Legge regionale 11 novembre 1965, n. 20 - Testo storico

Legge regionale n. 20 del 11 11 1965

Bollettino ufficiale 0 11 1965 n. 0

ADEGUAMENTO DELL'ASSEGNO ANNUALE DI RICONOSCIMENTO DA CORRISPONDERE AGLI EX INSEGNANTI DELLE SCUOLE SUSSIDIATE, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 1961 N. 1.

Art. 1

L’assegno annuale di riconoscimento da corrispondere agli ex Insegnanti delle Scuole sussidiate, ą sensi della legge regionale 10 gennaio 1961 n. 1, č stabilito, a decorrere dal primo gennaio 1965, nella misura di Lire seimila per ogni anno di servizio prestato.

Art. 2

La maggiore spesa derivante a carico del bilancio della Regione dalla applicazione della presente legge, prevista in annue Lire 3 milioni, graverą sull’apposito capitolo 359 della parte Spesa dei bilanci di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1965 e per i successivi esercizi ("Indennitą, compensi, premi ed assegni di riconoscimento agli Insegnanti delle Scuole sussidiate").

Per il finanziamento della maggiore spesa di Lire tre milioni per l’anno 1965 č approvato l’aumento dello stanziamento del sopracitato capitolo 359 del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1965 per l’importo di Lire tre milioni, somma da prelevare dal capitolo 150 della parte Spesa del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento").

La presente legge entrerą in vigoreil quindicesimo giorno successivo aquello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarą inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma

della Valle d'Aosta e sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarą dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.