Legge regionale 14 novembre 2016, n. 20 - Testo storico

Legge regionale 14 novembre 2016, n. 20

Disposizioni in materia di rafforzamento dei principi di trasparenza, contenimento dei costi e razionalizzazione della spesa nella gestione delle società partecipate dalla Regione.

(B.U. 29 novembre 2016, n. 52)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge detta disposizioni in materia di società partecipate dalla Regione, direttamente o indirettamente per il tramite di FINOSTA S.p.A., al fine di rafforzare i principi di trasparenza, contenimento dei costi e razionalizzazione della spesa, perseguendo obiettivi di economicità, efficienza e imparzialità delle attività esercitate dalle medesime.

2. La presente legge detta, inoltre, disposizioni in merito alle modalità di esercizio del controllo analogo da parte della Regione nei confronti delle società in house e agli obblighi inerenti al mandato per i soggetti nominati dalla Regione nelle società da essa partecipate.

Art. 2

(Sistema di governo)

1. La Regione esercita il governo sulle società direttamente controllate per il tramite delle strutture regionali competenti per materia.

2. La Regione esercita il governo sulle società indirettamente controllate per il tramite di FINAOSTA S.p.A..

3. La nomina o la designazione dei rappresentanti regionali negli organi societari, anche di controllo, restano disciplinate, nel rispetto della normativa statale vigente, dalla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale).

4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 8, le società direttamente controllate trasmettono alle strutture regionali competenti per materia, entro il 31 ottobre di ciascun anno, i relativi indirizzi strategici, indicando altresì le misure di riduzione del costo del personale. La Regione, in qualità di socio maggioritario, valuta, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente per materia e previo parere della Commissione consiliare competente, gli indirizzi strategici delle singole società, comprensivi di programmi di sviluppo e crescita aziendale, nonché di proposte di riduzione del costo del personale, formulando eventuali modificazioni o ulteriori indirizzi coerenti con gli obiettivi strategici della Regione.

5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 8, entro il 31 ottobre di ciascun anno, le società indirettamente controllate trasmettono i relativi indirizzi strategici, comprensivi di programmi di sviluppo e crescita aziendale, nonché di proposte di riduzione del costo del personale, a FINAOSTA S.p.A, che li valuta e li trasmette successivamente alla Giunta regionale. La Giunta, con propria deliberazione e previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, approva i medesimi indirizzi. Resta salvo quanto previsto all'articolo 13bis della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16).

6. Le società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione trasmettono, entro il 30 giugno di ogni anno, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione una relazione inerente alla gestione economico­finanziaria e ai risparmi di spesa relativi all'anno precedente, oltre a eventuali dati e informazioni specifici individuati in riferimento agli indirizzi strategici di cui ai commi 4 e 5 con le peculiari caratteristiche delle diverse attività svolte.

7. Fatto salvo il diritto di accesso dei consiglieri regionali di cui all'articolo 9, al fine di salvaguardare i processi di formazione, di determinazione e di attuazione degli obiettivi programmatici della Regione e delle società controllate e, in particolare, di evitare l'acquisizione, da parte di potenziali concorrenti, del patrimonio di conoscenze e dei programmi di sviluppo delle società interessate che possa recare agli stessi un indebito vantaggio commerciale, gli indirizzi di cui al comma 4 e 5 e i documenti di cui all'articolo 8 possono essere motivatamente sottratti ad ogni forma di diffusione al pubblico finché sussistono le suddette esigenze, al fine di evitare che la loro divulgazione possa arrecare, direttamente o indirettamente, alla Regione o a una società dalla stessa controllata un pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale, ai rispettivi interessi economici, finanziari, industriali o commerciali.

Art. 3

(Disciplina dei compensi e dei rimborsi)

1. A decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo spettante ai singoli componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione non può comunque essere superiore al 70 per cento del trattamento indennitario del Presidente della Regione.

2. Il limite di cui al comma 1 si applica, inoltre, ai titolari di incarico dirigenziale e al personale direttivo delle società di cui al medesimo comma i cui contratti di lavoro siano stipulati o i cui incarichi siano conferiti dopo l'entrata in vigore della presente legge.

