Legge regionale 9 gennaio 1992, n. 2 - Testo storico

Legge regionale n. 2 del 09 01 1992

Bollettino ufficiale 21 1 1992 n. 4

Bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d’Aosta per l’anno finanziario 1992 e per il triennio 1992/1994.

INDICE

Art. 1 - Stato di previsione della parte entrata

Art. 2 - Stato di previsione della parte spesa

Art. 3 - Autorizzazione di spese quantificate dalla legge di bilancio

Art. 4 - Reiscrizione di annualità di spesa relative a limiti di impegno

Art. 5 - Erogazione al Consiglio regionale

Art. 6 - Variazioni concernenti autorizzazioni di spesa relative a leggi entrate in vigore dopo l'approvazione del bilancio

Art. 7 - Variazioni per assegnazioni di fondi statali

Art. 8 - Contrazione di mutui passivi

Art. 9 - Allegati al bilancio annuale

Art. 10 - Bilancio pluriennale

Art. 11 - Dichiarazione d'urgenza

Art. 1

(Stato di previsione della parte entrata)

1. È approvato lo stato di previsione della parte entrata del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1992, annesso alla presente legge, in lire 1.694.650.000.000 per la competenza e in lire 1.807.240.000.000 per la cassa (Allegato A).

2. Sono autorizzati, ai sensi degli articoli 52, 53 e 54 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta), l’accertamento, la riscossione ed il versamento alla Regione delle entrate derivanti da tributi propri, delle quote di tributi erariali devolute alla Regione, dei contributi ed assegnazioni dello Stato e di ogni altra entrata spettante per l’anno finanziario 1992.

Art. 2

(Stato di previsione della parte spesa)

1. È approvato lo stato di previsione della parte spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1992, annesso alla presente legge, in lire 1.694.650.000.000 per la competenza e in lire 1.807.240.000.000 per la cassa (Allegato B).

2. È autorizzata, ai sensi dell’articolo 56 della lr 90/ 89, l’assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della parte spesa di cui al comma uno.

3. L’erogazione di somme su capitoli della parte spesa finanziati con le entrate previste nel Titolo II dell’allegato A della presente legge, concernente contributi, assegnazioni e trasferimenti di fondi in genere dal bilancio statale, resta subordinata all’effettivo accertamento delle entrate stesse.

Art. 3

(Autorizzazione di spese quantificate dalla legge di bilancio)

1. Sono autorizzate, per l’anno finanziario 1992, le spese relative a leggi regionali che regolano attività ed interventi di carattere continuativo o ricorrente e che rinviano la quantificazione delle stesse alla legge di bilancio, nei limiti fissati dai corrispondenti stanziamenti del bilancio, quali risultano dalla tabella n. 1 allegata alla presente legge.

Art. 4

(Reiscrizione di annualità di spesa relative a limiti di impegno)

1. È autorizzata la reiscrizione; per l’anno finanziario 1992, delle annualità o delle quote di annualità relative a limiti di impegno negli importi fissati dai corrispondenti stanziamenti del bilancio, quali risultano dalla tabella n. 2, allegata alla presente legge.

Art. 5

(Erogazione al Consiglio regionale)

1. Il fondo iscritto al capitolo 20000 dello stato di previsione della parte spesa (Allegato B) è messo a disposizione del Consiglio regionale mediante mandati di pagamento da commutarsi in quietanza di versamento nel conto aperto presso l’istituto bancario gestore del servizio di tesoreria del Consiglio stesso.

Art. 6

(Variazioni concernenti autorizzazioni di spesa relative a leggi regionali entrata in vigore dopo l’approvazione del bilancio)

1. Ai sensi e per gli effetti del comma quattro dell’articolo 42 della lr 90/ 89, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle finanze, è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio di previsione per l’anno finanziario 1992 per l’iscrizione, in capitoli istituiti o da istituire, di nuove o maggiori spese a carattere continuativo disposte, a partire dall’anno 1991, da leggi regionali entrate in vigore dopo l’approvazione del bilancio, la cui copertura finanziaria sia assicurata dai fondi globali del bilancio medesimo.

Art. 7

(Variazioni per assegnazioni di fondi statali)

1. Ai sensi e per gli effetti del comma uno dell’articolo 42 della lr 90/ 89 la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle finanze è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio di previsione per l’anno finanziario 1992 per l’iscrizione di somme derivanti da assegnazioni dello Stato destinate a scopi specifici in appositi capitoli della parte entrata e nei corrispondenti capitoli della parte spesa, qualora la relativa spesa sia tassativamente regolata da leggi statali o regionali.

Art. 8

(Contrazione di mutui passivi)

1. È autorizzata la contrazione, con uno o più istituti di credito, di uno o più mutui per complessive lire 200 miliardi per il finanziamento di spese di investimento, ad un tasso massimo del 13 percento per un periodo di ammortamento non superiore ad anni dieci.

2. L’onere derivante dall’applicazione del comma uno, previsto in complessive lire 18.450.000.000 per l’anno 1992 e in lire 36.900.000.000 a decorrere dal 1993, grava sui capitoli n. 69300 " Quota interessi per ammortamento di mutui da contrarre " e n. 69320 " Quota capitale per ammortamento di mutui da contrarre " dello stato di previsione della parte spesa (Allegato B) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1992 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

3. La copertura dell’onere di cui al comma due è assicurata per gli anni 1992, 1993 e 1994 mediante utilizzo degli appositi stanziamenti iscritti al bilancio di previsione per l’anno finanziario 1992 e al bilancio pluriennale 1992- 1994.

