Legge regionale 1° agosto 2011, n. 20 - Testo vigente

Legge regionale 1° agosto 2011, n. 20

Modificazione alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualitą e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella Regione).

(B.U. del 16 agosto 2011, n. 34)

Art. 1

(Inserimento dell'articolo 40bis)

1. (1)

Art. 2

(Disposizioni transitorie)

1. I beni immobili con destinazione sanitaria e socio-sanitaria, e relative pertinenze, la cui acquisizione al patrimonio immobiliare disponibile della Regione sia prevista da accordi di programma gią sottoscritti dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti dall'ente pubblico proprietario direttamente all'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta, rilevando ai fini contabili il valore del bene trasferito iscritto al conto del patrimonio dell'ente cedente.

2. Ai beni trasferiti ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 40bis, commi 3 e 5, della l.r. 5/2000, introdotto dall'articolo 1.

(1) Inserisce l'art. 40bis alla L.R. 25 gennaio 2000, n. 5.