Legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 - Testo storico

Legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2

Bollettino Ufficiale regionale 21 01 1997 n. 5

Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione.

Art. 1

(Finalità)

1. Allo scopo di garantire un servizio di soccorso qualificato, di pronto intervento e di assicurare un'adeguata organizzazione operativa sulle piste di sci della regione, così come previsto dall'art. 8 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci), le disposizioni della presente legge disciplinano l'attività di direttore delle piste e di addetto al servizio di soccorso, di seguito denominato pisteur-secouriste, e di conseguenza si applicano a tutto il personale, dipendente e non dipendente, che svolge le mansioni anzidette.

Art. 2

(Caratteristiche del servizio di soccorso)

1. Il servizio di soccorso sulle piste, assicurato dal gestore come previsto dall'art. 8, comma 1, lett. c), della l.r. 9/1992, deve provvedere al primo intervento di soccorso, al recupero ed al trasporto degli infortunati e deve essere composto da persone addestrate in materia di primo soccorso e dotate di attrezzature ed equipaggiamenti necessari ed idonei.

2. La responsabilità del servizio di soccorso sulle piste cessa con la consegna dell'infortunato al servizio sanitario, ad un servizio medico anche privato, ad un servizio di trasporto dei feriti oppure in seguito a richiesta dell'infortunato stesso o dei suoi familiari.

3. I gestori delle piste, su richiesta della struttura regionale competente in materia di protezione civile, collaborano alle attività di previsione e prevenzione della struttura stessa nell'ambito della sicurezza sul territorio.

Art. 3

(Direttore delle piste)

1. Per esercitare l'attività di direttore delle piste di cui all'art. 9 della l.r. 9/1992 sono necessari i seguenti requisiti:

a) maggiore età;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea;

c) non aver riportato le condanne e non essere sottoposti alle misure di cui all'art. 11, comma 1, ed all'art. 123, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni;

d) possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado; per i cittadini degli altri Stati aderenti all'Unione europea è richiesto il possesso di un titolo di studio equipollente riconosciuto ai sensi di legge, nonché la conoscenza delle lingue ufficiali della Valle d'Aosta;

e) idoneità psicofisica, risultante da apposito certificato rilasciato dalla competente struttura dell'Unità sanitaria locale in data non anteriore a tre mesi a decorrere dalla data di partecipazione al corso di abilitazione od a quelli di aggiornamento od accertamento;

f) abilitazione professionale, da conseguirsi con le modalità stabilite dall'art. 5.

Art. 4

(Pisteur-secouriste)

1. E' istituita la figura del pisteur-secouriste, quale operatore addetto al recupero e al primo intervento di soccorso agli infortunati sulle piste di sci.

2. Al pisteur-secouriste, compatibilmente con l'esplicazione del servizio di cui all'art. 2, sono affidate anche mansioni di diversa natura, in relazione all'organizzazione aziendale di ogni singola località, con particolare riferimento alle operazioni di manutenzione delle piste, al servizio di apertura e chiusura delle piste ed all'informazione alla clientela.

3. Per l'assunzione della qualifica di pisteur-secouriste sono necessari i seguenti requisiti:

a) maggiore età;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea;

c) non aver riportato le condanne e non essere sottoposti alle misure di cui all'art. 11, comma 1, ed all'art. 123, comma 2, del r.d. 773/1931 e successive modificazioni;

d) possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado; per i cittadini degli altri Stati aderenti all'Unione europea è richiesto il possesso di un titolo di studio equipollente riconosciuto ai sensi di legge, nonché la conoscenza delle lingue ufficiali della Valle d'Aosta;

e) idoneità psicofisica, risultante da apposito certificato rilasciato dalla competente struttura dell'Unità sanitaria locale in data non anteriore a tre mesi a decorrere dalla data di partecipazione al corso di abilitazione od a quelli di aggiornamento;

f) abilitazione professionale di pisteur-secouriste, da conseguirsi con le modalità stabilite dall'art. 5.

Art. 5

(Abilitazione professionale per direttore delle piste e pisteur-secouriste)

1. All'abilitazione professionale dei direttori delle piste e dei pisteurs-secouristes si perviene mediante la frequenza degli specifici corsi di formazione ed il superamento dei relativi esami indetti dall'Amministrazione regionale.

2. Coloro che risultano in possesso di un diploma od attestato di abilitazione o comunque di titolo equipollente, conseguito in Italia o in Stati esteri aderenti all'Unione europea, e che desiderano operare in Valle d'Aosta, sono tenuti a superare con profitto la prima prova di accertamento utile, organizzata dall'Amministrazione regionale.

3. Sono fatte salve le abilitazioni al servizio di soccorso rilasciate agli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza ed alla Polizia di Stato, provenienti dalle rispettive scuole di addestramento alpino, in divisa ed in servizio nei comprensori sciistici della regione.

4. Per l'organizzazione e l'espletamento dei corsi e degli esami di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale individua, con propria deliberazione, i soggetti o gli organismi di particolare qualificazione di cui avvalersi, interni o esterni all'Amministrazione regionale.

5. Il conseguimento dell'abilitazione professionale di direttore delle piste è subordinato al possesso dell'abilitazione professionale di pisteur-secouriste.

Art. 6

(Obblighi dei gestori)

1. E' fatto obbligo al gestore delle piste di impiegare, per il servizio di soccorso, personale in possesso delle abilitazioni professionali previste dalla presente legge.

2. Il gestore può individuare, nell'ambito del proprio comprensorio, uno o più pisteurs-secouristes, con esperienza non inferiore a tre anni, cui affidare funzioni di coordinamento e di capo-pattuglia.

