Legge regionale 31 ottobre 2023, n. 20 -

Legge regionale 31 ottobre 2023, n. 20

Disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento. Modificazioni alla legge regionale 24 agosto 1982, n. 59 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).

(B.U. del 21 novembre 2023, n. 52)

Art. 1

(Oggetto e finalità) (1)

1. La presente legge reca disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, in coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, dal programma di tutela e uso delle acque, nonché dalla normativa eurounitaria in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

Art. 2

(Modificazioni alla legge regionale 24 agosto 1982, n. 59)

1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 24 agosto 1982, n. 59 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), è sostituito dal seguente:

"1. Gli scarichi degli impianti di depurazione con potenzialità maggiore o uguale a 2000 abitanti equivalenti (a.e.) devono essere compresi nei limiti di accettabilità previsti dall'Allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 59/1982, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

"1bis. Gli scarichi degli impianti di depurazione con potenzialità minore a 2000 a.e. devono essere compresi nei limiti di accettabilità fissati dalle tabelle D ed E allegate alla presente legge.".

3. Dopo il comma 1bis dell'articolo 4 della l.r. 59/1982, come introdotto dal comma 2, è inserito il seguente:

"1ter. Le determinazioni analitiche, con riferimento agli scarichi di cui ai commi 1 e 1bis, devono essere effettuate con le metodologie di cui all'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006.".

4. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 59/1982, dopo le parole: "preventivamente autorizzati,", sono inserite le seguenti: "dall'autorità competente,".

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 59/1982, come modificato dal comma 4, è inserito il seguente:

"1bis. La Giunta regionale, con propria deliberazione:

a) detta una specifica disciplina per gli scarichi di reti fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale degli abitanti, ai sensi dell'articolo 105, comma 5, del d.lgs. 152/2006;

b) disciplina le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio oppure, se già in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture a essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione, ai sensi dell'articolo 124, comma 6, del d.lgs. 152/2006;

c) disciplina le modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e di autorizzazione provvisoria necessaria all'avvio dell'impianto anche in caso di realizzazione per lotti funzionali, ai sensi dell'articolo 126, comma 1, del d.lgs. 152/2006.".

6. Dopo il comma 1bis dell'articolo 9 della l.r. 59/1982, come introdotto dal comma 5, è inserito il seguente:

"1ter. Nelle more della realizzazione degli interventi di cui al comma 1bis, lettera b), l'autorizzazione esistente allo scarico è rinnovabile, in via provvisoria, fino all'ultimazione delle opere.".

7. Dopo il comma 1ter dell'articolo 9 della l.r. 59/1982, come introdotto dal comma 6, è inserito il seguente:

"1quater. Ai sensi dell'articolo 101, comma 1, del d.lgs. 152/2006, l'autorizzazione può in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto, e per l'eventualità di guasti, nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime.".

8. Al primo paragrafo della tabella D allegata alla l.r. 59/1982, le parole: "popolazione residente non superiore a 1.000 abitanti e con punte stagionali di popolazione servita non superiore a 3.000 abitanti (dovendo le due condizioni essere contemporaneamente rispettate)" sono sostituite dalle seguenti: "popolazione servita non superiore a 2.000 a.e.".

9. Al primo paragrafo della tabella E allegata alla l.r. 59/1982, le parole: "popolazione residente" sono sostituite dalle seguenti: "popolazione servita".

10. Al primo paragrafo della tabella F allegata alla l.r. 59/1982, le parole: "popolazione residente" sono sostituite dalle seguenti: "popolazione servita".

11. Le tabelle A e C allegate alla l.r. 59/1982 sono abrogate e sostituite dalle tabelle dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006.

Art. 3

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione, la deliberazione di cui all'articolo 9, comma 1bis, della l.r. 59/1982, come introdotto dall'articolo 2, comma 5, è adottata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al fine di garantire l'adeguamento degli impianti già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della l.r. 59/1982, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, garantendo l'adempimento, ai sensi dell'articolo 124, comma 6, del d.lgs. 152/2006, degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, l'ente di governo d'ambito (EGA) del servizio idrico integrato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 30 maggio 2022, n. 7 (Nuova disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 4, e alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35), a seguito dell'adozione della deliberazione di cui al comma 1 e in ogni caso entro e non oltre il 31 dicembre 2024, aggiorna il programma degli interventi contenuti nel piano d'ambito di cui all'articolo 149 del d.lgs. 152/2006, individuando gli interventi necessari sugli impianti medesimi o sulle infrastrutture a essi connesse, e trasmette il relativo atto integrativo alla struttura regionale competente in materia di tutela della qualità delle acque.

Art. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale, né come minori entrate né come nuove o maggiori spese, né con riferimento al bilancio pluriennale in vigore né agli esercizi successivi.

Art. 5

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente modifica di legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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(1) Comma sostituito dall'articolo 15 della L.R. 24 giugno 2024, n. 9.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'art. 1 recitava:

"1. La presente legge reca disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento in coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e dal programma di tutela e uso delle acque.".