Legge regionale 29 luglio 1967, n. 20 - Testo storico

Legge regionale n. 20 del 29 07 1967

Bollettino ufficiale 31 7 1967 n. 8

APPROVAZIONE DELLA SPESA ANNUA PER IL FUNZIONAMENTO DELL’EMOTECA REGIONALE (CENTRO TRASFUSIONALE REGIONALE) ISTITUITA CON LEGGE REGIONALE 21-7-1961 N. 6.

Art. 1

Le spese annue per il funzionamento della Emoteca Regionale (Centro Trasfusionale Regionale), istituita con legge regionale 21-7-1961 n. 6, sono approvate in complessive Lire ventuno milioni, a decorrere dall’anno finanziario 1967, e graveranno per Lire tredici milioni sul capitolo 432 e per Lire otto milioni sul capitolo 442 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1967 e sui corrispondenti appositi capitoli di spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi anni finanziari.

Art. 2

Per il finanziamento della maggiore spesa annua di Lire cinque milioni per l’anno 1967, č approvato l’aumento, da Lire tre milioni a Lire otto milioni, dello stanziamento del capitolo 442 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1967, mediante prelievo della somma di Lire cinque milioni dal capitolo 111 della Parte Spesa del bilancio stesso (" Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento ").

Art. 3

La presente legge entrerą in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarą inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarą dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.