3. Il gestore determina annualmente l'organico del servizio di soccorso del comprensorio di competenza, dandone comunicazione scritta, entro il 30 settembre di ogni anno, alla struttura regionale competente in materia di piste di sci.

Art. 7

(Obbligo di aggiornamento)

1. I soggetti abilitati all'esercizio delle professioni di direttore delle piste e di pisteur-secouriste sono tenuti, pena la decadenza, a frequentare con profitto ogni triennio, anche senza averne continuamente svolto in detto periodo le mansioni, un corso di aggiornamento professionale indetto, a norma dell'art. 8, dall'Amministrazione regionale.

2. Nel caso di impossibilità di frequenza debitamente documentata ad uno dei corsi entro il termine del triennio, gli interessati devono frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo, pena la revoca dell'abilitazione.

3. Per l'organizzazione e l'espletamento dei corsi di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale individua, con propria deliberazione, i soggetti o gli organismi di particolare qualificazione di cui avvalersi, interni o esterni all'Amministrazione regionale.

Art. 8

(Corsi ed aggiornamenti)

1. La preparazione agli esami per l'ottenimento dell'abilitazione professionale dei direttori di pista e dei pisteurs-secouristes, così come l'organizzazione delle sessioni di aggiornamento o di accertamento, sono assicurate dall'Amministrazione regionale.

2. Le materie ed i programmi didattici dei corsi di formazione e di aggiornamento, il calendario e le modalità di svolgimento dei corsi e degli esami e la composizione della commissione esaminatrice sono stabiliti ogni tre anni con deliberazione della Giunta regionale. Le condizioni d'ammissione sono stabilite ogni tre anni con deliberazione della Giunta regionale, sentite l'Associazione valdostana impianti a fune e le organizzazioni sindacali di categoria.

3. I corsi di formazione per direttori di pista devono consistere in almeno novanta ore di lezione, mentre quelli per pisteurs-secouristes devono essere strutturati su almeno sessanta ore di insegnamento. I corsi di aggiornamento devono prevedere una durata di almeno quindici ore, per entrambe le categorie professionali.

4. I corsisti, quale compartecipazione alle spese necessarie per il materiale di consumo e per l'utilizzo delle strutture, devono versare una quota di iscrizione. Detta quota, fissata nella misura massima del dieci per cento del costo pro capite del corso, è stabilita dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 9

(Elenchi regionali dei direttori delle piste

e dei pisteurs-secouristes)

1. I soggetti in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di direttore delle piste e di pisteur-secouriste operanti sul territorio regionale sono iscritti separatamente in appositi elenchi, alla cui gestione ed aggiornamento provvede la struttura regionale competente in materia di piste di sci.

Art. 10

(Disposizioni transitorie)

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge dimostrino di avere svolto negli ultimi cinque anni incarichi di direttore delle piste per almeno un triennio o funzioni corrispondenti a quelle di pisteur-secouriste per almeno un biennio, anche in assenza dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) e f), ed all'art. 4, comma 3, lett. d) e f), sono tenuti a partecipare, per il conseguimento dell'abilitazione e l'inserimento negli elenchi di cui all'art. 9, ai corsi con valutazione finale di abilitazione o non abilitazione, organizzati secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

2. La disposizione del comma 1 è applicabile per il periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'applicazione delle norme della presente legge decorre dall'espletamento di quanto previsto dal comma 1.

Art. 11

(Vigilanza e sanzioni)

1. Ferme restando le funzioni di pubblica sicurezza, la vigilanza sull'osservanza della presente legge è assegnata ai Comuni e a funzionari, appositamente individuati, della struttura regionale competente in materia di piste di sci.

2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisce reato ai sensi delle vigenti leggi, per la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge è applicata una sanzione amministrativa da un minimo di lire 300.000 ad un massimo di lire 1.500.000.

3. Oltre che con la sanzione di cui al comma 2, i gestori di piste di sci che utilizzano personale non abilitato ai sensi della presente legge sono soggetti alla sanzione amministrativa da lire 6.000.000 a lire 18.000.000.

4. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 12

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto a decorrere dal 1997 in annue lire 70 milioni, graverà sul capitolo di nuova istituzione 40810 del bilancio di previsione per l'anno 1997 e pluriennale per gli anni 1997/1999. A decorrere dal 1998 l'onere potrà essere rideterminato annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

2. Alla copertura dell'onere previsto al comma 1 si provvede mediante riduzione per pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 del bilancio di previsione per l'anno 1997 e pluriennale 1997/1999 a valere sull'intervento previsto al punto B.3.9. (Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione).

3. Le somme relative alla quota di iscrizione per la partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento e alle prove di accertamento previsti dagli art. 5 e 8 e le sanzioni previste dall'art. 11 saranno introitate rispettivamente nei capitoli 10000 e 7700 del bilancio.

Art. 13

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1997 e pluriennale 1997/1999 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza:

a) in diminuzione:

cap. 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti"

anno 1997 lire 70.000.000

anno 1998 lire 70.000.000

anno 1999 lire 70.000.000;

b) in aumento:

programma regionale: 2.2.1.11.

codificazione: 1.1.1.4.1.2.4.3.

cap. 40810 (di nuova istituzione)

"Spese per la formazione del personale addetto al servizio di soccorso sulle piste di sci, compresi i corsi di formazione, aggiornamento ed accertamento"

(Servizio rilevante ai fini IVA)

anno 1997 lire 70.000.000

anno 1998 lire 70.000.000

anno 1999 lire 70.000.000.