Legge regionale 14 ottobre 2005, n. 20 - Testo vigente

Legge regionale 14 ottobre 2005, n. 20

Istituzione della figura di Segretario generale della Regione e altre disposizioni in materia di personale. Modificazioni alle leggi regionali 23 ottobre 1995, n. 45, e 15 giugno 1983, n. 57.

(B.U. 25 ottobre 2005, n. 43)

Art. 1

(Inserimento del capo Ibis) (1)

Art. 2

(Modificazione all'articolo 51 della l.r. 45/1995 )(2)

Art. 3

(Modificazione alla legge regionale 15 giugno 1983, n. 57) (3)

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge č determinato in euro 60.000 per l'anno 2005 e in euro 180.000 a decorrere dall'anno 2006.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2005 e per il triennio 2005/2007 nell'obiettivo programmatico 1.2.1. (Personale per il funzionamento dei servizi regionali) e al suo finanziamento si provvede mediante utilizzo, per gli importi di cui al comma 1, degli stanziamenti iscritti nei medesimi bilanci nell'obiettivo programmatico 3.2. (Altri oneri non ripartibili) al capitolo 69300 (Quota interessi per ammortamento di mutui e prestiti da contrarre).

3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale č autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(1) Articolo abrogato dall'articolo 77, comma 1, lettera ll), della L.R. 23 luglio 2010, n. 22. Inseriva il capo Ibis al titolo II della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 77, comma 1, lettera ll), della L.R. 23 luglio 2010, n. 22. Inseriva il comma 5bis all'art. 51 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

(3) Modifica il comma secondo dell'art. 16 della l.r. 15 giugno 1983, n. 57.