3. A decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i fringe benefit riconosciuti agli amministratori delle società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione investiti di incarichi non possono superare il 10 per cento del rispettivo trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo. Il medesimo limite si applica ai titolari di incarico dirigenziale e al personale direttivo delle medesime società, ove compatibile con la disciplina contrattuale di categoria.

4. Le società partecipate adottano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento di disciplina dei fringe benefit dalle stesse previsti a favore del personale e degli amministratori. I predetti regolamenti sono trasmessi alla competente commissione consiliare.

5. Agli amministratori delle società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione investiti di incarichi possono essere riconosciute indennità di risultato solo in presenza di equilibrio economico­finanziario, ovvero di comprovato significativo miglioramento della situazione economico­finanziaria della società rispetto alla media degli ultimi due esercizi precedenti, tenuto conto dell'oggetto sociale e del livello complessivo degli investimenti mantenuti o realizzati e in misura non superiore al 40 per cento del rispettivo trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo.

6. Le società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione adeguano i rimborsi spese spettanti al proprio personale, anche di qualifica dirigenziale, se più onerosi, a quelli previsti per il personale dipendente dagli enti del comparto unico regionale. Ai componenti degli organi di amministrazione delle stesse, il rimborso delle spese sostenute e documentate è dovuto alle condizioni e nei limiti stabiliti per i consiglieri regionali, salvo che i rispettivi regolamenti interni non prevedano già condizioni e limiti al rimborso meno onerosi.

Art. 4

(Trasparenza)

1. Fermi restando ulteriori adempimenti in materia di trasparenza previsti dalle normative vigenti, sul sito istituzionale della Regione sono pubblicati, con riferimento alle società di cui la stessa detiene direttamente delle partecipazioni:

a) l'elenco delle società, con l'indicazione della ragione sociale, della misura della partecipazione, della durata dell'impegno e dell'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio regionale;

b) la rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra la Regione e le società;

c) le generalità e i curricula vitae degli amministratori e dei componenti degli organi di controllo delle società;

d) la durata dell'incarico degli amministratori e dei componenti degli organi di controllo delle società;

e) il dettaglio del trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo spettante agli organi di amministrazione e di controllo delle società, inclusi gli eventuali emolumenti spettanti per particolari incarichi e l'eventuale indennità di risultato.

2. I dati di cui al comma 1, lettera e), sono comunicati entro il 31 marzo di ogni anno alla Regione dalle società e si riferiscono alle somme percepite dagli amministratori alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

3. I dati di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), sono pubblicati anche sui siti istituzionali delle singole società.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle società indirettamente partecipate dalla Regione, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della FINAOSTA S.p.A. stessa.

5. La Regione promuove, per il tramite dei propri rappresentanti negli organi di amministrazione delle società partecipate, iniziative e interventi volti a favorire l'applicazione dei principi di conoscibilità e di trasparenza da parte delle società stesse.

Art. 5

(Assunzione del personale e conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione)

1. L'assunzione, a tempo indeterminato o determinato, presso le società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione avviene esclusivamente mediante selezione pubblica, i cui criteri e modalità di svolgimento sono stabiliti dalle società stesse con proprio regolamento. Il bando di selezione è pubblicato, in apposita sezione dedicata, sul sito istituzionale della società e, rispettivamente, su quello della Regione o di FINAOSTA S.p.A..

2. L'assunzione di cui al comma 1 è subordinata al superamento dell'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana. L'accertamento è effettuato sulla lingua diversa da quella in cui il candidato dichiara, nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva, di voler sostenere le prove d'esame. Le modalità di svolgimento della prova di accertamento linguistico, i casi di esonero e ogni ulteriore aspetto relativo all'applicazione del presente comma sono determinati con deliberazione della Giunta regionale.

3. Le società di cui al comma 1 adottano, con propri regolamenti, criteri e modalità per il conferimento degli incarichi di consulenza o di collaborazione che assicurino il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità nella procedura di selezione. A tal fine, il relativo avviso è pubblicato, in apposita sezione dedicata, sul sito istituzionale della società e su quello della Regione o di FINAOSTA S.p.A..

