Legge regionale 7 agosto 2007, n. 20 - Testo vigente

Legge regionale 7 agosto 2007, n. 20

Disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale.

(B.U. 14 agosto 2007, n. 33)

Art. 1

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, le cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere regionale.

Art. 2

(Cause di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale)

1. Non sono eleggibili alla carica di consigliere regionale:

a) i membri del Governo della Repubblica, i viceministri, i sottosegretari di Stato ed i commissari straordinari del Governo;

b) il presidente della Commissione di coordinamento della Valle d'Aosta;

c) i capi di dipartimento e i segretari generali dei Ministeri, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i suoi vicedirettori, nonché gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'Interno, i capi degli uffici di diretta collaborazione dei ministri, dei viceministri e dei sottosegretari di Stato;

d) i membri della Commissione dell'Unione europea;

e) i magistrati aventi giurisdizione nella Regione, ivi compresi quelli onorari; sono esclusi i magistrati in servizio presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale e i componenti delle Commissioni tributarie;

f) gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori delle forze armate la circoscrizione del cui comando territoriale comprenda anche solo parte del territorio della Regione o sia in esso compresa;

g) il questore e i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella Regione;

h) il presidente e il commissario di uffici, enti, agenzie e aziende statali aventi competenza nel territorio della Regione;

i) il presidente del Comitato regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.), di cui alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.). Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85);

j) il presidente della Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités liberales, di seguito denominata Chambre, di cui alla legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 (Riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta);

k) il segretario generale della Regione, i dirigenti regionali con incarico di primo livello e i segretari particolari di cui all'articolo 35 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale);

l) i membri della Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare di cui all'articolo 40 della legge regionale 25 giugno 2003, n. 19 (Disciplina dell'iniziativa legislativa popolare, del referendum propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale);

m) i componenti dell'Autorità di vigilanza istituita dalla legge regionale 19 maggio 2005, n. 10 (Disposizioni in materia di controllo sulla gestione finanziaria ed istituzione della relativa Autorità di vigilanza);

n) il legale rappresentante, gli amministratori delegati e i direttori degli enti pubblici non economici, delle agenzie e delle aziende dipendenti dalla Regione;

o) il legale rappresentante, gli amministratori delegati e i direttori delle società partecipate dalla Regione, dagli enti pubblici non economici, dalle agenzie o dalle aziende da essa dipendenti, e il legale rappresentante, gli amministratori delegati e i direttori delle società da essi controllate o ad essi collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

p) il legale rappresentante, gli amministratori delegati e i direttori delle società partecipate dallo Stato operanti sul territorio regionale;

q) il legale rappresentante, gli amministratori delegati e i direttori nominati o designati dalla Regione, o dagli enti pubblici non economici, dalle agenzie o dalle aziende da essa dipendenti, nonché dalle società da essi controllate o ad essi collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, in consorzi, cooperative, società cooperative, associazioni, fondazioni, enti ed istituti le cui entrate ovvero i cui ricavi o valore della produzione dell'ultimo bilancio approvato siano superiori a 500.000 euro, ed in istituti di credito;

r) il legale rappresentante e i direttori di struttura sanitaria o socio-sanitaria privata che intrattenga rapporti contrattuali con l'Azienda regionale USL della Valle d'Aosta (*);

s) il rettore dell'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste;

t) gli editori e i direttori di testate giornalistiche, escluse quelle politiche e sindacali, e radiotelevisive le quali abbiano percepito contributi regionali o abbiano convenzioni in essere con la Regione nei dodici mesi che precedono la scadenza naturale della legislatura.

2. Non sono altresì eleggibili:

a) il sindaco ed il vice-sindaco dei Comuni della Regione con popolazione superiore a 3.000 abitanti, calcolati al 31 dicembre dell'anno antecedente quello che precede la data delle elezioni;

b) gli ecclesiastici e i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime nella Regione e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

c) i dipendenti del comparto unico regionale appartenenti alla qualifica dirigenziale, fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera k);

d) i dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ed educative dipendenti dalla Regione, nonché i dirigenti dell'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste;

[e) i professori, i ricercatori in ruolo ed i titolari di contratti di insegnamento in corsi universitari realizzati in Valle d'Aosta (**);]

f) i dipendenti che ricoprono incarichi, anche vicari, di direzione di uffici, enti, agenzie e aziende statali aventi competenza nel territorio della Regione;

g) i componenti del Co.Re.Com.;

h) i componenti della Giunta e del Consiglio della Chambre;

i) i dirigenti degli enti pubblici non economici, delle agenzie e delle aziende dipendenti dalla Regione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera p);

j) i dirigenti delle società partecipate dalla Regione, dagli enti pubblici non economici, dalle agenzie o dalle aziende da essa dipendenti, e i dirigenti delle società da essi controllate o ad essi collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

3. Non è inoltre eleggibile chi ricopre o abbia ricoperto la funzione di difensore civico nella Regione.

Art. 3

(Rimozione delle cause di ineleggibilità)

1. Le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2, comma 1, non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre sei mesi dalla data di scadenza naturale della legislatura.

