Legge regionale 21 agosto 1962, n. 20 - Testo storico

Legge regionale n. 20 del 21 08 1962

Bollettino ufficiale 31 8 1962

Provvidenze regionali per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali in zone economicamente depresse della Valle d'Aosta.

Art. 1

Al fine di promuovere l’impianto di nuovi stabilimenti industriali nelle zone della Valle di Aosta riconosciute economicamente depresse ai sensi delle leggi vigenti e che necessitano dell’apporto economico di attività industriali, è autorizzata la concessione di contributi straordinari regionali per l’impianto di nuovi stabilimenti industriali nelle zone medesime alle condizioni previste dalla presente legge.

Art. 2

Le domande per la concessione dei contributi straordinari regionali previsti dalla presente legge debbono essere presentate all’Assessorato regionale dell’Industria e del Commercio corredate dei programmi finanziari di produzione e di impiego di mano d’opera, nonché dei progetti di massima dei costruendi nuovi stabilimenti industriali.

Art. 3

I contributi straordinari regionali previsti dalla presente legge saranno concessi, con deliberazione del Consiglio regionale, alle Imprese industriali che, a giudizio dell’Amministrazione regionale, diano le necessarie garanzie finanziarie per l’impianto e la gestione dei nuovi stabilimenti industriali, per il maggiore impiego della mano d’opera locale e per lo scrupoloso rispetto della legislazione sul lavoro.

I contributi straordinari saranno concessi in relazione alla superficie e al valore delle aree di terreno acquistate e ritenute dalla Regione necessarie per il primo impianto dei nuovi stabilimenti industriali.

La misura dei contributi sarà, di volta in volta, determinata in base ad un importo non superiore a lire milletrecento per ogni metro quadrato di superficie delle aree di terreno di cui al precedente comma.

Art. 4

I contributi straordinari previsti dalla presente legge saranno concessi e liquidati alle condizioni seguenti:

a) preventivo rilascio di atto di impegno, da parte delle Imprese industriali, di assumere al lavoro, nei costruendi stabilimenti, mano d’opera disoccupata tramite i competenti Uffici di collocamento, in conformità alle vigenti norme di legge;

b) preventivo rilascio, da parte delle Imprese industriali, di atto di impegno a riservare a favore della Regione il diritto di prelazione in caso di vendita degli stabilimenti industriali e dei relativi terreni;

c) preventivo rilascio di atto di impegno, da parte delle Imprese industriali, di stabilire e mantenere la sede fiscale, tecnica, commerciale e il domicilio legale in Valle d’Aosta;

d) pagamento rateale dei contributi regionali secondo le seguenti scadenze ed in base a quote percentuali dei contributi da determinare, caso per caso:

- prima rata: ad avvenuta ultimazione dei lavori di costruzione dei nuovi stabilimenti industriali;

- seconda rata: all’inizio del funzionamento dei nuovi stabilimenti industriali;

- terza rata a saldo: tre mesi dopo la data di versamento della precedente seconda rata.

Art. 5

Le spese previste in complessive lire sessanta milioni da erogare per la concessione dei contributi straordinari di cui alla presente legge saranno imputate all’apposito fondo residuato di lire sessanta milioni finanziato mediante assunzione di mutuo passivo ai sensi della legge regionale 30 agosto 1961 ed impegnato con provvedimento consiliare n. 69 in data 4 giugno 1962.

Art. 6

Con separata legge sarà disciplinata la funzione amministrativa della Regione relativa alla espropriazione per pubblica utilità di immobili destinati all’insediamento ed all’ampliamento di nuove attività industriali nella Regione con spese non a carico dello Stato.

Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.