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso di lavoratori assunti a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali presso le società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione, prevalentemente operanti nel settore degli impianti a fune.

Art. 6

(Limitazioni al conferimento di incarichi)

1. Gli incarichi negli organi di amministrazione delle società partecipate dalla Regione non sono tra loro cumulabili.

2. Gli incarichi negli organi di controllo delle società partecipate dalla Regione sono tra loro cumulabili, se compatibili, nella misura massima di due per ogni persona.

3. Le limitazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La limitazione di cui al comma 2 non si applica ai componenti supplenti degli organi di controllo di cui al medesimo comma.

5. Alle cariche in organi di governo delle società partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Regione si applica il divieto di conferimento di cui all'articolo 9, comma 5bis, della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017).

Art. 7

(Acquisizione di forniture, servizi e lavori)

1. Le società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione, che per le acquisizioni di forniture, servizi e lavori non sono tenute ad applicare le vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici, devono comunque garantire il rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione, rotazione e proporzionalità.

2. Al fine del rispetto dei principi di cui al comma 1, le società di cui al medesimo comma provvedono alla tenuta di elenchi di operatori economici nei quali sono iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, in possesso dei requisiti richiesti per contrarre con la pubblica amministrazione. I suddetti elenchi sono aggiornati puntualmente.

3. Gli elenchi degli operatori economici di cui al comma 2, nonché l'esito dei relativi affidamenti, sono puntualmente pubblicati su apposita sezione del sito delle società, nonché su quello della Regione o di FINAOSTA S.p.A..

Art. 8

(Modalità di esercizio del controllo analogo nelle società in house)

1. Fatti salvi gli obblighi di informazione e gli adempimenti già previsti dalle disposizioni legislative vigenti, al fine di uniformare e implementare le modalità di esercizio del controllo analogo, le società in house direttamente controllate sono tenute a trasmettere alla Giunta regionale i seguenti documenti strategici:

a) entro il 31 ottobre di ogni anno, la proposta di programma operativo strategico triennale (POST), che deve contenere le linee di azione per il conseguimento degli obiettivi della società;

b) entro il 31 ottobre di ogni anno, la proposta di programma esecutivo annuale (PEA), nella quale è individuata la programmazione esecutiva delle attività con riferimento agli obiettivi specificati per il medesimo anno nel POST;

c) la relazione semestrale sul generale andamento della gestione.

2. La proposta di POST riporta i principali obiettivi, individuando, per ciascun obiettivo prefissato, le iniziative e, per ciascuna di esse, gli interventi da realizzare per il loro raggiungimento unitamente all'orizzonte temporale entro il quale si prevede che tali obiettivi siano conseguiti.

3. La proposta di PEA declina nel dettaglio le azioni concrete da svolgere nell'ambito di ciascun obiettivo contenuto nel POST e contiene, in conformità con lo stesso:

a) il budget economico e la relazione sulla gestione;

b) le attività da svolgere nel periodo considerato e i relativi tempi di esecuzione;

c) l'analisi finanziaria della società;

d) l'analisi degli incarichi professionali e il relativo costo;

e) il piano annuale delle assunzioni;

f) il programma degli investimenti unitamente ai relativi strumenti di finanziamento;

g) specifiche misure di riduzione del costo del personale, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale;

h) ogni altra informazione necessaria al fine di rendere tale documento il più esaustivo possibile.

4. La relazione semestrale di cui al comma 1, lettera c), rendiconta il generale andamento della gestione e la situazione economico-finanziaria della società sulla base degli obiettivi riportati nel PEA, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti al fine di consentirne il monitoraggio, nonché, in caso di scostamenti rilevanti, le possibili ripercussioni sull'economicità della gestione e gli opportuni interventi correttivi.

5. Nell'ambito dell'attività di indirizzo e di governo sulle società in house direttamente controllate, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente per materia e previo parere della Commissione consiliare competente, approva entro il 31 dicembre di ogni anno il POST e il PEA.

6. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo, le società in house indirettamente controllate dalla Regione trasmettono i documenti strategici di cui al comma 1 a FINAOSTA S.p.A, che li valuta e li trasmette successivamente alla Giunta regionale. La Giunta, con propria deliberazione e previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, approva i medesimi documenti.