2. Le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2, comma 2, non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

3. La causa di ineleggibilità di cui all'articolo 2, comma 3, non ha effetto se la funzione di difensore civico sia cessata almeno tre anni prima del giorno fissato per la presentazione delle candidature.

4. La Regione, gli enti pubblici non economici, le agenzie, le aziende da essa dipendenti e gli enti locali sono tenuti ad adottare i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 entro cinque giorni dalla presentazione della richiesta. Ove l'amministrazione di appartenenza non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dall'effettiva cessazione dalle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione della richiesta.

5. La cessazione dalle funzioni consiste nell'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

6. L'aspettativa è concessa per tutta la durata del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

7. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, la rimozione delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2 deve avere luogo entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento di scioglimento.

Art. 4

(Divieto di svolgimento delle funzioni per il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario dell'Azienda regionale USL della Valle d'Aosta)

1. Il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario dell'Azienda regionale USL della Valle d'Aosta, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare le loro funzioni nella suddetta Azienda per un periodo di cinque anni, decorrenti dalla data di svolgimento delle elezioni.

Art. 5

(Cause di incompatibilità con la carica di consigliere regionale)

1. Non sono compatibili con la carica di consigliere regionale le seguenti cariche, qualifiche, posizioni ed uffici:

a) membro di una delle Camere;

b) membro di un altro Consiglio regionale;

c) membro del Parlamento europeo;

d) giudice della Corte costituzionale;

e) membro del Consiglio superiore della magistratura;

f) membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

g) presidente o assessore di altra Regione o provincia autonoma;

h) presidente o assessore o consigliere provinciale;

i) sindaco o vice-sindaco dei Comuni della Regione con popolazione fino a 3.000 abitanti, calcolati al 31 dicembre dell'anno antecedente quello che precede la data delle elezioni;

j) assessore e consigliere di un Comune della Regione;

k) dipendente del comparto unico regionale non appartenente alla qualifica dirigenziale;

l) docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ed educative dipendenti dalla Regione;

m) amministratore, comunque denominato, delle scuole paritarie presenti nel territorio della Regione;

n) componente degli organi di amministrazione, di controllo e di revisione contabile degli enti pubblici non economici, delle agenzie e delle aziende dipendenti dalla Regione;

o) componente degli organi di amministrazione, di controllo e di revisione contabile delle società partecipate dalla Regione, dagli enti pubblici non economici, dalle agenzie e dalle aziende dipendenti dalla Regione, nonché delle società da essi controllate o ad essi collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

p) dirigente dell'area sanitaria dell'Azienda regionale USL della Valle d'Aosta e dirigente sanitario di struttura sanitaria o socio-sanitaria privata che intrattenga rapporti contrattuali con l'Azienda USL stessa;

q) coloro che, per fatti compiuti allorché erano amministratori o dipendenti della Regione, sono stati, con sentenza passata in giudicato, dichiarati responsabili verso la Regione e non hanno ancora estinto il debito;

r) presidente delle Associazioni Pro Loco della Valle d'Aosta, costituite ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 15 maggio 2001, n. 6 (Riforma dell'organizzazione turistica regionale. Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale) e abrogazione delle leggi regionali 29 gennaio 1987, n. 9, 17 febbraio 1989, n. 14, 2 marzo 1992, n. 4, 24 giugno 1992, n. 33, 12 gennaio 1994, n. 1 e 28 luglio 1994, n. 35);

s) presidente della Consulta regionale per la condizione femminile della Valle d'Aosta;

t) i soggetti nominati o designati dalla Regione, o dagli enti pubblici non economici, dalle agenzie o dalle aziende da essa dipendenti, nonché dalle società da essi controllate o ad essi collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, negli organi di amministrazione, di controllo e di revisione contabile di consorzi, cooperative, società cooperative, associazioni, fondazioni, enti ed istituti le cui entrate ovvero i cui ricavi o valore della produzione dell'ultimo bilancio approvato siano superiori a 500.000 euro, ed in istituti di credito;

u) coloro che hanno lite pendente con la Regione in quanto parte in un procedimento conseguente o promosso a seguito di un giudizio definito con sentenza passata in giudicato;

v) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Regione, sono stati legalmente messi in mora;

w) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, somministrazioni o appalti nell'interesse della Regione;

x) i titolari di incarichi conferiti ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), e 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie), nonché i titolari di incarichi per assistenza fiscale, legale e patrocinio;

y) coloro che, nel corso del mandato, vengono a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista all'articolo 2.

Art. 6

(Esimenti dalle cause di ineleggibilità e incompatibilità)

1. Non costituiscono causa di ineleggibilità o di incompatibilità:

a) gli incarichi e le funzioni conferiti, in base a disposizioni legislative, a consiglieri o assessori regionali in connessione con il mandato elettivo;

b) l'essere parte attiva in un procedimento civile o amministrativo.

