Legge regionale 14 ottobre 2005, n. 20 - Testo storico

Legge regionale 14 ottobre 2005, n. 20

Istituzione della figura di Segretario generale della Regione e altre disposizioni in materia di personale. Modificazioni alle leggi regionali 23 ottobre 1995, n. 45, e 15 giugno 1983, n. 57.

(B.U. 25 ottobre 2005, n. 43)

Art. 1

(Inserimento del capo Ibis)

1. Dopo il capo I del titolo II della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), è inserito il seguente:

"CAPO Ibis

SEGRETARIO GENERALE DELLA REGIONE

Art. 11bis

(Nomina, funzioni e rapporto di lavoro del Segretario generale della Regione)

1. Presso la Presidenza della Regione, è istituito il Segretario generale della Regione, di seguito denominato Segretario generale. L'incarico di Segretario generale è conferito con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, all'inizio della legislatura e ad ogni successiva vacanza di incarico, ad un dirigente appartenente alla qualifica unica dirigenziale, in possesso di laurea conseguita in corso di durata almeno quadriennale o laurea specialistica e con un'anzianità di almeno cinque anni nella predetta qualifica con incarico di primo livello. L'incarico di Segretario generale può essere conferito anche a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, in possesso di laurea conseguita in corso di durata almeno quadriennale o laurea specialistica e con un'esperienza professionale, almeno quinquennale, maturata in qualifiche dirigenziali apicali presso amministrazioni pubbliche, enti, pubblici o privati, aziende, pubbliche o private, ovvero acquisita nell'esercizio di libere professioni, con regolare iscrizione ai relativi albi.

2. Il Segretario generale è collocato al di fuori della dotazione organica e opera alle dirette dipendenze del Presidente della Regione. Spetta, in particolare, al Segretario generale:

a) attivare il processo di definizione delle strategie regionali e sovrintendere alla realizzazione degli obiettivi definiti dagli organi di direzione politica, fungendo, allo scopo, da raccordo tra il Presidente della Regione e i dirigenti regionali di primo livello e fornendo a questi ultimi indirizzi e direttive relativamente alle modalità di esercizio delle funzioni di coordinamento di cui all'articolo 12, comma 4, lettera a);

b) introdurre formule e processi gestionali diretti a conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia e ad assicurare uniformità e omogeneità all'azione amministrativa.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, il Segretario generale è posto in posizione sovraordinata rispetto ai dirigenti regionali di primo livello e si avvale, per il loro tramite, delle strutture da essi coordinate. La sovraordinazione non si estende al Capo gabinetto e alle strutture dallo stesso dipendenti.

4. In caso di assenza o impedimento, il Segretario generale è sostituito da un dirigente regionale di primo livello, individuato con l'atto di conferimento dell'incarico.

5. Il rapporto di lavoro del Segretario generale è a tempo pieno ed esclusivo ed è regolato da un contratto di lavoro di diritto privato nel quale sono definiti la durata del rapporto, i casi di risoluzione anticipata, le modalità e i criteri di valutazione dell'attività svolta ed il trattamento economico, determinato dalla Giunta regionale con riferimento a parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica e ai valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti, avuto riguardo, in particolare, a quelle operanti nell'ambito del territorio regionale.

6. L'incarico di Segretario generale è in ogni caso correlato alla durata in carica del Presidente della Regione ed è rinnovabile. Il Segretario generale in carica alla data di scadenza dell'incarico continua ad esercitare le sue funzioni sino al successivo conferimento.

7. Il conferimento dell'incarico di Segretario generale ad un dirigente regionale della qualifica unica dirigenziale determina il collocamento in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico; il servizio così prestato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Alla cessazione dell'incarico, salvo che si tratti di scadenza naturale, il dirigente è riassunto nella posizione giuridica ed economica in godimento prima del conferimento dell'incarico. Il posto reso disponibile dal dirigente nominato Segretario generale è ricoperto, a tempo determinato, mediante il conferimento di altro incarico dirigenziale ai sensi degli articoli 17 e 18.?.

Art. 2

(Modificazione all'articolo 51 della l.r. 45/1995)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 51 della l.r. 45/1995, è inserito il seguente:

"5bis. Il conferimento di incarichi dirigenziali a personale estraneo all'Amministrazione regionale, ivi compresi gli incarichi di cui all'articolo 62, comma 5, è subordinato alla sospensione, per il periodo corrispondente alla durata dell'incarico, dello svolgimento di prestazioni lavorative derivanti da eventuali rapporti di impiego precedentemente assunti o dello svolgimento di prestazioni professionali.?.

Art. 3

(Modificazione alla legge regionale 15 giugno 1983, n. 57)

1. Al comma secondo dell'articolo 16 della legge regionale 15 giugno 1983, n. 57 (Norme concernenti l'istituzione delle scuole ed istituti scolastici regionali, la formazione delle classi, gli organici del personale ispettivo, direttivo e docente, il reclutamento del personale docente di ruolo e non di ruolo, l'immissione straordinaria in ruolo di insegnanti precari e l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature scolastiche), le parole: "nel limite di un posto per assessorato o settore corrispondente? sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di un posto per ogni assessorato o struttura organizzativa di primo livello della Presidenza della Regione o del Consiglio regionale?.

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 60.000 per l'anno 2005 e in euro 180.000 a decorrere dall'anno 2006.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2005 e per il triennio 2005/2007 nell'obiettivo programmatico 1.2.1. (Personale per il funzionamento dei servizi regionali) e al suo finanziamento si provvede mediante utilizzo, per gli importi di cui al comma 1, degli stanziamenti iscritti nei medesimi bilanci nell'obiettivo programmatico 3.2. (Altri oneri non ripartibili) al capitolo 69300 (Quota interessi per ammortamento di mutui e prestiti da contrarre).

3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.