Legge regionale 29 agosto 1964, n. 20 - Testo storico

Legge regionale n. 20 del 29 08 1964

Bollettino ufficiale 31 8 1964

ADEGUAMENTO DELLE INDENNITÀ, MEDAGLIE DI PRESENZA E RIMBORSI DI SPESE SPETTANTI AI MEMBRI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 1

Ai Consiglieri regionali della Valle d'Aosta è attribuita la indennità di lire 40.000 mensili lorde.

Art. 2

Ai Membri della Giunta Regionale e della Presidenza del Consiglio Regionale è attribuita, in aggiunta all'indennità di cui al precedente articolo, l'indennità di carica stabilita nelle seguenti misure mensili lorde:

a) Lire 200.000 al Presidente della Giunta;

b) Lire 150.000 al Presidente del Consiglio;

c) Lire 150.000 agli Assessori regionali;

d) Lire 25.000 ai Consiglieri Segretari del Consiglio.

Art. 3

In aggiunta alle indennità di cui ai precedenti articoli 1 e 2, ai Consiglieri regionali della Valle d'Aosta sono corrisposte, a seconda della carica rivestita, le seguenti somme fisse mensili a titolo di rimborso spese di posta, stampa, pubblicazioni, assicurazioni e previdenza:

a) Lire 200.000 al Presidente della Giunta;

b) Lire 150.000 al Presidente del Consiglio;

c) Lire 150.000 agli Assessori regionali;

d) Lire 50.000 ai Vice Presidenti e Segretari del Consiglio e ai Consiglieri regionali.

La somma fissa mensile di L. 150.000 prevista per rimborso di spese dalla lettera c) del presente articolo è corrisposta anche agli Assessori non membri del Consiglio Regionale.

Art. 4

Ai Consiglieri regionali sono corrisposte le seguenti medaglie di presenza:

L. 11.226 (pari a nette lire 10.000) per la partecipazione alle sedute giornaliere di Consiglio;

L. 5.613 (pari a nette Lire 5.000) per la partecipazione alle sedute di Commissioni consiliari e varie di studio di durata non inferiore a mezza giornata, nonché alle sedute per riunioni dei Capi - Gruppo consiliari indette dal Presidente del Consiglio.

Art. 5

Ai Membri della Giunta Regionale che si recano fuori sede e fuori del territorio della Regione per ragioni del loro ufficio sono rimborsate le spese di viaggio in prima classe sulle ferrovie e sugli automezzi in servizio di linea, nonché le spese sostenute per l'uso di vagone letto e di linee aeree.

Per ogni 24 ore di assenza della sede, compreso il tempo trascorso in viaggio, nonché per l'eccedente periodo non inferiore a sette ore, trascurandosi le minori frazioni di tempo, è inoltre corrisposta una indennità nelle misure lorde appresso indicate:

L. 10.000 per viaggio nel territorio della Repubblica Italiana;

L. 15.000 per viaggi all'estero.

Per i viaggi che comportano un'assenza dalla sede di durata inferiore alle 24 ore e senza pernottamento fuori sede, la indennità di cui al precedente comma è ridotta a metà. Nessuna indennità è dovuta per viaggi che comportano una assenza dalla sede inferiore a 4 ore.

Per i viaggi compiuti nell'ambito del territorio della Regione sono rimborsate le sole spese di viaggio, di vitto e pernottamento.

Per i viaggi compiuti con proprio automezzo nell'espletamento del loro mandato, ai Membri della Giunta è corrisposta una indennità chilometrica di nette Lire 30.

Art. 6

Il trattamento di missione di cui al precedente articolo 5 spetta anche ai Consiglieri regionali che si recano fuori dalla ordinaria residenza per incarico della Presidenza del Consiglio Regionale o della Presidenza della Giunta Regionale.

Art. 7

Ai Consiglieri regionali non residenti in Aosta spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute con pubblici mezzi di linea per partecipare alle sedute del Consiglio regionale o di Commissioni consiliari di studio.

Per i viaggi compiuti con proprio automezzo spetta ai Consiglieri regionali l'indennità chilometrica di nette Lire 30.

Art. 8

Le indennità, le medaglie di presenza e i rimborsi di spese previsti dalla presente legge si applicano a decorrere dal primo agosto 1964.

La legge regionale 25 marzo 1957 n. 1 e le deliberazioni del Consiglio Regionale n. 123 in data 14 ottobre 1949, n. 101 in data 4 agosto 1950, n. 154 in data 20 dicembre 1950, n. 74 in data 30 luglio 1952 e n. 28 in data 14 febbraio 1957 sono revocate dal primo agosto 1964.

Art. 9

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, previste in complessive annue Lire 77.000.000, saranno imputate ai seguenti capitoli di spesa del bilancio preventivo della Regione per il secondo semestre 1964 ed ai corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci preventivi della Regione per i successivi esercizi finanziari:

- per L. 16.700.000 al capitolo 1: "Competenze dovute a qualsiasi titolo ai componenti del Consiglio e ai componenti di Commissioni consiliari: indennità, medaglie di presenza e rimborsi"

- per L. 19.000.000 al capitolo 3: "Indennità, assegni, medaglie di presenza, premi assicurativi e spese di viaggio per il Presidente della Giunta Regionale e per gli Assessori".

Per il finanziamento della maggiore spesa derivante a carico del bilancio preventivo della Regione dall'applicazione della presente legge per il secondo semestre 1964, prevista in Lire 8.700.000, sono approvate le seguenti variazioni allo stato di previsione della Parte SPESA del bilancio:

a) Variazione in diminuzione

Lo stanziamento del capitolo 11 ("Stipendi, salari, indennità fisse, assegni e trattamento di quiescenza e di licenziamento al personale dell'Amministrazione Regionale") è ridotto di Lire 8.700.000.

b) Variazioni in aumento

Lo stanziamento del capitolo 1 ("Competenze dovute a qualsiasi titolo ai componenti del Consiglio e ai componenti di Commissioni consiliari: indennità, medaglie di presenza e rimborsi") è aumentato di Lire 4.700.000.

Lo stanziamento del capitolo 3 (" Indennità, assegni, medaglie di presenza, premi assicurativi e spese di viaggio per il Presidente della Giunta Regionale e per gli Assessori ") è aumentato di Lire 4.000.000.

Art. 10

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.