Legge regionale 17 gennaio 1991, n. 2 - Testo storico

Legge regionale n. 2 del 17 01 1991

Bollettino ufficiale 22 1 1991 n. 4

Bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d'Aosta per l'anno finanziario 1991 e per il triennio 1991/1993.

INDICE

Art. 1 - Stato di previsione

Art. 1

(Stato di previsione della parte entrata)

1. È approvato lo stato di previsione della parte entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1991, annesso alla presente legge, in lire 1.665.900.000.000 per la competenza e in lire 1.573.756.000.000 per la cassa (allegato A).

2. Sono autorizzati, ai sensi degli articoli 52, 53 e 54 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta), l'accertamento, la riscossione ed il versamento alla Regione delle entrate derivanti da tributi propri, delle quote di tributi erariali devolute alla Regione, dai contributi ed assegnazioni dello Stato e di ogni altra entrata spettante per l'anno finanziario 1991.

Art. 2

(Stato di previsione della parte spesa)

1. È approvato lo stato di previsione della part spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1991, annesso alla presente legge, in lire 1.665.900.000.000 per la competenza in lire 1.573.756.000.000 per la cassa (Allegato B).

2. È autorizzata, ai sensi dell'articolo 56 della l.r. 90/ 1989, l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della parte spesa di cui al comma 1.

3. L'erogazione di somme su capitoli della parte spesa finanziati con le entrate previste nel Titolo II dell'allegato A alla presente legge, concernente contributi, assegnazioni e trasferimenti di fonti in genere al bilancio statale, resta subordinata all'effettivo accertamento delle entrate stesse.

Art. 3

(Autorizzazione di spese qualificate dalla legge di bilancio)

1. Sono autorizzate, per l'anno finanziario 1991, le spese relative a leggi regionali che regolano attività ed interventi di carattere continuativo o ricorrente e che rinviano la qualificazione delle stesse alla legge di bilancio, nei limiti fissati dai corrispondenti stanziamenti del bilancio, quali risultano dalla tabella n. 1 allegata alla presente legge.

Art. 4

(Reiscrizione di annualità di spesa relative a limiti di impegno)

1. È autorizzata la reiscrizione, per l'anno finanziario 1991, delle annualità o delle quote di annualità relative a limiti di impegno negli importi fissati dai corrispondenti stanziamenti del bilancio, quali risultano dalla tabella n. 2, allegata alla presente legge.

Art. 5

(Erogazione al Consiglio regionale)

1. Il fondo iscritto al capitolo n. 20000 dello stato di previsione della parte spesa (Allegato B) è messo a disposizione del Consiglio regionale mediante mandati di pagamento da commutarsi in quietanza di versamento nel conto aperto presso l'istituto bancario gestore del servizio di tesoreria del Consiglio stesso.

Art. 6

(Variazioni concernenti autorizzazioni di spesa relative a leggi regionali entrate in vigore dopo l'approvazione del bilancio)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42, comma 4, della lr 90/ 1989, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991 per l'iscrizione, in capitoli istituiti o da istituire, di nuove o maggiori spese a carattere continuativo disposte, a partire dall'anno 1990, da leggi regionali entrate in vigore dopo l'approvazione del bilancio, di cui copertura finanziaria sia assicurata dai fondi globali del bilancio medesimo.

Art. 7

(Variazioni per assegnazioni di fondi statali)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42, comma 1 della l.r. 90/ 1989, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991 per l'iscrizione di somme derivanti da assegnazioni dello Stato destinate a scopi benefici in appositi capitoli della parte entrata e nei corrispondenti capitoli della parte spesa, qualora la relative spesa si tassativamente regolata da leggi statali o regionali.

Art. 8

(Contrazione di mutui passivi)

1. È autorizzata la contrazione, con uno o più istituti di credito, di uno o più mutui per complessive Lire 200 miliardi per il finanziamento di spese di investimento, ad un tasso massimo del 13 percento per un periodo di ammortamento non superiore ad anni dieci.

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 previsto in complessive lire 18.450.000.000 per l'anno 1991 e in lire 36.900.000.000 a decorrere dal 1992 grava sui capitoli n. 67560 " Quota capitale per ammortamento di mutui da contrarre " dello stato di previsione della parte spesa (Allegato B) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1990 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

3. La copertura dell'onere di cui al comma 2 è assicurata per gli anni 1991, 1992 e 1993 mediante utilizzo degli appositi stanziamenti iscritti al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991 e al bilancio pluriennale 1991 - 1993.

Art. 9

(Allegati al bilancio annuale)

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1990:

Allegato 1 - quadro di classificazione della spesa regionale;

Allegato 2- quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 1991;

Allegato 3a - entrate derivanti da assegnazioni dello Stato effettuate in base all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

3b) - spese finanziate con i fondi provenienti da assegnazioni dello Stato in base all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

3c) - entrate derivanti da assegnazioni dello Stato in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'articolo 4, comma 2, dello Statuto speciale;

3d) - spese finanziate con i fondi provenienti da assegnazioni dello Stato in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'articolo 4, comma 2, dello Statuto speciale;

Allegato 4a) - stanziamenti di competenza relativi a spese per l'adempimento di funzioni normali;

4b) - stanziamenti di competenza relativi a spese per ulteriori programmi di sviluppo;

Allegato 5 - classificazione funzionale (sezioni) ed economica (categorie) delle spese regionali;

Allegato 6 - elenco delle spese obbligatorie;

Allegato 7 - elenco delle spese per le quali è concessa la facoltà di prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste;

Allegato 8 - elenco dei provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi globali;

Allegato 9 - garanzie fidejussorie concesse a norma della legge regionale 1o aprile 1975, n. 7;

Allegato 10 - dimostrazione del saldo finanziario presunto applicato al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991.

Art. 10

(Bilancio pluriennale)

1. È adottato ed approvato il bilancio pluriennale per il triennio 1991/ 1993 annesso alla presente legge (Allegato C) con l'elenco dei provvedimenti legislativi che si intendono finanziarie con i fondi globali (Allegato n. 1).

Art. 11

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.