Art. 7

(Effetti delle cause di ineleggibilità e incompatibilità)

1. Le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2 comportano l'invalidità della elezione dell'eletto cui si riferiscono. Le stesse cause, se sopravvengono all'elezione, comportano la decadenza dalla carica di consigliere regionale se non sono rimosse nei termini e con le modalità previste dall'articolo 8, commi 5 e 6.

2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, comportano la decadenza dalla carica di consigliere regionale se non sono rimosse nei termini e con le modalità previste, rispettivamente, dall'articolo 8, comma 4, e dall'articolo 8, commi 5 e 6.

3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità, sono applicabili le modalità di cui all'articolo 3. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro i termini previsti dall'articolo 8.

Art. 8

(Verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità)

1. All'inizio di ogni legislatura, o in caso di vacanza di un seggio durante il quinquennio, il Consiglio, con le modalità previste dal proprio Regolamento interno, convalida le elezioni dei consiglieri per i quali abbia accertato non sussistere cause di ineleggibilità. Nessuna elezione può essere convalidata se non siano trascorsi almeno quindici giorni dalla data di proclamazione degli eletti.

2. Qualora sussista una causa di ineleggibilità a carico di un eletto, il Consiglio contesta all'eletto la causa predetta. L'eletto ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza di tale termine, il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistere la causa di ineleggibilità, annulla l'elezione, provvedendo alla sostituzione con il candidato che nella medesima lista segue immediatamente, quanto a voti di preferenza ottenuti, l'ultimo eletto.

3. La deliberazione di annullamento è depositata, nel giorno successivo, presso la segreteria del Consiglio ed è notificata agli interessati entro cinque giorni dalla data di adozione.

4. Qualora sussista una delle cause di incompatibilità prevista dall'articolo 5, il consigliere regionale deve dichiarare alla presidenza del Consiglio, entro otto giorni dalla data di convalida delle elezioni, quale carica presceglie. Mancando l'opzione, il Consiglio regionale, entro i successivi dieci giorni, lo dichiara decaduto con deliberazione da depositarsi, il giorno successivo all'adozione, nella segreteria del Consiglio e da notificare, entro cinque giorni dalla data di adozione, all'interessato, provvedendo alla sostituzione con il candidato che nella medesima lista segue immediatamente, quanto a voti di preferenza ottenuti, l'ultimo eletto.

5. Quando vi siano fondati motivi per ritenere che una causa di ineleggibilità o di incompatibilità sia sopravvenuta all'elezione, il presidente del Consiglio regionale, entro dieci giorni dalla data di accertamento della causa di ineleggibilità o di incompatibilità sopravvenuta, ne dà contestazione all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con invito a presentare eventuali controdeduzioni e a rimuovere le cause di ineleggibilità o di incompatibilità sopravvenute o ad effettuare l'opzione tra la carica consiliare e la carica o l'ufficio incompatibile ricoperto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

6. Qualora il consigliere non provveda alla rimozione della causa di ineleggibilità o di incompatibilità sopravvenuta, il Consiglio, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 5, delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità sopravvenuta, lo dichiara decaduto. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio e notificata, entro cinque giorni successivi alla data di adozione, a colui che sia stato dichiarato decaduto. Il seggio vacante è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente, quanto a voti di preferenza ottenuti, l'ultimo eletto.

7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore della Regione.

Art. 9

(Membri della Giunta regionale che non facciano parte del Consiglio)

1. La presente legge si applica anche ai membri della Giunta regionale che non facciano parte del Consiglio, intendendosi le cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui agli articoli 2 e 5 quali cause ostative all'elezione. Le cause predette non hanno effetto se l'interessato le rimuove non oltre la data di elezione alla carica di assessore.

Art. 10

(Cessazione dell'efficacia di disposizioni della legge 1257/1962)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni degli articoli 6, 7, 8, 25 e 28 della legge 5 agosto 1962, n. 1257 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta).

Art. 11

(Rinvio)

1. In materia di contenzioso elettorale resta fermo quanto disposto dalla l. 1257/1962 agli articoli 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32 e 33.

Art. 12

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 25 e 28 della legge 1257/1962 continuano ad applicarsi ai consiglieri la convalida della cui elezione sia avvenuta o avvenga nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ai fini della conservazione della condizione di eleggibilità e del relativo procedimento di verifica, limitatamente alla durata della legislatura medesima.

2. Qualora la data di entrata in vigore della presente legge sia successiva al termine per la rimozione delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 3, comma 1, la rimozione delle stesse deve avere luogo entro i trenta giorni successivi all'entrata in vigore della legge medesima.

3. La causa di ineleggibilità di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), non si applica ai fini delle prime elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale successive all'entrata in vigore della presente legge. Ai fini delle prime elezioni successive all'entrata in vigore della presente legge, la carica di sindaco e vice-sindaco di un comune della Regione con popolazione superiore a 3.000 abitanti è causa di incompatibilità ai sensi dell'articolo 5.

(*) La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della presente lettera, sollevata dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 321 del 14 settembre 2009.

(**) La presente lettera è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza n. 25 dell'11-13 febbraio 2008.