Legge regionale 8 novembre 2024, n. 20 - Testo vigente

Legge regionale 8 novembre 2024, n. 20

Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 8 (Interventi regionali a favore di una Fondazione per la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio musicale tradizionale e per lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale in Valle d'Aosta).

(B.U. del 15 novembre 2024, n. 55)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge reca disposizioni in materia di finanziamento della Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale, di cui alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 8 (Interventi regionali a favore di una Fondazione per la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio musicale tradizionale e per lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale in Valle d'Aosta), finalizzate a ottimizzare l'erogazione dei benefici previsti a sostegno delle attività svolte dalla Fondazione Maria Ida Viglino per la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio culturale in Valle d'Aosta.

Art. 2

(Modificazione all'articolo 5 della l.r. 8/1992)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 8/1992, le parole: "dell'immobile sede" sono sostituite dalle seguenti: "degli immobili sede".

Art. 3

(Modificazione all'articolo 7 della l.r. 8/1992)

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 8/1992 è sostituito dal seguente:

"2. All'erogazione del contributo di cui all'articolo 5, comma 1, si provvede annualmente sulla base delle spese indicate nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso della Fondazione e, comunque, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio.".

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 69.023 per l'anno 2024 e in annui euro 182.000 a decorrere dall'anno 2025.

2. L'onere di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026 e del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025/2027 nella Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1 (Spese correnti).

3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026 e in quello per il triennio 2025/2027:

a) nella Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1 (Spese correnti), per euro 69.023 per l'anno 2024 e annui euro 92.000 per il periodo 2025/2027;

b) nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri Fondi), Titolo 1 (Spese correnti) per annui euro 90.000 per il periodo 2025/2027.

4. A partire dagli esercizi successivi al 2027, la spesa è rideterminata con legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.