAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA E DELLE TABELLE DELLE CARRIERE ECONOMICHE A RUOLO APERTO PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DELLA FUNIVIA REGIONALE BUISSON - CHAMOIS.

Art. 1

È approvata la pianta organica, - annessa alla presente legge quale Allegato A, - dei posti di ruolo del personale addetto ai servizi della Funivia regionale Buisson - Chamois.

Sono altresì approvate le due tabelle, - annesse alla presente legge quale Allegato B, - di sviluppo delle carriere economiche a ruolo aperto per il personale di cui al precedente comma, tabelle che prevedono, a seconda dei ruoli, la progressiva e successiva misura dei salari annui da attribuire secondo le modalità e alle condizioni previste dalle norme del Capo II della legge regionale 10- 11- 1966 n. 13, recante modificazioni ed aggiunte alle vigenti norme e tabelle organiche sull’ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.

Le sopramenzionate pianta organica e tabelle (Allegati A e B) annesse alla presente legge avranno applicazione a decorrere dal primo gennaio 1970.

Art. 2

Sono estese, per quanto applicabili, al personale addetto al funzionamento della Funivia regionale Buisson - Chamois le norme di legge in vigore sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dipendente dell’Amministrazione Regionale previste dalle leggi regionali 28- 7- 1956 n. 3, 30- 1- 1962 n. 2 e 10-11-1966 n. 13 e successive modificazioni.

Art. 3

Per la sistemazione straordinaria a ruolo del personale incaricato addetto attualmente alla Funivia regionale Buisson - Chamois e che alla data del primo luglio 1970 risulti in servizio da almeno un anno presso la Funivia stessa, si applicano le norme transitorie del Capo IV della legge regionale 10- 11- 1966 n. 13, concernenti la sistemazione straordinaria a ruolo di personale avventizio, giornaliero e incaricato in servizio alle dipendenze dell’Amministrazione Regionale.

Art. 4

Le disposizioni relative al funzionamento della Funivia regionale Buisson - Chamois, all’orario di servizio e alle mansioni del personale addetto alla Funivia stessa saranno approvate con deliberazioni della Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore al Turismo.

Art. 5

Con deliberazione della Giunta può essere affidato al Vice Capo servizio o al Manovratore l’incarico di provvedere alla pulizia della area antistante la Stazione di partenza della Funivia e al controllo dell’impianto di riscaldamento, con assegnazione di locali di abitazione a canone di affitto ridotto e con fornitura gratuita del riscaldamento invernale.

Art. 6

Alla copertura ed al finanziamento delle maggiori spese, previste in annue massime Lire 4.000.000, derivanti a carico della Regione dall’applicazione della presente legge, si provvede con le variazioni di bilancio di cui al successivo articolo.

Art. 7

Le spese per il trattamento economico, assicurativo e previdenziale del personale addetto alla Funivia regionale Buisson - Chamois, previste in annue massime Lire 22.000.000, saranno finanziate e imputate sull’apposito capitolo 163 della parte Spesa dei bilanci preventivi della Regione per l’anno 1970 e per gli anni seguenti (" Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto alla funivia di Chamois ").

Lo stanziamento annuo del precitato capitolo di spesa 163 del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1970 è aumentato da Lire 18.000.000 a Lire 22.000.000, con la contemporanea riduzione per Lire 1.000.000 dello stanziamento annuo del capitolo 59 e per Lire 3.000.000 dello stanziamento annuo del Capitolo 322 della Parte Spesa del bilancio stesso.

Art. 8

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Allegato A alla legge regionale 30 agosto 1970 n. 20. PIANTA ORGANICA DEI POSTI DI RUOLO E DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DELLA FUNIVIA BUISSON - CHAMOIS.

ATTO ALLEGATO

1 posto di ruolo per la qualifica di capo servizio tecnico della carriera ausiliaria.

1 posto di ruolo per la qualifica di vice capo servizio tecnico della carriera ausiliaria.

2 posti di ruolo per la qualifica di manovratore della carriera ausiliaria.

3 posti per la qualifica di fattorino della carriera ausiliaria. Allegato B alla legge regionale 30 agosto 1970 n. 20.

TABELLE DI SVILUPPO DELLE CARRIERE ECONOMICHE

A RUOLO APERTO PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DELLA FUNIVIA BUISSON - CHAMOIS.

Carriera ausiliaria (ruolo n. 1).

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 1

Sviluppo del ruolo aperto per la qualifica di capo servizio tecnico, posti 1: //

Salario annuo lordo, dopo 4 anni, L. 1.640.000; // Salario annuo lordo, iniziale, L. 1.490.000.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 2

Sviluppo del ruolo aperto per la qualifica di vice capo servizio tecnico, posti 1: //

Salario annuo lordo, dopo 4 anni, L. 1.420.000; //

Salario annuo lordo, iniziale, L. 1.290.000.

Il vice capo servizio tecnico può essere promosso, in caso di disponibilità del posto, al posto di capo servizio tecnico, alle condizioni previste dalla legge regionale 10/ 11/ 1966, n. 13. Carriera ausiliaria (ruolo n. 2).

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 3

Sviluppo del ruolo aperto per la qualifica di manovratore,

posti 2: //

Salario annuo lordo, dopo 14 anni, L. 1.350.000; // Salario annuo lordo, dopo 8 anni, L. 1.190.000; // Salario annuo lordo, dopo 4 anni, L. 1.080.000; // Salario annuo lordo, iniziale, L. 980.000.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 4

Sviluppo del ruolo aperto per la qualifica di fattorino, posti 3: //

Salario annuo lordo, dopo 14 anni, L. 1.310.000; //

Salario annuo lordo, dopo 8 anni, L. 1.160.000; // Salario annuo lordo, dopo 4 anni, L. 1.050.000; // Salario annuo lordo, iniziale, L. 950.000.

I fattorini possono essere promossi, in caso di disponibilità di posti, a posti di manovratore alle condizioni previste dalla legge regionale 10/ 11/ 1966, n. 13.