Art. 9

(Allegati al bilancio annuale)

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio di previsione per l’anno finanziario 1992:

Allegato 1) - quadro di classificazione della spesa regionale;

Allegato 2) - quadro generale riassuntivo del bilancio per l’anno finanziario 1992;

Allegato 3) - entrate derivanti da assegnazioni dello Stato effettuate in base all’articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Allegato 3b) - spese finanziate con i fondi provenienti da assegnazioni dello Stato in base all’articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Allegato 3c) - entrate derivanti da assegnazioni dello Stato in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell’articolo 4 comma secondo - dello Statuto speciale;

Allegato 3d) - spese finanziate con i fondi provenienti da assegnazioni dello Stato in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell’articolo 4 - comma secondo - dello Statuto speciale;

Allegato 4) - stanziamenti di competenza relativi a spese per l’adempimento di funzioni normali;

Allegato 4b) - stanziamenti di competenza relativi a spese per ulteriori programmi di sviluppo

Allegato 5) - classificazione funzionale (sezioni) ed economica (categorie) delle spese regionali;

Allegato 6) - elenco delle spese obbligatorie

Allegato 7) - elenco delle spese le quali è concessa la facoltà di prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste;

Allegato 8) - elenco dei provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi globali;

Allegato 9) - garanzie fidejussorie concesse a norma della legge regionale 1o aprile 1975, n. 7;

Allegato 10) - dimostrazione delle fonti di finanziamento delle spese per l’attuazione degli interventi di formazione professionale di cui al Regolamento CEE n. 2052/ 88.

Allegato 11) - dimostrazione del saldo finanziario presunto applicato al bilancio di previsione per l’anno finanziario 1992.

Art. 10

(Bilancio pluriennale)

1. È adottato ed approvato il bilancio pluriennale per il triennio 1992/ 1994 annesso alla presente legge (Allegato C).

Art. 11

(Dichiarazione di urgenza)

1. la presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

ALLEGATO N. 2

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L’ANNO FINANZIARIO

1992 DELLA REGIONE VALLE D’AOSTA

ENTRATA

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 1

Avanzo di amministrazione 16.000.000.000

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 2

TITOLO I

entrate derivanti da tributi propri della regione, dal gettito di tributi erariali o di quote

di esso devolute alla regione 1.102.390.000.000

Categoria 1a - Tributi propri 154.290.000.000 Categoria seconda - Compartecipazione di tributi erariali 948.100.000.000

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 3

TITOLO II

Entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello stato ed in genere da trasferimenti di

fondi dal bilancio statale, anche in rapporto all’esercizio di funzioni delegate 187.096.566.000 Categoria quarta - Assegnazioni e trasferimenti

di fondi dal bilancio dello

Stato per funzioni proprie 186.104.566.000 Categoria quinta - Assegnazioni e trasferimenti

di fondi dal bilancio dello

Stato per ulteriori programmi

di sviluppo - per memoria -

Categoria 6a - Assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio dello

Stato per funzioni delegate 992.000.000 ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 4

TITOLO III

Entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di enti o aziende regionali 21.610.934.000 Categoria 7a - Contributi e concorsi da parte

di privati ed enti diversi 3.640.000.000

Categoria 8a - Proventi per servizi pubblici 3.623.000.000 Categoria 9a - Proventi di beni della Regione

e da partecipazione in aziende

ed enti diversi 6.690.000.000

Categoria 11a - Interessi attivi 1.000.000.000

Categoria 12a - Recuperi, rimborsi e concorsi 6.657.934.000 Categoria 13a - Partite che si compensano con la

spesa - per memoria -

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 5

TITOLO IV

Entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitale e

da rimborso di crediti 180.000.000

Categoria 14a - Alienazione di beni

patrimoniali 170.000.000

Categoria 15a - Trasferimento di capitali - per memoria Categoria 16a - Rimborso di crediti - per memoria Categoria 17a - Ammortamento beni patrimoniali 10.000.000 ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 6

TITOLO V

Entrate derivanti da mutui, da prestiti e da altre operazioni creditizie 200.000.000.000

Categoria 18a - Mutui e prestiti 200.000.000.000 Categoria 19a - Anticipazioni ed altre operazioni a breve termine - per memoria -

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 7

TITOLO VI

Entrate per contabilità speciali 167.372.500.000 Categoria 20a - Partite di giro 164.190.000.000

Categoria 21a - Contabilità speciali 3.182.500.000 ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 8

TOTALE ENTRATA 1.694.650.000.000

SPESA

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 9

Disavanzo di amministrazione - per memoria Presidenza del Consiglio 7.890.000.000 Presidenza della Giunta 228.210.102.000 Assessorati: //

Finanze 212.836.889.190

Agricoltura, forestazione e risorse naturali 132.986.231.175

Industria, commercio e artigianato 40.762.000.000 Lavori pubblici 72.159.500.000

Pubblica istruzione 145.635.700.000

Sanità ed assistenza sociale 259.846.931.665 Turismo, sport e beni culturali 96.314.817.000 Ambiente, territorio e trasporti 31.203.000.000 Finanze (oneri non ripartibili e contabilità speciali) 466.804.828.970

TOTALE SPESA 1.694.650.000.000

Titolo dedotto

Bilancio per il triennio 1992/ 1994 della

Regione Valle d’Aosta

Titolo dedotto

Capitoli dell’entrata e della spesa del bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d’Aosta per l’anno finanziario 1992.