Art. 9

(Diritto di accesso dei Consiglieri regionali)

1. I Consiglieri, senza interferire con la regolarità dei servizi, hanno diritto di ottenere dall'Amministrazione regionale, dagli enti pubblici non economici, dalle agenzie e dalle aziende dipendenti dalla Regione e dalle società da essa direttamente o indirettamente partecipate, le informazioni utili all'espletamento del loro mandato e di ottenere copia gratuita dei documenti amministrativi richiesti.

2. Con riferimento alle società partecipate in misura minoritaria dalla Regione, il diritto di accesso dei Consiglieri regionali è pari a quello riconosciuto ai rappresentanti nominati dalla Regione in seno agli organi delle società stesse.

3. Ai fini del diritto di accesso è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica, o qualunque altra tipologia di atti, anche interni, formati dall'amministrazione o comunque detenuti ai fini dell'attività amministrativa.

4. Il diritto di accesso dei Consiglieri non può essere limitato a causa della natura riservata dei documenti. I Consiglieri sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio e il diritto alla riservatezza dei terzi nei casi specificati dalla legge e dalle disposizioni in materia di privacy.

5. I Consiglieri esercitano il diritto di accesso per iscritto senza obbligo di motivazione, mediante richiesta rivolta all'amministratore interessato per materia, Presidente della Regione o Assessore, il quale deve dare corso alla richiesta con la massima sollecitudine e, comunque, non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima, per il tramite della struttura dirigenziale competente. Copia della richiesta è contestualmente trasmessa al Presidente del Consiglio.

6. Le istanze di accesso devono essere circostanziate e non possono configurarsi come una indagine ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio regionale.

7. Qualora si tratti di gare d'appalto o di procedimenti amministrativi non ancora conclusi, l'accesso ai documenti è differito alla conclusione dei relativi procedimenti nel caso in cui la divulgazione del documento oggetto di accesso possa arrecare danno alla Regione o a terzi.

8. Qualora si verifichino ritardi o vengano opposti dinieghi, i Consiglieri si rivolgono al Presidente del Consiglio che provvede, entro cinque giorni, a richiedere gli opportuni chiarimenti al Presidente della Regione o agli Assessori competenti, i quali rispondono alla richiesta di chiarimenti non oltre dieci giorni dalla data di ricezione della stessa.

Art. 10

(Doveri inerenti al mandato)

1. Per ogni società partecipata dalla Regione in cui la stessa nomini propri rappresentanti, gli stessi inviano, annualmente o quando sia loro altrimenti richiesto, una relazione sull'attività svolta al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione.

2. Nell'espletamento del loro mandato, i soggetti di cui al comma 1 operano per il conseguimento dei fini istituzionali della Regione connessi all'attività delle società in cui sono nominati, nel rispetto di eventuali indirizzi espressi dalla Giunta o dal Consiglio regionale.

3. Ai fini di cui al comma 2, per ogni società partecipata dalla Regione, i soggetti nominati dalla Giunta regionale trasmettono al Presidente della Regione, oltre a quanto previsto al comma 1, l'ordine del giorno delle sedute.

4. La commissione consiliare competente svolge funzioni di verifica e di valutazione politica sull'attività delle società nelle quali la Regione nomina propri rappresentanti. A tal fine, su richiesta di almeno due commissari, la Commissione procede all'audizione dei propri rappresentanti o provvede ad acquisire direttamente ogni notizia utile richiedendo a tali società, anche tramite i propri rappresentanti, di relazionare sull'attività svolta, con particolare riferimento alle richieste di accesso da parte dei Consiglieri regionali.

Art. 11

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 31 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 8 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2013/2015);

b) l'articolo 6 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016);

c) i commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 9 della l.r. 13/2014;

d) l'articolo 4 della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018).

Art. 12

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Restano salvi gli effetti già prodotti dall'applicazione delle disposizioni abrogate dall'articolo 11.

2. Le disposizioni del Capo V (Partecipazioni finanziarie) della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta), qualora incompatibili con la presente legge, non trovano applicazione.

Art. 13

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.